Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Slitta al 31 marzo il termine per aderire allo stralcio dei ruoli sino a 1.000 euro

Proroga introdotta da un emendamento al decreto Milleproroghe

Con un emendamento al DL 29 dicembre 2022 n. 198 (decreto “Milleproroghe”), il cui Ddl. di conversione è atteso in Aula in Senato oggi, viene prorogato al 31 marzo 2023 il termine entro il quale gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (ad esempio gli enti territoriali, i Comuni, le Casse di previdenza professionale) possono deliberare di non aderire all’annullamento dei ruoli, secondo i termini previsti dall’art. 1 commi 227 e 228 della L. 197/2022, il quale ha stabilito che possono essere automaticamente annullati i debiti di importo residuo al 1° gennaio 2023 fino a 1.000 euro, affidati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015.


Sempre entro il 31 marzo 2023, tali enti, qualora non abbiano deliberato entro il 31 gennaio 2023 di non voler applicare la norma sull’annullamento dei ruoli fino a 1.000 euro, possono deliberare “l’integrale applicazione delle disposizioni di cui al comma 222, ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015”. Attraverso tale modifica viene, quindi, esteso anche ai carichi formati dagli enti diversi da quelli statali il medesimo beneficio previsto in caso di annullamento dei ruoli delle amministrazioni statali, delle agenzie fiscali e degli enti pubblici previdenziali statali.


Per comprendere la rilevanza dell’emendamento, si consideri che l’art. 1 commi 227 e 228 della L. 197/2022 ha previsto che, in caso di stralcio dei ruoli di enti diversi da quelli statali fino a 1.000 euro, l’annullamento automatico riguarda esclusivamente le sanzioni, gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo e gli interessi di mora, mentre è escluso che l’annullamento possa operare “con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti”.


Inoltre, in caso di ruoli relativi a sanzioni amministrative, incluse le violazioni del Codice della strada disciplinato dal DLgs. 285/92, diverse da quelle tributarie o da quelle irrogate per violazioni di obblighi di natura previdenziale per premi e contributi, lo stralcio opera solo per gli interessi compresi quelli dell’art. 27 comma 6 della L. 689/81 e gli interessi di mora. Lo stralcio, quindi, non opera per le sanzioni e per gli importi relativi al rimborso spese delle procedure esecutive.


Necessaria le delibera entro il 31 marzo 2023

In base all’emendamento in esame, invece, gli enti non statali hanno la facoltà, previa delibera da approvare entro il 31 marzo 2023, di applicare la norma sullo stralcio dei ruoli, annullando integralmente i carichi di valore fino a 1.000 euro alla data di entrata in vigore della legge di conversione, affidati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015, in base alla disciplina prevista per gli enti statali dall’art. 1 commi 222 e ss. della L. 197/2022.


La delibera, sempre entro il 31 marzo 2023, deve essere pubblicata sul sito istituzionale dell’ente creditore e comunicata all’agente della riscossione. Inoltre, è richiesta la trasmissione della medesima entro il 30 aprile 2023 al Ministero dell’Economia e delle finanze per fini statistici.


Da ultimo, l’emendamento approvato rinvia l’annullamento dei ruoli (fissato dalla legge di bilancio al 31 marzo 2023) al 30 aprile 2023; viene conseguentemente prevista la sospensione della riscossione dei carichi fino al 30 aprile 2023, sia nel caso in cui l’ente non statale deliberi entro il 31 marzo 2023 di non applicare la disciplina introdotta con la norma in esame, sia qualora deliberi di annullare integralmente i carichi fino a 1.000 euro affidati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015.

Post popolari in questo blog

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...

Obbligo di Polizza Catastrofale per Immobili Locati: Dubbi e Interpretazioni

Tra 20 giorni scade il termine per le imprese di stipulare polizze assicurative a copertura dei danni causati da calamità naturali (terremoti, alluvioni, frane, ecc.), come previsto dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023). Tuttavia, uno degli aspetti più controversi riguarda l’obbligo di assicurazione per gli immobili locati: chi deve stipulare la polizza, il proprietario o il conduttore ? Il Problema L’articolo 1, comma 101 della L. 213/2023 fa riferimento all’art. 2424 del Codice Civile, che elenca le immobilizzazioni materiali (terreni, fabbricati, impianti, macchinari) da assicurare. La norma sembrerebbe applicarsi solo ai beni di proprietà dell’impresa, lasciando dubbi su chi debba assicurare gli immobili locati. Tuttavia, il DL 155/2024 (convertito in L. 189/2024) e il DM 18/2025 precisano che l’obbligo assicurativo riguarda i beni “a qualsiasi titolo impiegati” per l’attività d’impresa , inclusi quindi quelli in locazione. Questo implica che il conduttore (l’impresa che ut...