Con la conversione del decreto Aiuti-quater confermata la proroga al 110% per le villette fino al 31 marzo 2023
Le disposizioni contenute nell’art. 9 del DL 176/2022 (decreto c.d. “Aiuti-quater”) riguardanti il superbonus di cui all’art. 119 del DL 34/2020 sono state confermate con la conversione. Ieri alla Camera c’è stato il voto definitivo sul disegno di legge, che ha incassato 164 sì, 127 no e 3 astensioni.
La principale novità ad opera dell’art. 9 comma 1 lett. a) n. 1 del DL 176/2022, modificativo del primo periodo dell’art. 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020, riguarda la riduzione del superbonus dal 110% al 90% per le spese sostenute nel 2023 per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche su parti comuni di edifici interamente posseduti fino al 4 unità, ma anche dalle persone fisiche per gli interventi sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio e per gli interventi effettuati da ONLUS, ODV e APS iscritte negli appositi registri.
Per la norma transitoria che, in taluni casi, consente di beneficiare della detrazione al 110% anche per le spese sostenute nel 2023 occorre invece riferirsi all’art. 1 comma 894 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023), in quanto quella originariamente prevista dal comma 2 dell’art. 9 del DL 176/2022 è stata soppressa (si veda “Superbonus condomini 110% anche nel 2023 con CILA al 31 dicembre 2022” del 21 dicembre 2022).
Viene confermata la disposizione contenuta nell’art. 9 comma 1 lett. a) n. 2 del DL 176/2022 che ha differito il superbonus al 110% per le c.d. “villette”.
Nello specifico, per le persone fisiche, di cui al comma 9 lett. b) dell’art. 119 del DL 34/2020, che effettuano interventi su edifici unifamiliari, oppure su unità immobiliari ”indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari, il superbonus continua a spettare nella misura del 110% con riguardo alle spese sostenute entro il 31 marzo 2023 (non più quindi soltanto fino al 31 dicembre 2022), a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo (si veda “Più tempo per le spese con bonus del 110% per lavori realizzati al 30% su villette” del 16 novembre 2022).
Anche le disposizioni contenute nell’art. 9 comma 1 lett. a) n. 3 e lett. b) del DL 176/2022 che consentono di fruire del superbonus al 90% per gli interventi avviati dal 1° gennaio 2023 sulle villette a determinate condizioni non hanno subito modificazioni.
Misura per i lavori su villette di persone fisiche avviati dal 2023
I medesimi soggetti di cui alla sopracitata lett. b) del comma 9, infatti, hanno diritto al superbonus nella misura del 90% in relazione alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 se hanno avviato gli interventi a partire dal 1° gennaio 2023, ma a condizione che:
- il contribuente sia titolare del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento sull’unità immobiliare oggetto degli interventi;
- l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
- il contribuente abbia un “reddito di riferimento” non superiore a 15.000 euro, determinato secondo le modalità stabilite dal comma 8-bis.1 introdotto nell’art. 119 del DL 34/2020 dal decreto “Aiuti-quater”.
Viene confermata la disposizione contenuta nell’art. 9 comma 1 lett. c) del DL 176/2022 che mantiene la detrazione al 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 per quegli immobili, di cui al comma 8-ter dell’art. 119 del DL 34/2020, situati nei Comuni colpiti da eventi sismici dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, fermo restando il disposto contenuto nel comma 10-bis dell’art. 119 del DL 34/2020, che prevede regole particolari di calcolo dei tetti massimi di spese detraibili al 110%, purché risultino soddisfatti tutti gli ulteriori presupposti soggettivi e oggettivi ivi contemplati.
L’art. 9 comma 3 del DL 176/2022, che rimane sostanzialmente invariato successivamente alla conversione in legge, infine, prevede un contributo per aiutare a usare il superbonus da parte di chi si trova in particolari condizioni reddituali (si veda “Per i non abbienti arriva il «bonus sul superbonus»” del 23 novembre 2022).