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Fino al 30 aprile comunicazione preventiva per prestazioni occasionali via email

Dal 1° maggio dovrà essere utilizzato il nuovo format telematico messo a disposizione dal Ministero del Lavoro su «Servizi Lavoro»

Come già preannunciato dall’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) e dal Ministero del Lavoro con la nota n. 29/2022, da ieri è operativa la nuova applicazione su “Servizi Lavoro”, accessibile ai datori di lavoro e soggetti abilitati tramite SPID e CIE, che consente di effettuare la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale, di cui all’art. 14 DLgs. 81/2008 come modificato dall’art. 13 del DL 146/2021, conv. L. 215/2021 (si veda “Nuovo applicativo per la comunicazione preventiva per prestazioni occasionali dal 28 marzo” del 25 marzo 2022).


La nuova piattaforma permetterà così, in modo più semplice e diretto, di assolvere al nuovo obbligo comunicazionale che, per ragioni di monitoraggio e di contrasto all’uso illegittimo e fraudolento di tale tipologia, riguarda i committenti che si avvalgono di lavoratori, impiegandoli secondo i canoni del lavoro autonomo occasionale, la cui disciplina, come già chiarito nella citata nota n. 29/2022, va ricondotta tanto all’art. 2222 c.c. in tema di contratto d’opera quanto all’art. 67 comma 1 lett. l) del TUIR relativo ai redditi diversi derivati da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.


Parallelamente alla messa in produzione della nuova piattaforma telematica da parte del Ministero del Lavoro, l’Ispettorato, con la nota n. 573 pubblicata ieri, ha fornito indicazioni che, da una parte, illustrano alcuni aspetti peculiari del nuovo format della modulistica da utilizzare per l’inoltro telematico della comunicazione preventiva, dall’altra chiariscono come gestire il regime intertemporale, al fine di regolare il passaggio tra le precedenti modalità di assolvimento dell’obbligo e la nuova procedura telematica.


Come sottolineato dall’INL, la nuova modulistica contiene e richiede tutti i dati già evidenziati nella nota n. 29/2022 a partire dagli elementi che consentono l’identificazione tanto del committente quanto del prestatore, il luogo ove verrà svolta la prestazione fino ad arrivare agli spazi riservati alla descrizione dell’attività, l’oggetto del contratto e del compenso che, come già chiarito dalla citata nota, rappresenta un dato non obbligatorio se non noto al momento dell’invio della comunicazione (conseguentemente, in tale caso potrà essere valorizzato anche con importo a zero). Con il medesimo canale si potranno gestire anche le variazioni e gli annullamenti, indicando l’identificativo della comunicazione da annullare o variare.


Un accenno in più merita la durata della prestazione, dato già richiesto, rispetto al quale, tuttavia, la nuova modulistica comporta una maggiore attenzione per chi si occupa di effettuare la comunicazione.

Il nuovo format, infatti, oltre a richiedere la data di inizio, permette di scegliere l’arco temporale entro il quale, presuntivamente, il lavoratore renderà la propria prestazione commissionata. Sono previste, infatti, tre distinte ipotesi: entro 7 giorni, entro 15 giorni ed entro 30 giorni. Ciò che conta rispetto a tale dato è quanto già spiegato dalla nota n. 29/2022, secondo la quale, nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non siano compiuti entro la soglia temporale originariamente indicata, il committente dovrà necessariamente effettuare una nuova comunicazione, al fine di evitare spiacevoli conseguenze sanzionatorie.


Va ricordato che, secondo quanto previsto proprio dal comma 1 dell’art. 14, omettere la comunicazione, anche quando non viene rinnovata per rapporti che si protraggono oltre il tempo originariamente comunicato, comporta l’applicazione di una sanzione da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non potendosi applicare la diffida ex art. 13 del DLgs. 124/2004, in concreto la sanzione sarà pari a 833,33 euro.


Un ultimo aspetto riguarda il passaggio alla nuova modalità, che comporterà la dismissione dell’attuale sistema che attualmente prevede l’invio della comunicazione a mezzo semplice email, a uno degli indirizzi dell’Ispettorato territorialmente competente, comunicati con la nota n. 29/2022.

L’Ispettorato chiarisce che tale ultima procedura potrà continuare a essere utilizzata solo fino al 30 aprile 2022 in parallelo con il nuovo sistema. Diversamente, a decorrere dal 1° maggio 2022 l’unico canale valido per assolvere a tale obbligo sarà quello telematico, messo a disposizione dal Ministero del Lavoro su “Servizi Lavoro”, con la conseguenza che non potranno essere ritenute valide – e saranno considerate omesse e sanzionabili – le comunicazioni effettuate a mezzo email direttamente alle sedi degli ispettorati territoriali del lavoro.

Con riferimento, infine, alle condizioni in presenza delle quali i committenti sono tenuti a effettuare la comunicazione, l’Ispettorato conferma quanto già chiarito con le varie FAQ contenute alle note nn. 109/2022 e 393/2022.


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