Ciò non incide sull’obbligo vaccinale per i lavoratori che vi sono ancora soggetti
È confermato che da domani, 1° maggio 2022, per la grande maggioranza dei lavoratori privati e pubblici non sarà più necessario il green pass per accedere ai luoghi di lavoro.
Questo ulteriore importante passaggio nel percorso di ritorno alla normalità dopo la cessazione dello stato di emergenza è la conseguenza della scadenza al 30 aprile, non prorogata, dell’obbligo di esibire il green pass “base” per l’accesso ai luoghi di lavoro, nelle forme previste dal precedente “decreto riaperture” del 24 marzo 2022.
Come infatti si ricorderà, con il DL 24/2022 il Governo ha modificato varie norme della precedente disciplina dettata dall’emergenza sanitaria; in particolare, è stato stabilito che dal 25 marzo (data di entrata in vigore del decreto) fino al 30 aprile 2022 tutti i lavoratori – compresi dunque i lavoratori con più di 50 anni, per i quali era stato in precedenza introdotto l’obbligo di esibire il green pass “rafforzato” – avrebbero potuto accedere ai luoghi di lavoro esibendo il solo green pass base.
Siamo giunti alla scadenza del 30 aprile 2022 e, nonostante alcune perplessità e le discussioni dei giorni scorsi, l’obbligo dei lavoratori di esibire il green pass non è stato ulteriormente prorogato.
La cessazione dell’obbligo di esibire il green pass per l’accesso al lavoro (la certificazione verde resterà comunque necessaria in alcune specifiche situazioni, come nel caso di visite a RSA, hospice e reparti di degenza negli ospedali) non incide peraltro sull’obbligo vaccinale per i lavoratori che vi sono ancora soggetti: ricordiamo che tutti i lavoratori ultracinquantenni (art. 4-quater del DL 44/2021), così come – indipendentemente dalla loro età – i lavoratori dei settori scolastico ed educativo, della difesa e della sicurezza (art. 4-ter1 del DL 44/2021), sono e restano soggetti all’obbligo vaccinale sino al 15 giugno 2022.
Dal 1° maggio, a questi lavoratori non potrà essere chiesto di esibire il green pass per l’accesso al lavoro, ma il loro obbligo di sottoporsi a vaccinazione rimarrà immutato: nel caso non abbiano adempiuto all’obbligo resteranno comunque soggetti alla sanzione amministrativa di 100 euro, sulla base di quanto previsto dal DL 1/2022.
Queste regole generali hanno alcune importanti eccezioni. La situazione è infatti diversa in primo luogo per il personale medico e sanitario, per cui l’obbligo di sottoporsi a vaccinazione contro il COVID-19 permane innanzitutto non sino al 15 giugno, ma sino al 31 dicembre 2022 (art. 4 del DL 44/2021).
La previsione di legge che impone a questi lavoratori l’obbligo vaccinale sino al 31 dicembre stabilisce poi che la verifica dell’adempimento deve essere effettuata tramite la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione (art. 4 comma 3 del DL 44/2021); la norma non è stata modificata e, rinviando inequivocabilmente alla verifica del possesso della certificazione verde, implica la permanenza sino al 31 dicembre 2022 del relativo obbligo.
Alle stesse conclusioni riteniamo debba giungersi per i lavoratori delle strutture residenziali, socio-sanitarie e socio-assistenziali: ancorché la previsione di legge sia per loro meno chiara (art. 4-bis comma 4 del DL 44/2021), non vi sono ragioni per giungere a diverse conclusioni interpretative.
Alla luce dei dibattiti dei giorni scorsi, è necessario un breve cenno anche alla sorte dell’obbligo di indossare le mascherine: con ordinanza datata 28 aprile 2022 il Ministro della Salute ha prorogato sino al 15 giugno l’obbligo “di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie” in una serie di situazioni specifiche (mascherine di tipo FFP2 per l’accesso ai mezzi di trasporto, agli spettacoli e alle competizioni sportive aperte al pubblico che si svolgano in locali chiusi; generici dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lavoratori, utenti e visitatori di strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali).
Per quanto riguarda gli ambienti di lavoro, salvo la ricordata eccezione dei lavoratori di strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, nulla si dice, se non che “è comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico”. Nei luoghi di lavoro varranno dunque le disposizioni dei protocolli anticontagio adottati dalle aziende (protocolli rispettando i quali, a norma dell’art. 29-bis del DL 23/2020, il datore di lavoro adempie i propri obblighi di sicurezza).
Ciò non toglie che il datore di lavoro possa imporre anche unilateralmente ai lavoratori l’utilizzo delle mascherine in determinate situazioni, ove ritenga, con l’ausilio del medico competente, che ciò sia necessario ad assicurare le condizioni di sicurezza che a norma dell’art. 2087 c.c. è obbligato a garantire.