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Forfetari con fattura analogica nel 2023 anche con ricavi 2022 oltre la soglia

In una Faq l’Agenzia delle Entrate definisce il perimetro dei soggetti esclusi dall’obbligo di e-fattura

Sono obbligati ad emettere fattura elettronica mediante Sistema di Interscambio, dal 1° luglio 2022, i soli soggetti in regime di franchigia che abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro nel 2021.

Coloro che avessero oltrepassato tale soglia nel 2022 non saranno invece tenuti all’emissione di e-fattura nel 2023, potendo attendere sino al 1° gennaio 2024.


Con la Faq 150, pubblicata lo scorso 22 dicembre nella sezione dedicata alla fatturazione elettronica del proprio portale, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una chiave di lettura dell’art. 18 del DL 36/2022, la cui esegesi si era rivelata in questi mesi non univoca.


La norma dispone che, a decorrere dallo scorso 1° luglio 2022, siano tenuti all’emissione di e-fattura via SdI:

- i soggetti passivi che hanno aderito al “regime di vantaggio” (di cui all’art. 27 commi 1 e 2 del DL 98/2011) e coloro che adottano il regime forfetario (di cui all’art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014), i quali, “nell’anno precedente”, abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro;

- i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/91, e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito, dall’esercizio di attività commerciali, proventi per un importo superiore a 25.000 euro.


Il comma 3 del citato art. 18 prevede, inoltre, che l’obbligo avrà efficacia “a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti”.

Come ricordato, la disposizione consentiva una duplice interpretazione, posto che ai fini della verifica dell’introduzione nel perimetro dei soggetti obbligati, si poteva ritenere di doversi riferire all’ammontare di ricavi conseguiti o compensi percepiti “nell’anno precedente” (2021 per il 2022; 2022 per il 2023), o, secondo una differente tesi, esclusivamente a quelli relativi al 2021, in quanto “anno precedente” a quello di introduzione dell’obbligo.


L’Amministrazione finanziaria ha considerato preferibile quest’ultima interpretazione, la quale, tuttavia, se da un lato fa definitivamente chiarezza sulla questione, dall’altro pone qualche perplessità sull’enunciazione della norma.

Se il legislatore avesse voluto, come a questo punto pare, riferirsi al solo anno 2021, sarebbe stata preferibile la chiara indicazione dell’annualità (“ubi lex voluit, dixit”), in luogo della locuzione “anno precedente” che, in altri contesti, come ad esempio, quello dell’ingresso nel regime forfetario, risulta sempre parametrata al periodo di riferimento (2021 per il 2022, 2022 per il 2023).


Non può non sottolinearsi, inoltre, come difficilmente possa essere perseguita un’entrata graduale nell’ambito della fatturazione elettronica da parte delle c.d. “micro-partite IVA”, ancorata ai volumi generati dall’attività.

Come già rilevato su Eutekne.info, (si veda “Per la fatturazione elettronica dei forfetari calcolo della soglia da chiarire” del 13 dicembre 2022), supponendo che un soggetto passivo A, in regime forfetario abbia percepito compensi per un ammontare di 26.000 euro nel 2021 e di 25.500 nel 2022 mentre un altro soggetto passivo, B, aderente al medesimo regime, abbia conseguito ricavi per 24.000 euro nel 2021 e per 58.000 nel 2022, ne conseguirebbe che A abbia dovuto adottare la e-fattura già dal 1° luglio scorso, mentre B, che certo è più lontano del primo dalla nozione di “micro-partita IVA”, potrebbe ancora emettere fatture analogiche per tutto il 2023.


Aggiornate le indicazioni per le fatture verso esportatori abituali

Sempre in ambito di fatturazione elettronica, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la Faq n. 49 relativa alla compilazione delle e-fatture emesse dai fornitori di esportatori abituali. In particolare, è stato ricordato che, oltre all’utilizzo dello specifico codice N3.5 (operazione “Non imponibile a seguito di dichiarazioni d’intento”), è necessario siano riportati gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento trasmessa dall’esportatore abituale. In base a quanto previsto dal provvedimento n. 293390/2021, tale informazione deve essere inserita utilizzando il blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>, “a livello di singola linea di fattura, per ogni dichiarazione d’intento”.


All’interno del file XML occorrerà, quindi, riportare:

- nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato>, la dicitura “INTENTO”;

- nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto>, “il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno «-» oppure dal segno «/» (es. 08060120341234567-000001)”;

- nel campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData>, la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia, contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.

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