Alternative limitate senza capienza di scomputo da IRPEF/IRES nei pochi giorni a disposizione prima del 31 marzo
Sorprendentemente non sembra profilarsi una proroga del termine del 31 marzo 2023 per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle opzioni per le cessioni delle detrazioni “edilizie” relative alle spese sostenute nel 2022 (e rate residue delle spese sostenute negli anni 2020 e 2021); (si veda “Comunicazioni di opzione dei bonus edilizi entro fine novembre pagando 250 euro” di oggi).
Era ragionevole attendersi una proroga quantomeno alle scadenze fissate lo scorso anno (fine aprile per le persone fisiche e 15 ottobre per le società) se si considera che lo scorso anno, quando le proroghe vennero decise, il contesto era migliore di oggi essendo il canale bancario di acquisto dei crediti allora ancora aperto.
È stato già esposto su Eutekne.info (si veda “Costi e incertezze consigliano un’alternativa alla cessione dei bonus edilizi” del 23 febbraio 2023) come l’impresa che ha crediti originati da “sconto in fattura” ha maggiori opzioni per gestire il credito stesso rispetto a chi ha maturato detrazioni per lavori finanziati in proprio. Costui infatti, se non ha capienza di scomputo da IRPEF/IRES o l’ha solo parziale, con il canale bancario pressoché chiuso, nei pochissimi giorni a disposizione prima del 31 marzo ha solo due possibili alternative.
La prima è stare in stand by, rischiando però di perdere la prima rata per cui non si ha capienza IRPEF/IRES, nella speranza che post scadenza vengano riaperti i termini per le comunicazione e soprattutto confidando che il canale bancario venga riaperto. Un possibile strumento di riapertura potrebbe essere il consentire la c.d. “remissione in bonis”, versando 250 euro per ogni comunicazione tardiva, previa però modifica delle indicazioni di prassi contenute nella circ. Agenzia delle Entrate n. 33/2022 che attualmente richiedono, per poter accedere all’istituto, che alla data di scadenza originaria (quindi al 31 marzo 2023) già sussista un accordo di cessione fra cedente e cessionario (ad oggi difficilmente ipotizzabile con controparti finanziarie essendo appunto il c.d. “canale bancario” pressoché chiuso).
La seconda alternativa è tentare di trovare un amico/parente o una società “piccola” (i tempi burocratici di istruzione in società “grandi” sono incompatibili con i pochi giorni a disposizione) con capacità di compensazione diretta (possibile con praticamente tutti i tributi: IVA, contributi, acconti e saldi imposte, IMU, ecc.) disponibili ad acquistare il credito. Ammesso di trovare qualcuno disponibile, non mancano le criticità.
Il credito originato dalla detrazione edilizia deve essere ceduto per intero (tutte e quattro le rate annuali); ciò a differenza dello sconto in fattura ove si può cedere anche solo una parte della detrazione spettante.
L’amico/parente potenziale acquirente, come gran parte delle persone fisiche, a parte l’IMU se ha immobili, è principalmente debitore solo di IRPEF, e costui deve non solo avere un’IRPEF capiente, ma, per poter utilizzare in compensazione i crediti acquistati, l’IRPEF stessa deve essere da lui versata in acconti/saldi con modello F24 (e non essergli trattenuta). Se l’amico/parente poi è anziano, seppur non sia stato espressamente chiarito, in caso di morte le rate residue del credito dovrebbero cadere in successione e dovrebbero poter essere utilizzabili/cedibili dagli eredi.
Se acquirente è una società, questa deve avere visibilità e certezza (non solo sulla propria capacità di compensazione nel 2023, ove, ad esempio, chi si è avvalso nel 2020 della facoltà di rivalutazione di alcuni beni, ha da versare l’ultima rata generalmente di importo significativo) ma anche su quella che avrà negli anni 2024-2025-2026.
È vero che l’acquirente del credito potrà fare una c.d. “seconda cessione” a un intermediario finanziario, ma saranno disponibili gli intermediari finanziari, per importi modesti rispetto, ad esempio, a quelli oggetto di operazioni di cartolarizzazione, ad acquistare le rate residue da soggetto diverso da chi ha fatto realizzare i lavori? Giova ricordare che molte banche (fra cui anche la banca “di sistema” che ad oggi è stata la maggiore acquirente di crediti edilizi) oppongono un rifiuto “a prescindere” all’acquisto di SAL successivi se esse banche non sono state l’acquirente del primo SAL. E ciò benché non vi sia alcuno ostacolo normativo o di prassi a ciò ed anzi, il sapere che altra banca (e magari anche altro advisor) ha già esaminato favorevolmente l’intervento de quo, dovrebbe invece essere elemento ulteriormente tranquillizzante per l’acquirente del credito.
Ammesso di trovare l’acquirente, se non si è già provveduto, in pochissimi giorni occorre che un professionista abilitato esamini attentamente tutta la documentazione in modo da poter inviare entro il 31 marzo la comunicazione di cessione del credito all’Agenzia delle Entrate rilasciando il visto di conformità.