Il CNDCEC, dopo aver interpellato la Direzione Servizi fiscali dell’Agenzia delle Entrate, ha fornito la precisazione con un’Informativa
Con l’Informativa n. 58/2022 di ieri, il CNDCEC ha reso nota la procedura per ottenere l’annullamento dei numerosi avvisi bonari che stanno pervenendo ai contribuenti che, in applicazione dell’art. 24 del DL 34/2020, hanno (legittimamente) omesso il pagamento del saldo IRAP relativo al 2019.
Si ricorda che, in base alla citata disposizione, i contribuenti (diversi da intermediari finanziari, assicurazioni e P.A.) con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020 (2019 per i contribuenti “solari”) erano esclusi dall’obbligo di versamento:
- del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 (2019, per i “solari”);
- della prima rata dell’acconto IRAP relativo al periodo di imposta successivo (2020, per i “solari”).
In proposito, la Direzione Servizi fiscali dell’Agenzia delle Entrate, interpellata dal medesimo CNDCEC, ha affermato che l’invio degli avvisi di irregolarità è dovuto al mancato adeguamento, da parte dei contribuenti interessati, alle indicazioni rese dalla stessa Agenzia con la circolare n. 25/2020 e la risoluzione n. 58/2021.
In particolare, con il primo documento di prassi, era stato precisato che, ai fini della fruizione dell’incentivo in esame, occorreva compilare la sezione XVIII (“Aiuti di Stato”) del quadro IS del modello IRAP 2020, per verificare il rispetto della normativa comunitaria.
A ben vedere, le istruzioni alla dichiarazione IRAP 2020 nulla disponevano in merito all’adempimento, ma ciò solo per via del fatto che l’approvazione del modello e delle relative istruzioni, nonché delle specifiche tecniche, era intervenuta anteriormente all’emanazione dell’art. 24 del DL 34/2020.
Le istruzioni specificavano comunque che l’indicazione degli aiuti di Stato nell’apposita sezione era “necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi”, al precipuo scopo di consentirne la registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.
Tale impostazione è stata ribadita anche dalla citata ris. n. 58/2021, nella quale è stato altresì chiarito che l’omessa compilazione del suddetto prospetto era sanabile tramite la presentazione di apposita dichiarazione integrativa, versando la sanzione fissa da 250 a 2.000 euro prevista per la dichiarazione inesatta (art. 8 del DLgs. 471/97), potendo peraltro fruire del ravvedimento operoso. In tale ipotesi, la sanzione è ridotta in una misura variabile da 1/9 a 1/5 del minimo, a seconda di quando il ravvedimento viene posto in essere.
Ciò premesso, gli Uffici, in sede di assistenza tramite il canale CIVIS, per poter sanare la posizione riconosciuta “irregolare” verificano la presenza della dichiarazione integrativa con l’esposizione dei dati nel quadro IS, originariamente omesso. In assenza della dichiarazione integrativa, l’esito della lavorazione CIVIS è negativo.
Per rimediare all’irregolarità, il contribuente deve quindi:
- presentare prioritariamente la dichiarazione IRAP integrativa, compilando il quadro IS sezione “Aiuti di Stato” secondo le precisazioni rese dai citati documenti di prassi;
- dopo aver trasmesso telematicamente la dichiarazione integrativa, richiedere il riesame della posizione tramite il servizio “Consegna documenti e istanze”, utilizzando la funzionalità che si attiva all’interno dell’area CIVIS, nella sezione “Consultazione delle richieste”, successivamente alla chiusura della pratica CIVIS.
Nell’istanza andrà comunicata l’avvenuta presentazione della dichiarazione integrativa, fornendone i riferimenti. L’Ufficio, non appena la dichiarazione sarà visibile a sistema, procederà alla rilavorazione comunicando l’esito all’utente.