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Comunicazioni occasionali solo mediante piattaforma ministeriale

La L. 51/2022 di conversione del DL 21/2022, pubblicata in Gazzetta ieri, ha cancellato email e SMS quali possibili canali di invio della comunicazione

Il portale del Ministero del Lavoro sarà l’unico canale valido per la trasmissione della comunicazione obbligatoria di avvio dei rapporti di lavoro autonomo occasionale. Questo quanto stabilito dall’art. 12-sexies del DL 21/2022 inserito in sede di conversione dalla L. 20 maggio 2022 n. 51, pubblicata ieri in Gazzetta Ufficiale, che interviene in modo chirurgico e selettivo sull’art. 14 del DLgs. 81/2008. Tale disposizione, lo si ricorda, da dicembre 2021 ha introdotto, per ragioni di monitoraggio e di contrasto all’uso illegittimo e fraudolento, un nuovo obbligo comunicazionale a carico dei committenti che si avvalgono di lavoratori impiegandoli secondo i canoni del lavoro autonomo occasionale, la cui disciplina, come già chiarito dall’INL e dal Ministero del Lavoro con la nota n. 29/2022, va ricondotta tanto all’art. 2222 c.c. in tema di contratto d’opera, quanto all’art. 67 comma 1 lett. l) del TUIR relativo ai redditi diversi derivati da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.


L’art. 12-sexies ha, infatti, modificato la norma nella parte in cui prevedeva quale canale di invio della comunicazione in questione “SMS e posta elettronica”, sostituendo tale inciso con il termine “modalità informatiche”.

Inizialmente, per assolvere al nuovo onere comunicazionale l’INL, in accordo con il Ministero del Lavoro, con la citata nota n. 29/2022, aveva messo a disposizione una serie di indirizzi email associati a ciascun Ispettorato territoriale del lavoro, competente in ragione del luogo di svolgimento della prestazione oggetto di comunicazione. Nella email non certificata, da inviare tassativamente prima dell’avvio dell’attività, dovevano essere indicate una serie di informazioni utili all’identificazione ed al monitoraggio della prestazione autonoma occasionale. In particolare, oltre ai dati del committente e del prestatore, dovevano essere riportati, direttamente nel corpo della email, il luogo della prestazione, una sintetica descrizione dell’attività e, soprattutto, la data di inizio della prestazione e il presumibile arco temporale entro il quale poteva considerarsi compiuta l’opera o il servizio.


Successivamente, come peraltro già preannunciato nella citata nota, a partire dal 28 marzo il Ministero del Lavoro ha messo a disposizione dei committenti una piattaforma telematica dedicata, presente su Servizi Lavoro ed accessibile ai datori di lavoro e soggetti abilitati tramite SPID e CIE.


La comunicazione di avvio, pertanto, da quella data può essere effettuata servendosi di un format specifico. Il modello telematico, infatti, contiene e richiede tutti i dati già evidenziati nella nota n. 29/2022, con l’unica differenza riferita alla durata della prestazione, rispetto alla quale il committente deve scegliere tra tre distinte ipotesi: entro 7 giorni, entro 15 giorni ed entro 30 giorni. Inoltre, con il medesimo canale si possono gestire anche le variazioni e gli annullamenti, indicando l’identificativo della comunicazione da annullare o variare.


I due sistemi, fino all’entrata in vigore delle novità introdotte con il citato art. 12-sexies, sono stati ritenuti entrambi legittimi. In realtà, dopo una prima valutazione di validità dell’invio a mezzo email fino al 30 aprile (nota INL n. 573/2022), l’Ispettorato, con la successiva nota n. 881/2022, aveva confermato la legittimità delle comunicazioni a mezzo email, anche dopo tale data, circoscrivendone l’utilizzo, però, alle sole ipotesi di malfunzionamento del sistema od ove fossero emerse oggettive difficoltà del committente (si pensi all’impedimento del professionista incaricato con conseguente necessità di provvedere in autonomia).


Ora la modifica normativa mette fine al doppio canale di invio della comunicazione, atteso che l’unico valido sistema sarà quello informatico, ossia quello che si avvale del portale telematico, messo a disposizione dal Ministero del Lavoro, esattamente come avviene per il lavoro intermittente, le cui modalità operative, peraltro, sono espressamente richiamate dalla norma nella parte in cui si fa riferimento all’art. 15 comma 3 del DLgs. 81/2015.


Tale aspetto non è di poco conto, anche in ragione della sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro prevista in caso di omissione della comunicazione (in concreto la sanzione è pari a 833,33 euro per ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione).


Fuori dall’obbligo anche i lavoratori delle piattaforme digitali

Infine, sempre in tema di comunicazione di avvio per lavoro autonomo occasionale, va segnalato che l’art. 12-sexies ha normato quanto già chiarito dal Ministero e dall’INL con la nota n. 29/2022, prevedendo espressamente la non obbligatorietà della comunicazione rispetto alle prestazioni intermediate dalle piattaforme digitali, in quanto soggette a diversa comunicazione UniLav ex art. 9-bis del DL 510/1996, secondo quanto previsto dal DL 152/2021 (conv. L. 233/2021).

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