/ Luca FORNERO
4-6 minuti
Nel corso di Telefisco 2022, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che, dal 2022, anche le imprese familiari, in considerazione della natura di impresa individuale e non collettiva (associativa), sono escluse da IRAP.
È il logico corollario di quanto stabilito dall’art. 1 comma 8 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), in base al quale, dal periodo d’imposta 2022, l’IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali (ex art. 3 comma 1 lett. b) del DLgs. 446/97) e arti e professioni (ex art. 3 comma 1 lett. c) del DLgs. 446/97).
In particolare, come chiarito dalla ris. n. 176/2008, in tali realtà “è imprenditore unicamente il titolare dell’impresa, il quale la esercita assumendo in proprio diritti ed obbligazioni, oltre la piena responsabilità verso i terzi” (in senso conforme, anche la risposta a interpello n. 195/2021).
Fino al 2021, invece, sulla debenza dell’IRAP da parte dei soggetti in esame, la giurisprudenza di legittimità non ha espresso un orientamento univoco.
In linea di principio, in base alla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 9451/2016, l’impresa familiare dovrebbe essere soggetta a IRAP soltanto se si avvale di un’autonoma organizzazione, parametro da verificare secondo le consuete modalità. In tal senso, si è espressa l’ordinanza della medesima Cassazione n. 17429/2016, secondo la quale, in capo alle imprese familiari, il presupposto impositivo IRAP deve essere accertato verificando la natura dell’attività svolta dai collaboratori.
Successivamente, si sono avute altre pronunce di segno contrario (cfr. Cass. n. 15217/2019 e n. 12616/2016) che, tuttavia, non sembrano aver valorizzato adeguatamente il requisito dell’autonoma organizzazione, dando per scontato che la collaborazione dei partecipanti sia in grado di produrre valore aggiunto ulteriore rispetto a quello ottenibile con il solo apporto del titolare.
Atteso che la modifica normativa in esame non ha efficacia retroattiva, non si determina l’estinzione (a favore del contribuente) dei contenziosi in corso, anche se potrebbe comunque rappresentare un elemento di valutazione da sottoporre al giudice di merito.
Inoltre, le imprese familiari che, fino al 2021 (dichiarazione IRAP 2022), hanno omesso il pagamento del tributo e la relativa dichiarazione, ritenendosi prive di autonoma organizzazione, potrebbero ancora essere oggetto di future contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Rilievi che, alla luce del quadro giurisprudenziale sopra delineato, sarebbero certamente difendibili in sede contenziosa. Peraltro, anche in caso di esito negativo del giudizio, dovrebbe essere esclusa l’applicazione delle sanzioni amministrative tributarie, attesa la sussistenza delle condizioni di obiettiva incertezza normativa (ai sensi degli artt. 8 del DLgs. 546/92, 6 del DLgs. 472/97 e 10 comma 3 della L. 212/2000).
Aziende coniugali con IRAP solo se assimilate alle società di fatto
Un ulteriore aspetto non esaminato dall’Amministrazione finanziaria, sul quale sarebbe invece opportuna una conferma, attiene alla sorte delle aziende coniugali.
Allo stato dell’arte, pare ragionevole ritenere che, dal 2022, queste continuino a scontare l’IRAP solo nell’ipotesi in cui siano equiparate alle società di fatto.
Circostanza che ricorre nell’ipotesi in cui l’azienda coniugale sia costituita dopo il matrimonio e gestita da entrambi i coniugi. Nelle istruzioni alla dichiarazione IRAP si legge, infatti, che le aziende coniugali sono tenute alla compilazione del quadro IP (riservato alle società di persone e ai soggetti ad esse assimilati, quali le società di fatto) “se l’attività è esercitata in società fra i coniugi (coniugi cointestatari della licenza ovvero coniugi entrambi imprenditori)”.
Diversamente, se l’azienda è stata costituita dopo il matrimonio, ma viene gestita da uno solo dei coniugi, oppure è appartenuta prima del matrimonio a un solo coniuge e successivamente viene gestita da entrambi i coniugi, essa è assimilata a un’impresa individuale e, come tale, dal 2022 dovrebbe essere esclusa da IRAP.
L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...