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L’assegno unico prescinde dal possesso dell’ISEE

L’assenza di ISEE comporta il riconoscimento dell’importo minimo dell’assegno unico e universale

Dal 1° gennaio 2022 è possibile richiedere l’assegno unico e universale, un sostegno economico alle famiglie attribuito a tutti i nuclei familiari per ogni figlio a carico, secondo criteri di universalità e progressività. Possono infatti beneficiarne tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (ad esempio, lavoratori autonomi, dipendenti, disoccupati, pensionati, ecc.) per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili.


L’art. 3 del DLgs. 230/2021 subordina comunque il riconoscimento della misura al possesso, da parte del richiedente, di una serie di requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, che devono permanere sia al momento di presentazione della domanda che durante tutto il periodo di fruizione del beneficio. Tra questi non rientra il possesso di un ISEE valido, che dunque non costituisce un requisito obbligatorio per accedere all’assegno unico e universale, sebbene sia necessario al calcolo dell’importo spettante; quest’ultimo, infatti, varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda, tenuto conto dell’età e del numero dei figli e dell’eventuale condizione di disabilità degli stessi.


Con riguardo alla tipologia di ISEE valido ai fini della presentazione della domanda, con il messaggio n. 4748/2021 l’INPS ha chiarito che in presenza di figli minori si terrà conto dell’ISEE minorenni o dell’ISEE minorenni corrente, facendo riferimento al nucleo del figlio beneficiario della prestazione (artt. 7 e 9 del DPCM 159/2013), mentre in presenza di figli maggiorenni occorre fare riferimento all’ISEE ordinario o all’ISEE ordinario corrente (artt. 2-5 e art. 9 del DPCM 159/2013).

Per ottenere l’ISEE, il richiedente potrà farsi assistere da un CAF ovvero potrà presentarlo direttamente utilizzando il servizio messo a disposizione dall’INPS.


L’ISEE potrà essere richiesto in modalità ordinaria o precompilata. La dichiarazione sostitutiva unica (DSU) precompilata, si ricorda, permette – mediante l’inserimento di alcuni dati da parte del richiedente e la presenza di ulteriori dati forniti da INPS a Agenzia delle Entrate – di ottenere in maniera più semplice e celere l’attestazione ISEE.


Nel dettaglio, il richiedente può accedere alla DSU precompilata se è stato delegato da ogni componente maggiorenne del nucleo familiare ed ha fornito, per questi ultimi, gli elementi di riscontro reddituali e patrimoniali.

In altre parole, il richiedente dovrà inserire solo alcune informazioni che vanno autodichiarate (ad esempio, i dati relativi alla composizione del nucleo) e gli elementi di riscontro relativi al reddito e al patrimonio.


Ai fini dell’accesso alla DSU precompilata è necessario che il riscontro dei dati (effettuato dall’Agenzia delle Entrate) abbia un esito positivo, viceversa la DSU dovrà necessariamente essere presentata nella modalità non precompilata.

I dati precompilati potranno poi essere accettati o modificati dal dichiarante (fatta eccezione per alcuni, come ad esempio i trattamenti erogati dall’INPS). Inoltre, sarà possibile indicare ulteriori dati da autodichiarare del Foglio componente (messaggio INPS n. 96/2020).


In tema ISEE si ricorda altresì che con il DM del Ministero del Lavoro n. 314/2021 è stato approvato il nuovo modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), unitamente alle relative istruzioni per la compilazione. L’aggiornamento è stato necessario considerate le ultime novità in materia di ISEE, tra cui quello relativo all’aggiornamento dei dati patrimoniali. Dal 1° aprile è possibile infatti aggiornare all’anno precedente anche i dati patrimoniali (oltre a quelli reddituali) mediante la presentazione dell’ISEE corrente.


In pratica, in base a quanto precisato dall’INPS con il messaggio n. 3155/2021 l’aggiornamento dei dati ai fini dell’ISEE corrente è possibile: dal 1° gennaio al 31 marzo di ciascun anno, solo per quelli reddituali; dal 1° aprile di ciascun anno per quelli relativi ai soli patrimoni, ai soli redditi, ad entrambi.


Tornando all’assegno unico e universale, tenuto conto che la prestazione ha natura universalistica, l’assenza dell’ISEE non preclude il riconoscimento dell’assegno, ma ne determina l’erogazione nella misura minima prevista dalla Tabella 1 allegata al DLgs. 230/2021. L’ISEE potrà comunque essere presentato successivamente.


In particolare, in assenza di ISEE al momento della presentazione della domanda, l’assegno spetta sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda. In caso di presentazione dell’ISEE successiva alla presentazione della domanda, ma comunque entro il 30 giugno, la prestazione sarà conguagliata e spetteranno tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo, mentre se l’ISEE sarà presentato dal 1° luglio, la prestazione sarà calcolata sulla base del valore dell’indicatore al momento della presentazione dell’ISEE stesso.


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