La misura non sarà efficace fino all’autorizzazione della Commissione europea
Il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo torna in azione, limitatamente alle imprese del settore turistico, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, grazie al DL 4/2022 (decreto “Sostegni-ter”).
Si ricorda che tale credito d’imposta è stato introdotto dall’art. 28 del DL 34/2020, inizialmente con riferimento ai mesi da marzo a giugno 2020. Il credito originariamente spettava ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente e che avessero subito un determinato “calo del fatturato” (oltre che agli enti non commerciali per gli immobili istituzionali).
Il credito era pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo; ovvero al 30% in caso di affitto d’azienda o contratto di servizi a prestazioni complesse comprensivi di immobili destinati alle medesime attività.
Fin da subito, per alcuni soggetti del “settore turismo” il credito ha assunto una forma peculiare. Infatti, a norma dell’art. 28 comma 3 del DL 34/2020, “alle strutture alberghiere, termali e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator”, il credito spetta “indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente”. Inoltre, per le strutture turistico-ricettive, il credito d’imposta relativo all’affitto d’azienda era stato elevato al 50% del canone.
Il bonus è stato, poi, oggetto di modifiche e proroghe, per effetto delle quali le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator hanno potuto godere del credito locazioni ininterrottamente dal mese di marzo 2020 (aprile 2020 per gli stagionali) fino al 31 luglio 2021.
Ora, l’art. 5 del DL 4/2022 ripropone il credito d’imposta di cui all’art. 28 del DL 34/2020, per le imprese del settore turistico, in relazione ai canoni di locazione versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, adattando le condizioni agevolative.
L’efficacia della misura è espressamente condizionata all’autorizzazione della Commissione europea.
Quindi non appena giungerà l’autorizzazione europea, alle imprese del settore turistico (a prescindere dall’ammontare di ricavi o compensi registrati) spetterà un credito d’imposta (nella misura del 60%, del 30% o del 50% a seconda dei casi) per i canoni di locazione o affitto d’azienda versati con riferimento ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, purché abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.
La verifica del calo del fatturato, quindi, dovrà essere effettuata “mese per mese” confrontando il fatturato 2022 con il fatturato c.d. “pre-pandemico”, ovvero 2019, rispetto al quale deve essersi verificato un calo di almeno il 50% per singolo mese.
In breve, per le imprese del settore turismo, il credito per i primi tre mesi del 2022 spetta alle “vecchie” condizioni fissate dal DL 34/2020 “in quanto compatibili” (che sono state applicate anche per i canoni gennaio-luglio 2021, nel settore turismo, come illustrato nell’apposita Scheda di aggiornamento), mentre non si applicano le “rinnovate” condizioni previste dall’art. 4 comma 2 del DL 73/2021, che riguardano il credito per i mesi da gennaio 2021 a maggio 2021 per i soggetti non rientranti nel settore “turismo” (per i quali, ad esempio, era richiesto che l’ammontare medio mensile del fatturato, nel periodo 1° aprile 2020-31 marzo 2021, risultasse inferiore almeno del 30% rispetto a quello registrato nel periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020).
Infine, la noma recata dall’art. 5 del DL 4/2022 espressamente ricorda che il credito d’imposta in parola trova applicazione nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 (comunicazione Commissione europea 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final, e successive modifiche). La norma precisa che, a tal fine, gli “operatori economici presentano apposita autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della predetta Comunicazione”.
Per quanto concerne la Sezione 3.1, con riferimento al credito per il turismo per i mesi da gennaio a marzo 2022, dovrebbe applicarsi la soglia di 2,3 milioni di euro, che riguarda gli aiuti concessi dal 1° gennaio 2022.
Un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del DL “Sostegni-ter”, dovrà definire le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni in parola.