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Esonero da visto di conformità e congruità in base all’importo complessivo

Ai fini della verifica del limite di 10.000 euro rilevano anche i lavori di edilizia libera se necessari all’ultimazione dell’intervento

Con la circ. 27 maggio 2022 n. 19, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quali sono le modalità per calcolare il limite di 10.000 euro del valore degli interventi al di sotto del quale, per gli interventi diversi da quelli in edilizia libera, i contribuenti che intendono optare per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. “sconto sul corrispettivo”, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, devono farsi rilasciare il visto di conformità e l’asseverazione di congruità delle spese.


Ai sensi dell’art. 121 comma 1-ter del DL 34/2020 (introdotto prima dall’art. 1 comma 1 lett. b del DL 157/2021 – c.d. decreto “Antifrodi” – e poi dall’art. 1 comma 29 lett. b della L. 234/2021) dal 12 novembre 2021 per poter esercitare le opzioni per sconto/cessione del credito di imposta, corrispondente alla detrazione “edilizia” altrimenti spettante, è necessario che:

- il contribuente richieda il visto di conformità;

- i tecnici abilitati asseverino la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’art. 119 comma 13-bis del DL 34/2020 (circ. Agenzia delle Entrate n. 16/2021).


Ai fini del superbonus del 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020, invece, il visto di conformità (che già era richiesto in caso di opzione ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020) è obbligatorio anche nel caso in cui si intenda fruire della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, così come è necessaria l’attestazione di congruità delle spese.


Le nuove disposizioni recate dal comma 1-ter dell’art. 121 del DL 34/2020 si applicano, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 12 novembre 2021 (cfr. risposta aggiornata al 22 novembre 2021 e circ. 29 novembre 2021 n. 16).

Le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e dell’attestazione di congruità, ai sensi e per gli effetti del comma 1-ter dell’art. 121 del DL 34/2020, rientrano anch’esse tra quelle detraibili, sulla base dell’aliquota prevista dalle specifiche detrazioni fiscali spettanti in base alla tipologia di interventi agevolati cui le spese si riferiscono.


Fatta eccezione per gli interventi che beneficiano del c.d. “bonus facciate” o del superbonus, sono esclusi dall’obbligo di visto di conformità e di attestazione di congruità:

- gli interventi classificati come attività di edilizia libera, a prescindere dal relativo importo;

- gli interventi, diversi da quelli di edilizia libera, di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio.


Con riferimento alle modalità di calcolo dell’importo complessivo di 10.000 euro per gli interventi diversi da quelli di edilizia libera eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, la circ. Agenzia delle Entrate n. 19/2022 precisa che “occorre avere riguardo al valore degli interventi agevolabili ai quali si riferisce il titolo abilitativo. Ne deriva che, ai fini della verifica del limite di importo di 10.000 euro, occorre considerare tutte le spese agevolabili riferite agli interventi oggetto del titolo abilitativo, in relazione alla medesima unità immobiliare, a prescindere da quanti sono i beneficiari della detrazione”.


Secondo l’Amministrazione finanziaria, quindi, se per gli interventi oggetto del titolo abilitativo devono essere effettuati anche lavori in edilizia libera, ad esempio perché necessari per il loro completamento, il loro valore deve essere anch’esso considerato al fine della determinazione del limite di 10.000 euro.

Inoltre, sempre ai fini del calcolo del limite di 10.000 euro deve essere considerato l’intervento complessivo, a nulla rilevando che sia stato realizzato in diversi periodi d’imposta.


Nel caso siano stati effettuati interventi sulle parti comuni dell’edificio, infine, ai fini della verifica del limite di 10.000 euro deve essere “considerato l’importo complessivo agevolabile e non la parte di spesa imputata al singolo condomino”.

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