Nell’ultima settimana dell’anno, si deve porre particolare attenzione al momento di emissione e di ricezione delle fatture attive e passive, per gli effetti che si possono determinare rispetto all’esigibilità dell’imposta e al diritto alla detrazione.
L’esercizio della detrazione dell’IVA è, in linea generale, subordinato all’esistenza di un duplice requisito. Il termine iniziale per l’esercizio del suddetto diritto è infatti individuato nel momento in cui si verifica, in capo al cessionario o committente, la duplice condizione:
- dell’avvenuta esigibilità dell’imposta (requisito sostanziale);
- del possesso di una fattura redatta in conformità alle disposizioni di cui all’art. 21 del DPR 633/72 (requisito formale).
In via ordinaria, l’art. 1 del DPR 100/98 consente di esercitare il diritto alla detrazione IVA nella liquidazione relativa al mese di effettuazione anche se le fatture di acquisto sono ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo.
Tuttavia, è fatta eccezione “per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”, vale a dire per le fatture “a cavallo d’anno”.
Sul piano operativo, dunque, non può essere esercitato il diritto alla detrazione nella liquidazione del mese di dicembre 2022 (entro il termine del 16 gennaio 2023 con liquidazioni su base mensile) per gli acquisti di beni o le prestazioni di servizi il cui momento di effettuazione si verifica nel mese di dicembre 2022, se la fattura è ricevuta e annotata nei primi quindici giorni di gennaio 2023.
È il caso, ad esempio, di un servizio, il cui corrispettivo è pagato il 27 dicembre 2022, documentato da fattura emessa dal prestatore il 3 gennaio 2023 e in tale data recapitata via SdI al committente.
A norma dell’art. 21 comma 4 primo periodo del DPR 633/72, è infatti possibile l’emissione del documento entro dodici giorni dal momento di effettuazione dell’operazione (quest’ultima data deve comunque essere riportata sulla fattura, se diversa da quella di emissione).
In una circostanza come quella appena rappresentata, mentre il cedente è tenuto a far confluire l’IVA nella liquidazione dell’ultimo mese o trimestre 2022, il cessionario o committente non potrà esercitare il diritto alla detrazione nell’ultima liquidazione periodica del 2022, neppure se procedesse ad annotare il documento ricevuto entro il 15 gennaio 2023.
L’eccezione prevista da tale norma concerne anche le ipotesi di fatturazione differita (ad esempio le cessioni di beni scortate da DDT), il cui termine di emissione del documento ex art. 21 comma 4 lett. a) del DPR 633/72 è il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Se la consegna dei beni è avvenuta in dicembre 2022, il documento potrebbe essere emesso il 15 gennaio 2023, senza consentire al cessionario di esercitare il diritto alla detrazione nella liquidazione riferita al precedente mese di dicembre.
Il quadro sin qui descritto riguarda anche i soggetti passivi IVA che, in ragione del prospettato aumento delle soglie di accesso per il 2023, intendano applicare il regime forfetario ex art. 1 comma 54 ss. della L. 190/2014, a decorrere dal 1° gennaio 2023, avendone maturato i requisiti di ingresso.
Adottando il regime forfetario da tale data, essi sarebbero già esclusi dalle liquidazioni periodiche per i documenti di acquisto dell’anno precedente ricevuti in gennaio 2023 (art. 1 comma 59 della L. 190/2014), con la conseguenza che l’IVA a credito risulterebbe non detraibile.
Tuttavia, qualora il pagamento fosse stato effettuato contestualmente alla consegna dei beni (es. 27 dicembre 2022), per i soggetti che applicano il regime di cassa, come i professionisti, dovrebbe comunque essere consentita la possibilità di computare l’IVA indetraibile a incremento del costo di acquisto del bene.
Acquisti da soggetti Ue nella liquidazione di dicembre
Per le operazioni domestiche, ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, vige il meccanismo del reverse charge, ai sensi dell’art. 17 comma 2 del DPR 633/72.
Se l’acquisto avviene da un soggetto stabilito nella Ue, l’IVA è applicata mediante integrazione del documento ricevuto ed è assolta nelle liquidazioni periodiche riferite al mese di ricezione.
Per effetto dell’art. 47 del DL 331/93, difatti, la fattura deve essere annotata nel registro delle fatture emesse “entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente”. Solamente dopo l’annotazione dell’imposta “a debito”, tuttavia, potrà essere esercitato il diritto alla detrazione.