Al ricorrere di alcune specifiche ipotesi di «rischio fiscale» serve un’apposita garanzia
Dalle risultanze della dichiarazione annuale IVA, può emergere un’eccedenza di imposta detraibile. In presenza dei presupposti, il credito così maturato può essere chiesto a rimborso, anziché riportato nell’anno successivo o utilizzato in compensazione “orizzontale” nel modello F24 (si veda “Ultimo giorno per la dichiarazione IVA con i dati LIPE del quarto trimestre 2022” del 28 febbraio 2023).
Qualora sussista un saldo IVA a credito, è interesse del soggetto passivo presentare la dichiarazione annuale il prima possibile, al fine di dare avvio alla procedura per l’erogazione del rimborso.
La domanda di rimborso può essere presentata se l’eccedenza di IVA detraibile, che emerge dalla dichiarazione, è superiore al limite di 2.582,28 euro.
Tale limite non si applica nel caso in cui un’eccedenza detraibile risulti:
- anche dalle dichiarazioni dei due anni immediatamente precedenti e sia stata riportata nell’anno successivo;
- oppure in sede di cessazione dell’attività.
Affinché l’istanza possa essere presentata, è necessario il soddisfacimento di almeno uno tra i presupposti individuati dall’art. 30 del DPR 633/72, quali: l’effettuazione di operazioni attive con aliquote inferiori rispetto a quelle applicate su acquisti e importazioni (c.d. “aliquota media”), l’effettuazione di operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% del totale delle operazioni, l’effettuazione di operazioni non territorialmente rilevanti in misura prevalente rispetto al totale oppure l’acquisto o importazione di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche.
Inoltre, il rimborso annuale può essere chiesto dai soggetti non residenti che si siano identificati direttamente in Italia ai fini IVA ex art. 35-ter del DPR 633/72 o che abbiano nominato un rappresentante fiscale ai sensi dell’art. 17 comma 3 del DPR 633/72.
È da tenere presente che l’identificazione diretta o la nomina del rappresentante fiscale consente ai soggetti non residenti di chiedere il rimborso annuale senza ricorrere alla specifica procedura prevista ai sensi degli artt. 38-bis2 (per i soggetti stabiliti in altri Stati membri) e 38-ter (per i soggetti stabiliti in Paesi extra Ue con accordi di reciprocità) del DPR 633/72.
La possibilità di avvalersi del rimborso mediante l’apposita procedura del c.d. “portale elettronico”, per i soggetti non residenti, è comunque stata ammessa anche in presenza dell’identificazione diretta in Italia o di un rappresentante fiscale ivi nominato (Corte di Giustizia Ue, cause C-323/12 e C-242/19; risposte a interpello Agenzia delle Entrate nn. 248/2022, 359/2021 e 339/2020).
Fermo il sussistere dei presupposti per l’accesso al rimborso del credito IVA annuale, nessun adempimento specifico è richiesto – oltre alla compilazione del rigo VX4 del modello di dichiarazione annuale – se l’ammontare del credito IVA che si intende chiedere a rimborso è inferiore o pari a 30.000 euro.
Se tale importo supera i 30.000 euro, invece, è necessario il rispetto di ulteriori formalità, vale a dire:
- l’apposizione sulla dichiarazione IVA del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di revisione legale dei conti), oltre che il rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al rispetto di determinati requisiti economico-patrimoniali;
- la prestazione di un’apposita garanzia patrimoniale in favore dell’Amministrazione finanziaria, al ricorrere di alcune specifiche ipotesi di “rischio fiscale”, previste dall’art. 38-bis comma 4 del DPR 633/72 (ad esempio, l’esercizio dell’attività d’impresa da meno di due anni, escluse le start up innovative).
Per i soggetti non residenti, se la domanda di rimborso è presentata dal rappresentante fiscale, è quest’ultimo soggetto a presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa alla consistenza patrimoniale del soggetto titolare del credito chiesto a rimborso, secondo le regole ordinarie, qualora il soggetto titolare del credito sia residente nell’Ue oppure, se residente in un Paese extra Ue, quando la produzione della dichiarazione sostitutiva avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l’Italia e il Paese di provenienza (circ. Agenzia delle Entrate n. 35/2015).
In tutti gli altri casi, invece, la solidità patrimoniale del soggetto titolare del credito può essere attestata mediante la procedura prevista dall’art. 3 comma 4 del DPR 445/2000 (attestazione dell’autorità estera).
Di conseguenza, non è possibile utilizzare certificati o attestazioni provenienti da soggetti diversi, come i revisori legali dei conti (risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 211/2023).
Sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, per il rimborso del credito IVA annuale maturato nel 2022, per un limite di 50.000 euro annui, i soggetti passivi con un livello di affidabilità, secondo le risultanze ISA, almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2021 oppure almeno pari a 8,5 secondo una media semplice dei livelli di affidabilità per i periodi d’imposta 2020 e 2021 (provv. Agenzia delle Entrate n. 143350/2022).