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Solo i bonari senza rate beneficiano del termine elevato a 60 giorni

L’interpretazione della Relazione tecnica del maxiemendamento al DL 21/2022 suscita non poche perplessità

Una modifica inserita nel DL 21/2022 (c.d. DL Ucraina), per il periodo compreso tra l’entrata in vigore della legge di conversione e il 31 agosto 2022, propone che il termine di pagamento degli avvisi bonari di cui all’art. 2 comma 2 del DLgs. 462/97 venga elevato da 30 a 60 giorni.


In base all’interpretazione fornita dalla Relazione tecnica del maxiemendamento, su cui il Senato ha votato la fiducia (il Ddl. di conversione è ora all’esame della Camera), solo chi paga per intero le somme beneficia dell’elevazione del termine.

Secondo la relazione, considerato il riferimento, nell’art. 37-quater, all’art. 2 comma 2 del DLgs. 462/97, “l’estensione del termine interessa solo coloro che effettuano il pagamento integrale delle somme dovute (con sanzioni ridotte a un terzo) entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità e non anche coloro che optano per il pagamento rateale”, disciplinato dal successivo art. 3-bis del DLgs. 462/97.


Definire “certosina” la menzionata interpretazione è a nostro avviso riduttivo.

Ora, per effetto dell’art. 2 comma 2 del DLgs. 462/97, se il contribuente paga gli importi nei trenta giorni successivi all’avviso bonario beneficia della riduzione delle sanzioni del 30% al terzo.


Il successivo art. 3-bis del DLgs. 462/97:

- al comma uno, prevede: “Le somme dovute ai sensi dell’articolo 2, comma 2, e dell’articolo 3, comma 1, possono essere versate in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo”;

- al comma due: “L’importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione”.


Insomma, considerato che il secondo comma dell’art. 3-bis parla di “prima rata”, e il richiamato art. 37-quater si riferisce solo all’art. 2 comma 2, ne deriva che chi vuole pagare a rate deve rispettare comunque i trenta giorni.

Ovviamente, si tratta di una tesi a dir poco discutibile, che muove da una interpretazione della legge oltremodo letterale.


Peraltro, l’interpretazione della relazione si scontra apertamente con quanto sancisce il legislatore proprio nell’art. 37-quater, che così esordisce: “Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle famiglie e alle imprese in considerazione degli effetti negativi determinati dalla pandemia, nonché delle ripercussioni economiche e produttive del conflitto bellico”.


Escludere dal più favorevole termine di sessanta giorni i contribuenti che, magari per mancanza di liquidità, possono solo pagare a rate, non è certo strumentale ad assicurare la “necessaria liquidità” alle famiglie e alle imprese il cui stato di crisi, direttamente o indirettamente, è derivato dalla pandemia o dal conflitto in Ucraina.


Penalizzati i contribuenti con pochi fondi

Purtroppo, se questa interpretazione venisse confermata, i contribuenti che non intendessero conformarsi dovranno prepararsi a ricorrere contro la cartella di pagamento.

Se la prima rata, fermi i limiti di tolleranza dell’art. 15-ter del DPR 602/73, viene pagata tardi, la definizione viene disconosciuta e potrebbero riemergere le sanzioni piene.


Dovrebbe essere certo che il maggior termine di sessanta giorni valga anche per i bonari recapitati all’intermediario, ove i canonici trenta giorni decorrono dopo sessanta giorni. Ciò in quanto l’art. 2-bis del DL 203/2005 richiama espressamente l’art. 2 comma 2 del DLgs. 462/97.


Il maggior termine dovrebbe (ma il condizionale a questo punto è d’obbligo visto l’approccio restrittivo adottato dalla Relazione) operare anche per la tassazione separata, sempre che si paghi in unica soluzione.

Del pari, dovrebbe essere certo che nel maggior termine non rientrano i bonari da controllo formale, disciplinati nel successivo art. 3 del DLgs. 462/97.

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