L’erede non può optare per la cessione del credito corrispondente all’intera detrazione spettante al beneficiario deceduto
Con la risposta a interpello n. 213 di ieri, 14 febbraio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha reso alcuni chiarimenti in merito alle modalità di fruizione delle detrazioni edilizie da parte dell’erede del beneficiario deceduto prima di aver perfezionato la cessione del credito corrispondente alla detrazione, di cui all’art. 121 del DL 34/2020.
La vicenda sottoposta all’esame dell’Agenzia delle Entrate riguarda un intervento volto al rifacimento della facciata dell’edificio, agevolato con il bonus facciate a norma dell’art. 1 comma 220 della L. 160/2019.
Si richiama preliminarmente che tale detrazione spetta in misura pari al 90% delle spese documentate sostenute negli anni 2020 e 2021, al 60% per le spese sostenute nell’anno 2022, mentre non compete per quelle sostenute a partire dal 1° gennaio 2023.
A norma dell’art. 1 comma 222 della L. 160/2019, la detrazione viene ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
Il bonus facciate si annovera tra le detrazioni edilizie di cui all’art. 121 comma 2 del DL 34/2020, per le quali, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione dei redditi, è possibile optare, alternativamente, per il c.d. “sconto sul corrispettivo” o per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare della detrazione spettante.
Nella vicenda oggetto d’interpello, l’originario beneficiario della detrazione, dopo aver sostenuto nel 2021 le spese relative all’intervento agevolato, è tuttavia deceduto prima di aver perfezionato l’opzione per la cessione del credito ex art. 121 del DL 34/2020.
Trattandosi di un intervento di cui all’art. 1 comma 220 della L. 160/2019 (intervento di rifacimento della facciata influente dal punto di vista termico o che interessa oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio), per lo stesso trova applicazione l’art. 9 comma 1 del DM 6 agosto 2020 n. 159844 (c.d. decreto “Requisiti”). A norma di detta disposizione, in caso di decesso dell’avente diritto, l’erede subentra al de cuius nella spettanza delle quote di detrazione non ancora fruite, a condizione che conservi la detenzione materiale e diretta del bene (come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la precedente risposta a interpello del 20 settembre 2021 n. 612; in riferimento all’analoga disposizione dell’art. 16-bis comma 8 del TUIR in materia di detrazione IRPEF per interventi di recupero edilizio, la condizione della “detenzione materiale e diretta del bene” è necessario che sussista “non solo per l’anno dell’accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione”).
Prima quota di detrazione da indicare nella dichiarazione del de cuius
Con la risposta a interpello n. 213/2023, l’Agenzia delle Entrate rileva che la quota di detrazione riferita al 2021 (anno di sostenimento delle spese) competeva al de cuius, che non ha perfezionato la cessione del credito corrispondente alla detrazione: tale quota va pertanto indicata nella dichiarazione dei redditi da presentare a nome del de cuius in relazione a tale periodo d’imposta da parte degli eredi.
L’erede (che ha la detenzione materiale e diretta del bene), per le rate residue di detrazione (trasferite a norma del citato art. 9 comma 1 del DM 6 agosto 2020 n. 159844), potrà fruirne nella propria dichiarazione dei redditi, oppure optare per la cessione del credito corrispondente alle stesse, ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020 (le cui disposizioni attuative sono state approvate da ultimo con il provv. Agenzia delle Entrate 3 febbraio 2022 n. 35873).
L’Amministrazione finanziaria esclude dunque, per l’erede del beneficiario della detrazione, la facoltà di optare fin dall’origine per la cessione del credito ex art. 121 del DL 34/2020. Tale soluzione interpretativa pare conforme al dato normativo, che circoscrive la possibilità di optare per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo al solo beneficiario della detrazione che ha sostenuto le spese dell’intervento agevolato. Al contrario, il trasferimento di cui all’art. 9 comma 1 del DM 6 agosto 2020 n. 159844 (così come quello a norma dell’art. 16-bis comma 8 del TUIR, relativo alla detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio) riguarda la sola spettanza delle rate di detrazione non fruite, per le quali può tuttavia essere esercitata l’opzione per la cessione del credito d’imposta corrispondente, ai sensi del provvedimento Agenzia delle Entrate 3 febbraio 2022 n. 35873.