/ Luca BILANCINI
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Imprenditori e lavoratori autonomi che hanno applicato nel 2021 il regime forfetario e che intendono permanervi anche nel 2022 devono verificare tra la fine e l’inizio del nuovo anno il possesso dei requisiti d’accesso e l’assenza di cause di esclusione dal regime. Analoga verifica è effettuata da coloro che intendono transitare dal regime ordinario ai fini IVA e delle imposte sul reddito al regime forfetario o applicare il regime agevolato all’attività iniziata in corso d’anno.
Da tale verifica dipende il corretto assolvimento delle disposizioni di cui alla L. 190/2014 (es. emissione di fatture senza addebito dell’IVA in rivalsa ed esposizione della ritenuta d’acconto), strumentale alla manifestazione concreta – per fatti concludenti – dell’utilizzo del regime di favore.
Dal testo della L. 30 dicembre 2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), non risultano modifiche alle condizioni previste dalla L. 190/2014 cui occorre, quindi, far riferimento anche quest’anno. L’applicabilità del regime, tuttavia, risulta indirettamente influenzata sotto il profilo della convenienza fiscale dalla riforma dell’IRPEF e delle relative detrazioni d’imposta.
Per quanto concerne i requisiti d’accesso occorre verificare, in primo luogo, il rispetto nel 2021 del limite di 65.000 euro di ricavi e compensi tendendo conto che tale soglia, tra l’altro:
- è ragguagliabile all’anno, in caso di attività iniziata in corso d’anno;
- è calcolata secondo il criterio di cassa o di competenza, in base al regime applicato nel 2021;
- in caso di svolgimento di più attività d’impresa o di lavoro autonomo, è data dalla sommatoria dei ricavi e dei compensi.
Sempre nel 2021 le spese per lavoro sostenute devono essere di ammontare complessivo non superiore a 20.000 lordi. In base all’art. 1 comma 54 lett. b) della L. 190/2014, vanno considerate le spese per lavoro accessorio, lavoro dipendente e collaborazioni, utili erogati agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro e prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore o dai suoi familiari.
Ulteriore conferma per le cause di esclusione (oppure ostative) indicate al comma 57 dell’art. 1 della L. 190/2014, di seguito sinteticamente riepilogate:
- utilizzo di regimi speciali IVA e di determinazione forfetaria del reddito (lett. a);
- residenza fiscale all’estero, con l’eccezione dei residenti in Stati Ue/See che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo (lett. b);
- compimento, in via esclusiva o prevalente, di cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi (lett. c);
- esercizio di attività in regime agevolato e, contemporaneamente, possesso di partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari di cui all’art. 5 del TUIR (lett. d);
- esercizio di attività in regime agevolato e, contemporaneamente, controllo, diretto o indiretto, di srl o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal soggetto in regime agevolato (lett. d);
- esercizio dell’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, a esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni (lett. d-bis);
- possesso, nel 2021, di redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato (lett. d-ter).
A eccezione di quest’ultima causa ostativa (che si valuta sull’anno precedente), le altre rilevano con riferimento al medesimo anno di applicazione del regime.
Più in particolare, le condizioni di cui alle lettere da a) a d) non devono ricorrere sin dall’inizio del nuovo anno, impedendo altrimenti l’utilizzo del regime. Ad esempio, per utilizzare il regime nel 2022, al 1° gennaio la persona non deve risultare in possesso di partecipazioni in società di persone (l’eventuale cessione deve quindi essere effettuata entro la fine del 2021).
Per le condizioni di cui alle lett. d), sul controllo di srl, e d-bis), la verifica si effettua a fine anno e, se la condizione si è realizzata, determina la disapplicazione del regime dal 2022. Si consideri, ad esempio, il professionista che ha applicato nel 2021 il regime forfetario, pur prevedendo che avrebbe fatturato prestazioni nei confronti del datore di lavoro avuto nel 2020. Se a fine anno risulta che l’attività è stata svolta per più del 50% in favore del precedente datore (o di soggetti direttamente o indirettamente ad esso riconducibili), dovrà fuoriuscire dal regime forfetario; in caso contrario, potrà permanervi anche per il 2022.
Sulla tematica si segnalano specifici approfondimenti nella Scheda di Aggiornamento del mese di dicembre 2021 e nella Monografia on line dedicata al regime forfetario.
⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...