Il cessionario deve comunicare sulla piattaforma cessione crediti la scelta di utilizzo tramite F24 per le opzioni presentate dal 1° maggio 2022
Con i versamenti dei tributi e dei contributi in scadenza in questo mese di gennaio, cominceranno a essere utilizzabili in compensazione nel modello F24 le rate annuali fruibili nel 2023 dei crediti di imposta derivanti dal superbonus e dagli altri bonus edilizi, a seguito delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione a terzi esercitate ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, in relazione a spese agevolate che i beneficiari hanno sostenuto (per cassa o per competenza, a seconda della loro natura) nel corso del 2022.
A tale proposito, giova ricordare che, prima di procedere a detti utilizzi in compensazione, i fornitori e i cessionari devono avere cura di verificare non solo di disporre già di tali crediti nei propri cassetti fiscali, ma anche se tali crediti sono sorti a fronte di comunicazioni di opzione presentate all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2022 oppure a decorrere dal 1° maggio 2022.
Per i crediti derivanti da comunicazioni di opzione presentate a decorrere dal 1° maggio 2022, infatti, l’utilizzo in compensazione impone al contribuente di “comunicare preventivamente tramite la Piattaforma cessione crediti la scelta irrevocabile di fruizione in compensazione, con riferimento a ciascuna rata annuale”, dopodiché “l’utilizzo in compensazione di ciascuna rata può avvenire anche in più soluzioni”.
Questo adempimento, non necessario se si utilizzano in compensazione crediti derivanti da comunicazioni di opzione presentate prima del 1° maggio 2022, discende dal fatto che, ai sensi del comma 1-quater dell’art. 121 del DL 34/2020, i crediti derivanti da opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito comunicate telematicamente all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1° maggio 2022 “non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima” e “a tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni” (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 27 maggio 2022 n. 19).
Nel caso, ad esempio, di un fornitore che ha applicato lo sconto sul corrispettivo in relazione a spese che si considerano sostenute dal committente nel 2022 e che, non avendo ceduto il credito a terzi, è intenzionato a utilizzare in compensazione quanto meno la rata annuale fruibile nel 2023:
- ove la comunicazione di opzione per lo sconto sul corrispettivo sia stata presentata telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2022, il fornitore può procedere all’utilizzo in compensazione della rata annuale del credito fruibile nel 2023 (così come delle rate annuali fruibili negli anni successivi) senza dover assolvere ad alcun tipo di comunicazione preventiva sulla Piattaforma cessione crediti;
- ove, invece, la comunicazione di opzione per lo sconto sul corrispettivo sia stata presentata telematicamente all’Agenzia delle Entrate dal 1° maggio 2022, il fornitore, prima di poter procedere all’utilizzo in compensazione della intera rata annuale del credito fruibile nel 2023 (così come delle rate annuali fruibili negli anni successivi), oppure anche solo di una sua prima parte con ulteriori utilizzi successivi nel corso dell’anno, deve preventivamente comunicare, mediante le apposite funzionalità rinvenibili sulla Piattaforma cessione crediti, la propria scelta irrevocabile di destinare per intero quella rata annuale del credito alla sua fruizione mediante compensazione sul modello F24 (con conseguente impossibilità “irrevocabile” di cederla a terzi; cfr. Guida all’utilizzo della Piattaforma cessione crediti dell’Agenzia delle Entrate di giugno 2022).
Possibile scarto del modello F24 senza comunicazione preventiva
L’eventuale utilizzo in compensazione di crediti derivanti da comunicazioni di opzione presentate dal 1° maggio 2022 in poi, senza la preventiva comunicazione della scelta irrevocabile per tale modalità di fruizione della rata annuale del credito, potrebbe determinare lo scarto del modello F24 su cui tali compensazioni vengono evidenziate e, in ogni caso, rappresenta una modalità di utilizzo dei crediti non conforme alle vigenti disposizioni regolamentari.