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Nessun rischio per chi acquista i bonus edilizi con i documenti prescritti

L’onere di provare il dolo o la colpa grave del cessionario grava sull’ente impositore

Tra novità poco piacevoli, in materia di sconti in fattura e cessioni a terzi dei bonus edilizi ex art. 121 del DL 34/2020, per beneficiari, fornitori e cessionari, il DL 16 febbraio 2023 n. 11 reca anche una modifica attesa da tempo e che potrebbe contribuire a fluidificare non poco la ripresa, lato domanda, del mercato degli acquisti dei crediti di imposta, con conseguente possibilità di uno smaltimento dello stock dei c.d. “crediti incagliati”, ossia dei crediti presenti nei cassetti fiscali delle imprese edilizie, che hanno concesso ai propri clienti sconti in fattura, senza poi trovare un acquirente dei crediti di imposta maturati a fronte di tali sconti.


Al netto dei casi di frode più virulenta e dei provvedimenti di sequestro dei corrispondenti crediti di imposta presso i cessionari “meno avveduti”, le preoccupazioni degli operatori più accorti, che mai si sono sognati di poter comprare un credito d’imposta “generato” da un’opzione ex art. 121 del DL 34/2020 disinteressandosi completamente della effettività dei presupposti per la maturazione della detrazione d’imposta da cui, mediante opzione, deriva il credito acquistato, si sono concentrate sui rischi di responsabilità tributaria solidale che scattano, ai sensi del comma 6 dell’art. 121 del DL 34/2020, in caso in cui possa essere loro contestato il “concorso nella violazione”.


La sopravvenuta specificazione normativa, che tale “concorso nella violazione” può far scattare la responsabilità solidale solo se “con dolo o colpa grave”, non ha minimamente contribuito a fare chiarezza, essendo scontata nella parte riferita al dolo e comunque indeterminata nella parte riferita alla colpa grave.

L’art. 1 comma 1 lett. b) del DL 11/2023 inserisce nell’art. 121 del DL 34/2020 tre nuovi commi (6-bis, 6-ter e 6-quater), ai sensi dei quali il concorso nella violazione è a priori escluso se il cessionario è “in possesso della seguente documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito d’imposta”:

- titolo edilizio abilitativo o dichiarazione sostitutiva per interventi in edilizia libera;

- notifica preliminare dell’avvio dei lavori alla ASL, ove dovuta;

- visura catastale dell’immobile ante operam;

- fatture, ricevute e/o altri documenti di spesa, nonché documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle medesime;

- asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;

- delibera condominiale di approvazione dei lavori e tabella di ripartizione delle spese tra i condomini (nel caso di interventi su parti comuni condominiali);

- ove dovuta, documentazione prevista dall’art. 6 comma 1 lett. a), c) e d) del DM 6 agosto 2020 “Requisiti” (nel caso di interventi di efficienza energetica);

- visto di conformità rilasciato sull’opzione che ha “generato” il credito di imposta;

- attestazione rilasciata dai soggetti obbligati al rispetto della disciplina in materia di antiriciclaggio, che intervengono nella cessione del credito di imposta, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli artt. 35 e 42 del DLgs. 231/2007.


La norma in sostanza definisce, circoscrive e “tipizza” i comportamenti che mettono “con certezza” al riparo l’acquirente da qualsivoglia contestazione di concorso nella violazione di tipo colposo, codificando nella sostanza quanto le migliori prassi suggerivano sin dal principio e anche quanto rinvenibile nella prassi dell’Agenzia delle Entrate, ad esempio con riguardo all’esclusione a priori da responsabilità, prevista dal nuovo comma 6-ter dell’art. 121 del DL 34/2020, per il correntista “qualificato” che acquista il credito dalla propria banca “facendosi rilasciare una attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione di cui al comma 6-bis, lettera da a) a i)”.


Resta ben inteso, come espressamente puntualizzato dal nuovo comma 6-quater dell’art. 121 del DL 34/2020, che “il mancato possesso di parte della documentazione di cui al comma 6-bis non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della propria negligenza. Sull’ente impositore grava l’onere della prova della sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale ai sensi del comma 6”.

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