Definibili i ricorsi notificati entro l’entrata in vigore della legge di bilancio
In base alla bozza di disegno di legge di bilancio 2023 in circolazione, diverse sono le forme di definizione delle vertenze tributarie che saranno introdotte.
Eccezion fatta per la definizione delle liti, queste definizioni non prevedono nessuno sconto di imposta.
La definizione delle liti è quindi la più appetibile per i contribuenti: non è previsto nessun limite di valore e, finalmente, essa potrà riguardare ogni processo in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, senza alcun riferimento alla natura impositiva o meno dell’atto (concetto che, stranamente, rimane però per le conciliazioni giudiziali agevolate e per la rinuncia agevolata ai ricorsi in Cassazione).
La lite deve essere pendente alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, quindi, salvo modifiche al testo, è opportuno notificare celermente il ricorso.
Vengono in sostanza riproposte le percentuali di definizione dell’art. 6 del DL 119/2018 e c’è sempre lo stralcio di sanzioni e interessi (salvo le liti solo su sanzioni non collegate al tributo). In breve:
- se l’Agenzia delle Entrate è rimasta soccombente in primo grado, si paga il 40% delle imposte;
- se l’Agenzia delle Entrate è rimasta soccombente in secondo grado si paga il 15% delle imposte;
- se c’è stata soccombenza del contribuente, occorre pagare tutte le imposte;
- se il processo è iscritto nel primo grado di giudizio o pende in rinvio, si paga il 90% delle imposte;
- se il contribuente è stato vincitore in tutti i gradi di giudizio precedenti e il processo pende in Cassazione, si ha lo stralcio del 95% delle imposte.
Questo è un aspetto fondamentale: rimane valida la definizione delle liti in Cassazione ex art. 5 della L. 130/2022, ma in alternativa a questa. Dunque, se il contribuente ha sempre vinto e la lite, per ipotesi, vale un milione di euro, si pagano solo 50.000 euro, con buona pace di coloro i quali hanno già pagato gli importi ottemperando alla riscossione frazionata.
La domanda andrà presentata, insieme ai versamenti delle somme o della prima rata, entro il 30 giugno 2023. La dilazione può avvenire in massimo 20 rate trimestrali.
È prevista anche una riedizione della rottamazione dei ruoli, che concerne i ruoli/carichi consegnati all’Agente della riscossione sino al 30 giugno 2022 con stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora, oppure, per i contributi, delle maggiorazioni di legge.
Questa volta, però, sono stralciati anche gli interessi diversi da quelli di mora, quindi, ad esempio quelli da ritardata iscrizione a ruolo nonché gli aggi di riscossione per intero.
Gli importi potranno essere pagati in 18 rate e, se si decade, salta la rottamazione ma, a differenza delle precedenti, sarà ammessa a quanto pare la dilazione ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73.
La domanda andrà presentata entro il 30 aprile 2023.
Anche coloro i quali sono decaduti dalle rottamazioni precedenti nonché dal saldo e stralcio ex L. 145/2018 potranno rimettersi in carreggiata.
Oltre a ciò, in estrema sintesi:
- per gli anni 2019, 2020 e 2021, gli avvisi bonari da liquidazione automatica della dichiarazione possono essere definiti pagando il 3% delle sanzioni con dilazione su cinque anni, valendo ciò anche per le rateazioni in essere relative, almeno così sembra, ad anni pregressi;
- potranno essere regolarizzate le violazioni formali pagando 200 euro per anno, dilazionando il tutto con due rate scadenti il 31 marzo 2023 ed il 31 marzo 2024.
Le altre posizioni potranno essere definite fruendo della riduzione delle sanzioni a 1/18. Quanto esposto riguarda:
- gli accertamenti, gli avvisi di liquidazione, gli avvisi di recupero dei crediti di imposta notificati sino al 31 marzo 2023 e i relativi accertamenti con adesione;
- le conciliazioni giudiziali, in questo caso però solo se riguardano atti impositivi ed entro il termine del 30 giugno 2023.
Vertenze definite con sanzioni ridotte a 1/18
In breve rimangono gli istituti ordinari ma con le più favorevoli riduzioni delle sanzioni (se si tratta di adesione non c’è riduzione a 1/3 del minimo ma a 1/18, se si tratta di conciliazione in secondo grado non c’è riduzione al 50% ma a 1/18 del minimo).
È possibile regolarizzare gli omessi versamenti delle dilazioni derivanti da tali istituti deflativi del contenzioso.
Si introduce poi una sorta di ravvedimento speciale che riguarda i tributi dichiarativi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, che causa la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo, salvo quelle connesse a possedimenti esteri che non possono essere ravvedute.
Tale forma di ravvedimento riguarda le violazioni diverse da quelle emergenti da liquidazione automatica commesse sino al 31 dicembre 2021.
La dilazione può avvenire in 8 rate trimestrali.