L’errore commesso dal prestatore può incidere sulle modalità di fruizione dell’agevolazione
Nel caso in cui la fattura afferente gli interventi che accedono al bonus facciate ex art. 1 comma 219 della L. 160/2019 non riporti correttamente lo sconto da applicarsi ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, il beneficiario (persona fisica non titolare di reddito d’impresa) potrà fruire dell’agevolazione in parola con una percentuale di detrazione del 90% o del 60%, a seconda del momento di sostenimento delle relative spese.
È questo il principale chiarimento fornito dall’Amministrazione finanziaria con la risposta a interpello n. 385 pubblicata ieri, 20 luglio 2022.
Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate prende le mosse da una fattura emessa nel corso del 2021 senza applicazione – per mero errore – dello sconto di cui all’art. 121 del DL 34/2020 e per la quale il committente (persona fisica beneficiaria del bonus facciate) ha provveduto a saldare – sempre nel 2021 – il 10% del corrispettivo totale in fattura con c.d. “bonifico parlante” (il 90% della fattura, che doveva essere lo sconto praticato dal fornitore corrispondente alla detrazione spettante, invece, non è stato pagato).
A tal fine è stato, dunque chiesto all’Agenzia di esprimersi sulla possibilità per il prestatore di modificare, con una nota di variazione ex art. 26 del DPR 633/72, la fattura originariamente emessa (così da integrare il documento con l’espressa indicazione dello “sconto” praticato), nonché di precisare le implicazioni ai fini della fruizione del bonus facciate da parte del beneficiario. In proposito, lato IVA, viene in primo luogo, escluso che il prestatore – non avendo per errore praticato lo sconto ex art. 121 del DL 34/2020 – possa ricorrere alla nota di variazione in diminuzione ex art. 26 comma 2 del DPR 633/72.
Nel documento di prassi viene, infatti, precisato come la mancata annotazione dello sconto ex art. 121 del DL 34/2020 non pregiudichi la validità fiscale della fattura emessa (la quale riporta l’imponibile – pari al corrispettivo pattuito – e l’IVA ad esso relativo, calcolata sull’intero corrispettivo al lordo dello sconto), facendo di conseguenza venire meno i presupposti per l’emissione di una nota di variazione (eventualmente seguita da una nuova fattura).
Ad avviso dell’Agenzia, inoltre, la mancata indicazione – ad opera del prestatore – dell’ammontare dello sconto pattuito nella fattura emessa a fronte della prestazione resa, implicherebbe, altresì, l’impossibilità in capo al committente (beneficiario del bonus facciate) di perfezionare l’opzione per il contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo.
A tal fine è stato, tuttavia, precisato come il committente (persona fisica) – in presenza di tutti i requisiti per poter beneficiare del bonus facciate di cui all’art. 1 comma 219 della L. 160/2019 – avrà comunque modo di accedere all’agevolazione come segue:
- relativamente al 10% delle spese effettivamente sostenute nel 2021 per l’esecuzione dell’intervento (e documentate tramite bonifico c.d. “parlante”) mediante fruizione diretta della detrazione dall’imposta lorda nella misura del 90% nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2021 (senza possibilità di cessione della relativa detrazione, non essendo stata effettuata la comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 29 aprile 2022);
- con riguardo al restante 90% del corrispettivo documentato nella citata fattura, se pagato nel 2022, mediante fruizione diretta della detrazione dall’imposta lorda nella misura del 60% nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2022, o ricorrendo alla cessione del credito ex art. 121 del DL 34/2020 (previo esercizio della relativa opzione) nei confronti di altri soggetti, compresi gli intermediari finanziari, nella misura corrispondente alla detrazione spettante.
Il medesimo scenario, peraltro, si verificherebbe nel caso in cui con riguardo al c.d. “bonus facciate” siano state emesse fatture nel 2021 evidenziando lo sconto in fattura regolarmente, ma per la cui opzione non è stata presentata la comunicazione all’Agenzia delle Entrate oppure la comunicazione è stata annullata dalla stessa Agenzia (ai sensi del punto 3.2 del provv. Agenzia delle Entrate 1° dicembre 2021 n. 340450).
Sebbene non espressamente chiarito dall’Amministrazione finanziaria, infine, pare corretto ritenere che detto scenario (catastrofico da molti punti di vista) trovi applicazione per i soli soggetti che determinano il momento di sostenimento delle spese in base al principio di cassa (in base al quale ai fini dell’imputazione temporale di una determinata spesa assume rilevanza la data dell’effettivo pagamento), mentre andrebbe escluso per i soggetti per i quali deve, invece, farsi riferimento al principio di competenza (in base al quale ai fini dell’imputazione temporale di una determinata spesa assume generalmente rilevanza la data di ultimazione dell’intervento, a prescindere dall’effettivo pagamento). Questi ultimi, infatti, nel caso di ultimazione dei lavori nel 2021, dovrebbero poter fare riferimento a tale annualità per la determinazione della percentuale di detrazione spettante (che dovrebbe, quindi, essere pari al 90% anche in presenza di pagamenti effettuati nel 2022, successivamente all’ultimazione dei lavori).