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Incasso alla data di emissione della fattura per il professionista che applica lo sconto

La data di incasso coincide con quella di sostenimento della spesa per il committente

Quando il fornitore che applica lo sconto in fattura, ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, è un professionista che consegue un reddito di lavoro autonomo determinato per cassa, anziché un’impresa che consegue un reddito di impresa determinato per competenza, pareva corretto ritenere che, a prescindere dal fatto che lo sconto “copra” solo una parte della spesa su cui viene applicato o il suo intero ammontare, il momento di incasso, della parte di corrispettivo che viene pagata con l’attribuzione al fornitore del credito di imposta, coincidesse con la data in cui detto credito viene reso disponibile nel cassetto fiscale del fornitore.

Quello è infatti il momento a partire dal quale la “moneta fiscale” entra nella disponibilità del fornitore, con possibilità per quest’ultimo di disporne, eventualmente anche mediante sua cessione a terzi.


La circ. Agenzia delle Entrate n. 23/2022 (§ 6.2.1) ha però affermato che il criterio di individuazione del momento di sostenimento della spesa da parte del “committente per cassa” che beneficia dello sconto in fattura sia da considerarsi il medesimo anche per l’individuazione del momento di incasso del provento da parte del fornitore che applica lo sconto in fattura e che determina il proprio reddito per cassa.


Così ragionando, se un libero professionista ha emesso a dicembre 2021, nei confronti di un cliente persona fisica “privata”, una fattura per 10.000 euro di corrispettivo, 400 euro di oneri previdenziali e 2.288 euro di IVA, applicando uno sconto sul corrispettivo pari al totale della spesa (12.688 euro), in quanto detraibile ai fini del superbonus al 110%, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, il mese di dicembre 2021 (e, quindi, il periodo di imposta 2021) sarebbe sia il momento temporale di sostenimento della spesa per il cliente, sia il momento di incasso per il professionista (anziché, per quest’ultimo, il 2022, come sarebbe invece corretto se si ragionasse individuando l’incasso del corrispettivo in corrispondenza del momento in cui viene reso disponibile il credito di imposta nel cassetto fiscale del professionista).


Sempre così ragionando, se nel precedente esempio lo sconto applicato in fattura fosse pari al 50% della spesa detraibile totale, in quanto detraibile ai fini della detrazione IRPEF per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR, mentre il restante 50% fosse pagato dal cliente nel 2022, il 2022 sarebbe sia il periodo di imposta di sostenimento della spesa per il cliente, sia il periodo di imposta di incasso per il professionista (perché, quando lo sconto non copre il 100% della spesa, rileva il momento di regolazione finanziaria, da parte del committente, della parte non coperta dallo sconto).


Operazione di natura finanziaria se il professionista cede a terzi il credito

Con specifico riguardo ai fornitori, che applicano lo sconto in fattura, il cui reddito è di lavoro autonomo e non di impresa, la circ. Agenzia delle Entrate n. 23/2022 ha inoltre chiarito che:

- sui compensi che sono oggetto dello sconto in fattura, applicato ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, la ritenuta alla fonte a titolo di acconto delle imposte sui redditi, di cui all’art. 25 comma 1 del DPR 600/73, non deve essere applicata “in quanto, in tale ipotesi, non viene eseguito alcun pagamento”;


- nell’ipotesi in cui un professionista, che ha applicato lo sconto in fattura, proceda poi alla cessione a terzi del corrispondente credito di imposta, in luogo della sua fruizione mediante utilizzo in compensazione, realizza una operazione di natura finanziaria che laddove si risolva nella cessione del credito di imposta “ad un valore inferiore rispetto al valore nominale del credito ceduto – per l’attualizzazione del credito acquisito da parte del cessionario – tale differenza costituisce per il professionista un onere finanziario (assimilabile ad una monetizzazione dei propri crediti) che, in quanto tale, potrà essere dedotta dal proprio reddito professionale”;


- qualora il professionista, che applica lo sconto in fattura, addebiti al cliente un compenso aggiuntivo, a titolo di riaddebito degli oneri finanziari impliciti nell’operazione di sconto (i quali derivano dalla impossibilità di utilizzare immediatamente in compensazione l’intero credito acquisito, oppure emergono in sede di successiva cessione a terzi del credito), anche tale compenso “aggiuntivo” rientrerebbe tra quelli connessi alla prestazione professionale e, come tale, andrebbe assoggettato a tassazione, ai sensi dell’art. 54 del TUIR, nell’ambito del reddito di lavoro autonomo del professionista.

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