Possibile la remissione in bonis per le comunicazioni trasmesse dal 16 ottobre al 30 novembre 2022
Relativamente alle spese sostenute nel 2021 e alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, i soggetti passivi dell’IRES ed i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, hanno ancora qualche giorno per presentare la comunicazione di opzione ex art. 121 del DL 34/2020.
Entro il 15 ottobre 2022, infatti, detti soggetti che hanno sostenuto spese relative ad interventi “edilizi” per i quali spettano detrazioni fiscali, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate il modello di comunicazione per la cessione del credito relativo alla detrazione fiscale spettante o per il c.d. “sconto sul corrispettivo”, ai sensi dell’art. 10-quater comma 2-bis del DL 4/2022, inserito dall’art. 29-ter comma 1 del DL 1 marzo 2022 n. 17 (conv. L. 27 aprile 2022 n. 34).
In questi casi, le comunicazioni presentate nel mese di ottobre 2022 ed entro il 15 ottobre, potranno essere annullate entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, oppure, entro lo stesso termine, può essere trasmessa un’altra comunicazione interamente sostitutiva di quella trasmessa entro il termine.
Anche questi soggetti (IRES e titolari di partita IVA) che non riuscissero per qualche ragione a presentare la comunicazione entro il 15 ottobre 2022, potranno aderire all’istituto della c.d. “remissione in bonis” così come ammesso dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 6 ottobre 2022 n. 33 (§ 5.4), di cui all’art. 2 comma 1 del DL 16/2012, ai sensi del quale la “fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza”.
Codice tributo “8114” per la sanzione
I soggetti passivi dell’IRES e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022 (si tratta, quindi, dei soli soggetti “solari”), dovranno quindi versare la sanzione di 250 euro (pari alla misura minima della sanzione prevista dall’art. 11 comma 1 del DLgs. 471/97) nel caso in cui le comunicazioni (che non sono state trasmesse entro il 15 ottobre 2022) vengano inviate all’Agenzia delle Entrate dal 16 ottobre al 30 novembre 2022, utilizzando il codice tributo “8114” indicato dalla ris. Agenzia delle Entrate 11 ottobre 2022 n. 58.
I software per la compilazione ed il controllo delle comunicazioni delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito relative a bonus edilizi ex art. 121 del DL 34/2020, per altro, sono stati aggiornati ieri, 12 ottobre 2022, dall’Agenzia delle Entrate (versione 1.3.0; si veda “Software per le comunicazioni di opzione aggiornati per la remissione in bonis” di oggi).