Nell’aggiornamento al Protocollo anti COVID da adottare sino al 31 ottobre, le parti sociali auspicano la proroga dello smart working emergenziale
Le parti sociali, all’esito del confronto promosso dal Ministro della Salute e dal Ministro del Lavoro, hanno sottoscritto ieri il nuovo aggiornamento al “Protocollo condiviso delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”. Il precedente aggiornamento risaliva al 6 aprile 2021 e la sua applicazione, secondo quanto era stato concordato, scadeva proprio il 30 giugno. Le nuove disposizioni sono ora destinate a trovare applicazione sino al prossimo 31 ottobre, data entro la quale le parti dovranno incontrarsi nuovamente per verificare l’opportunità di ulteriori aggiornamenti.
Il Protocollo aggiornato si propone, in continuità con quanto previsto dai precedenti (ricordiamo quelli del 14 marzo 2020, del 24 aprile 2020, del 6 aprile 2021), di fornire indicazioni operative aggiornate per assicurare l’efficacia delle misure precauzionali di contrasto alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro non sanitari (essendo gli ambienti sanitari soggetti a diverse e più stringenti misure). Le disposizioni contenute in questi Protocolli condivisi hanno dall’inizio della pandemia assunto una sempre maggiore importanza, anche a livello interpretativo e operativo, sino a diventare centrali nella verifica del rispetto da parte del datore di lavoro degli obblighi di sicurezza in materia di prevenzione del contagio.
Si ricorda infatti che l’art. 29-bis del DL 23/2020, conv. L. 40/2020 ha stabilito che “ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di cui all’articolo 2087 del codice civile mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro”.
In caso di contestazioni sul rispetto degli obblighi di sicurezza in materia, dunque, ci si può attendere che l’accertamento del rispetto da parte del datore di lavoro delle raccomandazioni contenute in questi protocolli sarà la prima verifica a essere effettuata. Per questa ragione, la chiarezza (e semplicità) del Protocollo sarebbe stato un requisito importante; l’ultima formulazione dell’aggiornamento, invece, tradisce in più passaggi sofferte mediazioni politiche e sindacali.
Tra le questioni più controverse v’era il mantenimento dell’obbligo di indossare le mascherine. L’aggiornamento del Protocollo non ne impone l’obbligo generalizzato: le mascherine di tipo FFP2 (e solo quelle) vengono confermate come “presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio)”, soprattutto in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o in cui non sia possibile il distanziamento di un metro, ma l’obbligo esplicitamente posto a carico del datore di lavoro è solo quello di assicurare la disponibilità di FFP2 “al fine di consentirne ai lavoratori l’utilizzo nei contesti a maggior rischio”.
Per i datori obbligo di assicurare la disponibilità di mascherine FFP2
Solo laddove vengano individuati, in collaborazione con il medico competente, gruppi di lavoratori maggiormente a rischio, perché fragili o in considerazione delle specifiche mansioni o contesti lavorativi, si prevede che il datore di lavoro debba fornire loro direttamente le FFP2, in questo caso esplicitamente qualificate come “adeguati dispositivi di protezione individuale” (con ciò affermandone l’obbligo). Per la stessa ragione è obbligatoria la mascherina per il lavoratore che si manifesti come sintomatico mentre si trova in azienda.
Il Protocollo conferma poi il divieto di accesso ai luoghi di lavoro in caso di temperatura corporea superiore a 37,5°, per cui il personale “potrà” ancora – non “dovrà” – essere sottoposto all’accesso a controllo della temperatura, da gestire come trattamento di dati personali (con informativa e senza registrazione del dato se non quando ciò serva a giustificare l’impedimento all’accesso).
Si ribadiscono inoltre: gli obblighi di informazione del datore di lavoro; gli obblighi di pulizia giornaliera e sanificazione periodica; gli obblighi di contingentamento nell’accesso agli spazi comuni, con ventilazione continua e ridotti tempi di sosta; le cautele per evitare assembramenti nelle zone comuni.
Il lavoro agile viene confermato “strumento utile per contrastare la diffusione del contagio”, senza indicazioni più vincolanti, e perciò le parti sottolineano l’opportunità di prorogare ancora lo strumento del lavoro agile emergenziale.
Si prevede infine l’obbligo della visita del medico competente prima del rientro in servizio del lavoratore che sia risultato positivo con ricovero ospedaliero.