Con la legge di bilancio 2023 viene modificato il regime di cui all’art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014
La L. 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) introduce modifiche al regime forfetario, di cui all’art. 1 commi 54-89 della L. n. 190/2014, riguardanti:
- l’incremento da 65.000 a 85.000 euro del limite di ricavi e compensi per l’accesso e la permanenza nel medesimo;
- la fuoriuscita automatica e immediata dal regime nel caso in cui, in corso d’anno, i ricavi o i compensi percepiti superino 100.000 euro.
Tali interventi entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2023. Pertanto, per verificare l’accesso o la permanenza nel regime per il 2023 occorre tener conto del nuovo valore di 85.000 euro, da verificare con riferimento all’anno precedente (2022), computando i ricavi e i compensi secondo il criterio di cassa, con la sola eccezione degli imprenditori in regime di contabilità ordinaria nel 2022, i quali seguono il principio di competenza.
Ad esempio il professionista che ha percepito entro il 31 dicembre 2022 compensi per un ammontare complessivo di 75.000 euro può applicare il regime forfetario (o continuare a utilizzarlo), atteso che i compensi risultano inferiori al nuovo limite in vigore dal 2023.
Va evidenziato che la legge di bilancio non incide sull’ulteriore requisito d’accesso relativo alle spese per lavoro (sostenibili nell’anno precedente per un importo complessivo lordo non superiore a 20.000 euro) e sulle condizioni ostative (o di esclusione) elencate al comma 57 dell’art. 1 della L. 190/2014.
Alcune cause di esclusione rilevano con riferimento al medesimo anno di applicazione del regime per cui, ove ricorrano, ne impediscono l’utilizzo per quell’anno. È il caso dell’utilizzo di regimi speciali IVA, della residenza fiscale all’estero e della partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari di cui all’art. 5 del TUIR. Ad esempio, è stato chiarito che il possesso della partecipazione preclude l’utilizzo del regime, salvo che “il contribuente, nell’anno precedente a quello di applicazione del regime stesso, provveda preventivamente a rimuoverla” (circ. n. 9/2019, § 2.3.2).
Diversa è la verifica da effettuare per le condizioni di esclusione che riguardano il possesso di partecipazioni di controllo in srl e lo svolgimento dell’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta. Per esse la verifica si effettua “solo al termine del periodo d’imposta” e, se la condizione si è realizzata, determina la disapplicazione del regime dall’anno successivo (circ. n. 9/2019, § 2.3.2).
Si consideri, ad esempio, un soggetto che nel 2022 cessa un rapporto di lavoro dipendente e avvia un’attività autonoma l’anno successivo, avvalendosi del regime forfetario. Se a fine 2023 risulta che l’attività è stata svolta per più del 50% nei confronti del precedente datore (o di soggetti direttamente o indirettamente a esso riconducibili), dovrà fuoriuscire dal regime forfetario nel 2024.
Diverso criterio ancora vale per la causa di esclusione relativa al possesso di redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l’importo di 30.000 euro, che si valuta con riferimento all’anno precedente (2022). L’eventuale superamento di tale soglia non rileva se il rapporto di lavoro è cessato sempre nell’anno precedente (stando alla costante posizione espressa dall’Agenzia).
Nell’ambito del regime forfetario, la perdita di uno dei requisiti d’accesso, oppure la verifica di una condizione ostativa, ha sempre determinato la fuoriuscita dal regime dall’anno successivo a quello in cui si verifica l’evento (art. 1 comma 71 della L. 190/2014). Garantendo la permanenza nel regime per l’anno in cui vengono meno le condizioni per il suo utilizzo e in assenza di ulteriori specificazioni, fino al 2022, la disposizione si prestava a essere utilizzata per convogliare ad arte cospicui ricavi e compensi nell’ultimo anno di applicazione regime, così da poter usufruire ancora della tassazione agevolata del 15% o del 5%.
Al fine di arginare tale fenomeno, la legge di bilancio introduce un ulteriore periodo alla norma, prevedendo la cessazione del regime dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano 100.000 euro. Pertanto, dal 2023:
- se sono percepiti ricavi e compensi tra 85.000,01 e 100.000 euro, la fuoriuscita si verifica dall’anno successivo;
- se sono percepiti ricavi e compensi da 100.000,01 euro in su, la fuoriuscita è immediata nell’anno in corso.
In quest’ultimo caso, ai fini delle imposte dirette, il reddito dell’intero anno è determinato con le modalità ordinarie con applicazione di IRPEF e relative addizionali e, ai fini IVA, è dovuta l’imposta a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.