Proroga introdotta da un emendamento al decreto Milleproroghe
Con un emendamento al DL 29 dicembre 2022 n. 198 (decreto “Milleproroghe”), il cui Ddl. di conversione è atteso in Aula in Senato oggi, viene prorogato al 31 marzo 2023 il termine entro il quale gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (ad esempio gli enti territoriali, i Comuni, le Casse di previdenza professionale) possono deliberare di non aderire all’annullamento dei ruoli, secondo i termini previsti dall’art. 1 commi 227 e 228 della L. 197/2022, il quale ha stabilito che possono essere automaticamente annullati i debiti di importo residuo al 1° gennaio 2023 fino a 1.000 euro, affidati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015.
Sempre entro il 31 marzo 2023, tali enti, qualora non abbiano deliberato entro il 31 gennaio 2023 di non voler applicare la norma sull’annullamento dei ruoli fino a 1.000 euro, possono deliberare “l’integrale applicazione delle disposizioni di cui al comma 222, ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015”. Attraverso tale modifica viene, quindi, esteso anche ai carichi formati dagli enti diversi da quelli statali il medesimo beneficio previsto in caso di annullamento dei ruoli delle amministrazioni statali, delle agenzie fiscali e degli enti pubblici previdenziali statali.
Per comprendere la rilevanza dell’emendamento, si consideri che l’art. 1 commi 227 e 228 della L. 197/2022 ha previsto che, in caso di stralcio dei ruoli di enti diversi da quelli statali fino a 1.000 euro, l’annullamento automatico riguarda esclusivamente le sanzioni, gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo e gli interessi di mora, mentre è escluso che l’annullamento possa operare “con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti”.
Inoltre, in caso di ruoli relativi a sanzioni amministrative, incluse le violazioni del Codice della strada disciplinato dal DLgs. 285/92, diverse da quelle tributarie o da quelle irrogate per violazioni di obblighi di natura previdenziale per premi e contributi, lo stralcio opera solo per gli interessi compresi quelli dell’art. 27 comma 6 della L. 689/81 e gli interessi di mora. Lo stralcio, quindi, non opera per le sanzioni e per gli importi relativi al rimborso spese delle procedure esecutive.
Necessaria le delibera entro il 31 marzo 2023
In base all’emendamento in esame, invece, gli enti non statali hanno la facoltà, previa delibera da approvare entro il 31 marzo 2023, di applicare la norma sullo stralcio dei ruoli, annullando integralmente i carichi di valore fino a 1.000 euro alla data di entrata in vigore della legge di conversione, affidati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015, in base alla disciplina prevista per gli enti statali dall’art. 1 commi 222 e ss. della L. 197/2022.
La delibera, sempre entro il 31 marzo 2023, deve essere pubblicata sul sito istituzionale dell’ente creditore e comunicata all’agente della riscossione. Inoltre, è richiesta la trasmissione della medesima entro il 30 aprile 2023 al Ministero dell’Economia e delle finanze per fini statistici.
Da ultimo, l’emendamento approvato rinvia l’annullamento dei ruoli (fissato dalla legge di bilancio al 31 marzo 2023) al 30 aprile 2023; viene conseguentemente prevista la sospensione della riscossione dei carichi fino al 30 aprile 2023, sia nel caso in cui l’ente non statale deliberi entro il 31 marzo 2023 di non applicare la disciplina introdotta con la norma in esame, sia qualora deliberi di annullare integralmente i carichi fino a 1.000 euro affidati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015.