Estese a tre le possibili cessioni dei crediti da bonus edilizi a soggetti vigilati / Enrico ZANETTI e Arianna ZENI 3 - 4 minutes Con l’approvazione definitiva del Ddl. di conversione del decreto “Aiuti-quater”, passano da quattro a cinque le possibili cessioni dei crediti d’imposta per i quali si è optato per la cessione o lo sconto sul corrispettivo di cui all’art. 121 del DL 34/2020. Per gli interventi che danno diritto al superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, inoltre, in taluni casi sarà possibile utilizzare i crediti d’imposta in dieci rate (anziché in quattro o cinque rate) e le imprese di costruzione potranno beneficiare della garanzia SACE per ottenere liquidità. Con riguardo al primo aspetto, con i commi 4-bis e 4-ter introdotti in sede di conversione nell’art. 9 del DL 176/2022 vengono estese a tre le possibili cessioni a favore dei soggetti “vigilati” dei crediti d’imposta, derivanti dalle opzioni per la cessione o lo sconto sul corrispettivo di cui all’art. 121 del DL 34/2020. La possibilità di effettuare le tre cessioni suddette (in luogo delle due precedentemente consentite) riguarda anche le comunicazioni di opzione presentate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del DL 176/2022. In sostanza, successivamente alle novità introdotte in sede di conversione del DL 176/2022, la disciplina consente i seguenti trasferimenti dei crediti d’imposta: - se il beneficiario della detrazione fiscale opta per lo sconto sul corrispettivo -> Fornitore -> Primo cessionario (qualunque soggetto) -> Tre ulteriori cessioni a favore di soggetti vigilati -> Correntisti soggetti diversi dai consumatori o utenti (in sostanza è possibile “cedere” il credito al fornitore e successivamente operare 5 ulteriori cessioni); - se il beneficiario della detrazione fiscale opta per la cessione del credito -> Primo cessionario (qualunque soggetto) -> Tre ulteriori cessioni a favore di soggetti vigilati -> Correntisti soggetti diversi dai consumatori o utenti (sono in sostanza possibili 5 cessioni dei crediti). Per il superbonus novità anche in relazione alla garanzia SACE In relazione al superbonus soltanto, invece, le novità sono due: possibilità di utilizzare i crediti in dieci rate e garanzia SACE. Con riguardo al primo aspetto viene confermata la disposizione contenuta nell’art. 9 comma 4 del DL 176/2022 che per gli interventi superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, prevede la possibilità di utilizzare in 10 rate annuali di pari importo i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, anziché in 4 o 5 rate. A tal fine, dovrà essere inviata all’Agenzia un’apposita comunicazione da parte del fornitore o del cessionario secondo le modalità attuative che verranno definite da un successivo provvedimento. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno continua a non poter essere fruita negli anni successivi né a poter essere richiesta a rimborso. Con riguardo al secondo aspetto viene prevista l’introduzione della garanzia SACE per i prestiti bancari destinati alle imprese con sede in Italia che operano nel settore dell’edilizia (codici ATECO 41 “Costruzione di edifici” e 43 “Lavori di costruzione specializzati”), ma solo per gli interventi che danno diritto al superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020.
L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...