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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL Aiuti convertito

In vigore da oggi la L. 15 luglio 2022 n. 91, con misure su agevolazioni e crediti d’imposta, interventi edilizi, garanzia SACE, riscossione

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 di ieri è stata pubblicata la L. 15 luglio 2022 n. 91, di conversione del DL 50/2022 (c.d. DL “Aiuti”), che entra in vigore oggi, 16 luglio.

Numerose le novità nel settore delle agevolazioni e dei crediti di imposta. In merito ai crediti d’imposta per le imprese non energivore e non gasivore, nel caso in cui l’impresa nei primi due trimestri 2022 si rifornisca dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre 2019, il venditore invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre 2022 (art. 2 comma 3-bis del DL 50/2022).


Viene inoltre disposto che gli aiuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale vengano concessi nel rispetto dei limiti previsti dal regime “de minimis” (art. 2 comma 3-ter del DL 50/2022).

Limitatamente alle imprese esercenti la pesca, invece, viene esteso al secondo trimestre solare 2022 il credito di imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante di cui all’art. 18 del DL 21/2022 (art. 3-bis del DL 50/2022).


Sono stati previsti alcuni incrementi per i crediti d’imposta relativi alle sale cinematografiche e al settore audiovisivo (art. 23 del DL 50/2022), mentre è stato eliminato il limite di utilizzo all’anno 2021 per il credito d’imposta relativo alle società benefit (art. 52-bis comma 2 del DL 50/2022).


Introdotta in sede di conversione anche la possibilità per le banche, o per le società appartenenti a un gruppo bancario, di cedere il credito d’imposta derivante da interventi “edilizi”, ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, ai loro correntisti diversi dalle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (artt. 14 comma 1 lett. b).


In tema di garanzie alle imprese, l’art. 15-ter estende l’accesso alla garanzia SACE di cui all’art. 15 alle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale, nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dallo stesso articolo e in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato.


Sul fronte della riscossione, è stata predisposta la modifica della disciplina in materia di dilazione dei ruoli attraverso l’estensione da 60.000 euro a 120.000 euro del valore soglia, determinato in relazione a ciascuna richiesta, per ottenere la dilazione dei debiti iscritti a ruolo senza dover dimostrare la temporanea difficoltà economica e l’aumento da 5 a 8 rate non pagate, anche non consecutive per decadere dalla dilazione ottenuta (art. 15-bis del DL 50/2022).

Il nuovo testo del DL 50/2022 prevede altresì l’estensione della disciplina a regime relativa alla compensazione delle somme iscritte a ruolo con crediti commerciali vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 28-quater del DPR 602/73, ai crediti relativi alle prestazioni professionali, non solo a somministrazioni, forniture e appalti (art. 20-ter del DL 50/2022).


Novità anche in materia di lavoro

Tra le principali novità in materia di lavoro, si segnalano l’introduzione di un’indennità una tantum di 550 euro per i lavoratori delle aziende private titolari, nell’anno 2021, di un contratto a tempo parziale ciclico verticale (con specifiche modalità di svolgimento del rapporto, si veda “Indennità una tantum per i lavoratori con contratto part time ciclico verticale” dell’8 luglio 2022) e la proroga, dal 31 luglio 2022 al 30 novembre 2022, della sospensione dei termini relativi ai versamenti fiscali e contributivi nel settore dello sport, riguardante in particolare i versamenti:

- delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;

- dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL (compresi gli adempimenti INPS e INAIL);

- dell’IVA;

- delle imposte sui redditi.

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