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Comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte entro il 16 febbraio

Ridurre i salari presunti significa diminuire la base per il calcolo del premio anticipato dovuto all’INAIL

Come precisato nell’annuale lettera INAIL che illustra calendario, sconti e adempimenti dell’autoliquidazione, i datori di lavoro che presumono di erogare nell’anno 2023 retribuzioni per un importo inferiore a quello corrisposto nel 2022 devono inviare all’INAIL entro il 16 febbraio 2023 la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte con il servizio “Riduzione Presunto”, indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nel 2023 (si vedano la nota INAIL del 29 dicembre 2022 e “Autoliquidazione INAIL con dichiarazione delle retribuzioni entro il 28 febbraio” del 31 dicembre 2022).

Pari facoltà hanno i datori del lavoro del settore navigazione e infatti entro la stessa data gli armatori devono effettuare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte (ad esempio in caso di previsione di disarmo per parte dell’anno o per l’intero anno) con il servizio a loro dedicato “Riduzione presunto per le PAN/certificati”.


A proposito di riduzione del presunto, la base normativa è costituita dall’art. 28 del DPR 1124/1965, secondo cui i premi devono essere versati dai datori di lavoro all’INAIL anticipatamente, per la durata di un anno solare o per la minor durata dei lavori, sulla base dell’importo delle retribuzioni che si presume saranno corrisposte durante l’anno o durante il minor periodo di tempo al quale si riferiscono i premi o contributi medesimi. Inoltre, per il pagamento delle rate di premio degli anni solari successivi al primo anno solare intero, la determinazione del premio anticipato è effettuata in base alle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno precedente, che si considerano come presunte, fermo restando che la rata premio può essere calcolata sul minore importo presunto previa comunicazione motivata da presentare entro il 16 febbraio, qualora si preveda di erogare, nel periodo di tempo per il quale deve essere anticipato il premio, retribuzioni inferiori a quelle effettivamente corrisposte nell’anno precedente.


Se dunque ridurre i salari presunti significa diminuire la base per il calcolo del premio anticipato dovuto, è evidente che si tratta di un passaggio non secondario delle operazioni di autoliquidazione che merita alcuni approfondimenti.

In primo luogo, la comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte deve essere motivata, pur se non occorre allegare documentazione.


Al momento sono previste nell’apposita procedura on line le seguenti motivazioni:

- licenziamento o dimissioni volontarie del personale soggetto all’assicurazione;

- ricorso alla cassa integrazione guadagni;

- prevista prossima cessazione dell’attività o ridimensionamento della stessa;

- attività stagionale;

- altro.


È importante notare che una eventuale riduzione a importi irrisori sarà scrupolosamente verificata dall’Istituto, poiché, ove non vi sia più personale soggetto all’assicurazione, il rischio o la PAT devono essere cessati e l’eventuale ritardata cessazione è soggetta a sanzione amministrativa.


Vi è poi il caso che tale riduzione appaia incompatibile con le norme vigenti. È opportuno ricordare, ad esempio, che, ove il titolare di una ditta individuale commerciale (ad esempio un bar) occupi solo un apprendista, vi sarà in realtà un imponibile, benché per l’apprendista non venga versato direttamente il premio all’INAIL, ma all’INPS.

Infatti, l’Istituto assicuratore ha precisato che ove il titolare eserciti la funzione di tutor, è assimilabile per analogia, in presenza delle medesime finalità formative, al “tutor aziendale” nei rapporti di tirocinio, persona assicurata in quanto equiparata all’istruttore dei corsi di qualificazione e riqualificazione o di addestramento professionale.


Il tutor dell’apprendista è quindi persona assicurata all’Istituto laddove svolga una delle lavorazioni disciplinate dall’art. 1 n. 28 del DPR 1124/1965, ovvero altre lavorazioni previste dal citato art. 1, con un imponibile a fini assicurativi normalmente uguale al minimale di rendita (art. 30 comma 4 del DPR 1124/1965).


Integrazione del premio se le retribuzioni corrisposte superano le presunte

A livello generale va poi ricordato che l’Istituto, anche durante l’anno, può disporre controlli e, ove accerti che l’ammontare delle retribuzioni corrisposte superi quello delle retribuzioni presunte in base al quale fu anticipato il premio, può richiedere il versamento di un’ulteriore quota di premio o contributo, ai sensi dell’art. 28 comma 7 del DPR 1124/1965.

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