Eliminato il quadro IQ e semplificato il prospetto riepilogativo delle deduzioni dalla base imponibile
Con il provvedimento n. 55548 del 28 febbraio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha approvato la versione definitiva del modello IRAP 2023 e delle relative istruzioni.
Come per i modelli REDDITI, anche qui si segnalano parecchie novità.
Innanzitutto, è stato eliminato il quadro IQ, come conseguenza dell’esclusione da IRAP, dal 2022, delle persone fisiche esercenti attività commerciali (ex art. 3 comma 1 lett. b) del DLgs. 446/97) e arti e professioni (ex art. 3 comma 1 lett. c) del DLgs. 446/97).
Si ricorda che, in base al combinato disposto degli artt. 1 comma 8 della L. 234/2021 e 55 del TUIR, per esercizio di imprese commerciali si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle seguenti attività, anche se non organizzate in forma d’impresa (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 4/2022, § 3):
- attività indicate nell’art. 2195 c.c. (vale a dire attività industriali dirette alla produzione di beni o di servizi, attività intermediarie nella circolazione dei beni, attività di trasporto per terra, per acqua o per aria, attività bancaria o assicurativa, altre attività ausiliarie alle precedenti);
- attività agricole indicate all’art. 32 comma 2 lett. b) e c) del TUIR che eccedono i limiti ivi stabiliti.
Il citato documento di prassi ha poi chiarito che, in ragione della loro natura di impresa individuale, non sono più soggette al tributo:
- le imprese familiari (anche qualora impieghino collaboratori familiari e dipendenti);
- le aziende coniugali non gestite in forma societaria.
Continuano, invece, a scontare l’IRAP gli studi associati e le associazioni tra professionisti, che dichiarano il valore della produzione assoggettato a imposizione all’interno del quadro IP.
Questo, nonostante alcune pronunce della Cassazione (cfr., ad esempio, Cass. n. 13129/2022) abbiano affermato che va esclusa l’applicazione dell’IRAP sulla base della mera esistenza dello studio associato, se in concreto è stato accertato che i singoli professionisti hanno esercitato in modo autonomo e non associato l’attività professionale oggetto dell’eventuale imposizione.
In seguito alla “razionalizzazione” delle deduzioni IRAP per dipendenti a tempo indeterminato (ex art. 10 del DL 73/2022 convertito), è stata poi modificata la struttura della sezione I del quadro IS nella quale devono essere indicate, ove applicabili, le deduzioni previste dall’art. 11 del DLgs. 446/97.
In particolare, la citata disposizione ha semplificato le modalità di deduzione dal valore della produzione dell’intero costo relativo al personale dipendente a tempo indeterminato e la conseguente indicazione nella dichiarazione IRAP.
Infatti, da un lato, ha disposto la deducibilità del costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato (ex art. 11 comma 4-octies del DLgs. 446/97) e, dall’altro, ha lasciato in vigore le ulteriori deduzioni soltanto con riferimento ai lavoratori assunti con contratto di differente tipologia che già potevano fruirne (es. addetti alla ricerca e sviluppo non impiegati a tempo indeterminato, apprendisti, disabili, lavoratori stagionali, ecc.).
In base alla disciplina vigente ante modifiche, invece, i contribuenti dovevano scomporre l’onere complessivo sostenuto per i dipendenti a tempo indeterminato tra i diversi righi dei quadri IC e IS deputati all’accoglimento delle previste deduzioni.
La novità (che, lo ricordiamo, è priva di natura sostanziale: cfr. le Relazioni illustrativa e tecnica al DL 73/2022) si è applicata già a partire dal periodo d’imposta precedente a quello in corso al 22 giugno 2022 (data di entrata in vigore del DL 73/2022) e, dunque, dal 2021, per i soggetti “solari”.
Tuttavia, tenuto conto che la tardività dell’intervento normativo non aveva consentito di adeguare la modulistica dello scorso anno, ai contribuenti interessati era stata data facoltà di compilare la dichiarazione IRAP 2022 in base alle “vecchie” o “nuove regole”, secondo la modalità ritenuta più agevole.
Quest’anno, invece, l’unica modalità di compilazione permessa è quella semplificata.
Infine, con un intervento che pare, anche in questo caso, meramente formale, nella sezione II del quadro IR (dati relativi al versamento dell’imposta) è stato istituito il rigo IR20, in cui occorre riportare l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto, ai sensi dell’art. 8 del DL 47/2014 (conv. L. 80/2014), sulle imposte che il locatore abbia corrisposto, negli anni anteriori al riscatto, sui canoni di locazione percepiti dal conduttore dell’alloggio sociale, imputati a corrispettivo del futuro riscatto e portato a riduzione dell’IRAP.
Tale dato era indicato, fino allo scorso anno, nella colonna 3 del rigo IR22.