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Agevolazione per recupero edilizio fruibile direttamente in dichiarazione

Nel modello REDDITI PF 2022 devono essere compilati i righi RP41-RP47

Per le spese documentate sostenute tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2024, per gli interventi volti al recupero edilizio degli edifici, ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR, spetta la detrazione IRPEF del 50% fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, che deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Ove si intenda fruire dell’agevolazione direttamente nella propria dichiarazione dei redditi devono essere compilati i righi RP41-RP47 del modello REDDITI PF (i medesimi righi devono essere compilati per la detrazione “acquisti” spettante ai sensi dell’art. 16-bis comma 3 del TUIR). Nel caso si intenda optare, in luogo della fruizione in dichiarazione, per la cessione del credito o per il c.d. “sconto sul corrispettivo”, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, relativamente alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2024 (2025 con superbonus di cui all’art. 119 del DL 34/2020), nulla deve essere indicato in dichiarazione dei redditi.


In sede di compilazione dei modelli dichiarativi è necessario tenere presente che deve essere compilato un singolo rigo:

- per ogni anno e per ogni singola unità immobiliare oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio;

- per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali.


I righi RP41-RP47 del modello REDDITI PF 2022 devono essere compilati per le spese dal 2009 al 2021, indicando:

- in colonna 1 l’anno di sostenimento delle spese. In caso di acquisto dell’unità immobiliare situata in edifici interamente ristrutturati dalle imprese che consente di fruire della detrazione IRPEF del 50% ai sensi dell’art. 16-bis comma 3 del TUIR deve essere indicata in colonna 1 la data di fine lavori se successiva alla data del rogito;


- la colonna 2 deve essere compilata soltanto se le spese sono state sostenute nel 2012;


- la colonna 3 (codice fiscale) va compilata se gli interventi riguardano parti comuni di edifici residenziali (in questo caso i singoli condomini devono indicare il codice fiscale del condominio e devono barrare la casella di colonna 2 “Condominio” di uno dei righi RP51-RP52, senza riportare i dati catastali identificativi dell’immobile. Nei condomini minimi sprovvisti di codice fiscale deve essere indicato il codice fiscale del condòmino che ha effettuato il bonifico), se gli interventi sono effettuati dal 14 maggio 2011 da un soggetto di cui all’art. 5 del TUIR (es. società di persone. In questo caso nella colonna 3 deve essere indicato il codice fiscale della società o ente), se gli interventi sono iniziati prima del 14 maggio 2011 per i quali era stata presentata la comunicazione preventiva al Centro operativo di Pescara oppure se è stata acquistata, o è stata assegnata, l’unità immobiliare da un’impresa ed è possibile beneficiare della detrazione IRPEF di cui all’art. 16-bis comma 3 del TUIR;


- in colonna 4 (Interventi particolari) va compilata solo in presenza dei seguenti interventi particolari indicando il codice: “1” nel caso in cui le spese relative a un singolo intervento siano state sostenute in più anni; “4” nel caso di spese sostenute per l’acquisto o assegnazione di immobili che fanno parte di edifici ristrutturati (art. 16-bis comma 3 del TUIR);


- in colonna 5, (acquisto, eredità, donazione) è necessario indicare “4” se il contribuente, nell’anno 2021 ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l’immobile da un soggetto che aveva ripartito la spesa, sostenuta in anni precedenti, in 10 rate;


- in colonna 8 (numero rata) il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2021 (per le spese sostenute nel 2021 va obbligatoriamente indicato il numero “1”);


- in colonna 9 (importo spesa) l’intero importo delle spese sostenute nell’anno riportato in colonna 1. Relativamente alla colonna 9 è necessario indicare il 25% del prezzo di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati ex art. 16-bis comma 3 del TUIR (codice “4” in colonna 4). Se le spese sostenute nel 2021 riguardano la prosecuzione di un intervento iniziato in anni precedenti (codice “1” in colonna 4), l’importo da indicare non può essere superiore alla differenza tra 96.000 euro e quanto speso negli anni pregressi dal contribuente, in relazione allo stesso intervento;


- in colonna 10 (Importo rata) l’importo di ciascuna rata delle spese sostenute secondo la formula: Ammontare col. 9/numero rate detrazione;


- la colonna 11 (N. d’ordine immobile) deve essere compilata solo se le spese sono sostenute nel 2021 (in questo caso va compilata anche la sezione III.B del quadro RP del modello REDDITI PF 2022). Gli interventi su parti comuni condominiali devono comunque essere individuati con uno specifico numero progressivo.


Per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce (cfr. anche circ. Agenzia delle Entrate 8 luglio 2020 n. 29, p. 243) le società di persone (società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice ed enti ad esse equiparati) possono beneficiare dell’agevolazione compilando, invece, il quadro RP del modello REDDITI SP.

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