Stralcio di sanzioni, interessi e compensi di riscossione
Il DL 10 maggio 2023 n. 51 ha posticipato i termini relativi alla rottamazione dei ruoli introdotta dalla L. 197/2022: in particolare, il termine perentorio per presentare la domanda di rottamazione a opera del debitore è stato posticipato dal 30 aprile 2023 al 30 giugno 2023.
Di conseguenza, ci sono ancora pochi giorni per trasmettere la domanda.
Rammentiamo che la rottamazione in oggetto concerne i carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Il beneficio della rottamazione consiste nello sgravio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi (in primo luogo quelli da ritardata iscrizione a ruolo), degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione.
Per quanto riguarda le sanzioni per violazioni del Codice della strada e per le altre violazioni che non siano tributarie o contributive, la rottamazione è possibile limitatamente agli interessi quindi le sanzioni rimangono dovute (vengono meno, però, anche le maggiorazioni previste dall’art. 27 comma 6 della L. 689/81).
La domanda va trasmessa, a pena di inammissibilità, mediante l’applicativo messo a disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, direttamente dal contribuente (non è prevista la possibilità, per gli intermediari, di inoltrare la domanda per conto dei loro assistiti).
I carichi relativi a sole sanzioni (o, aggiungiamo noi, a soli interessi) rientrano nella rottamazione che non ha in questo caso costi, ma bisogna presentare domanda entro il 30 giugno (circ. Agenzia delle Entrate 20 marzo 2023 n. 6 § 8.1).
Anche i debitori decaduti da precedenti rottamazioni o dal c.d. saldo e stralcio degli omessi pagamenti possono fruire della rottamazione, a condizione che presentino domanda sempre entro il 30 giugno.
La liquidazione delle somme avviene a opera dell’Agente della riscossione entro il 30 settembre 2023.
Gli importi possono essere dilazionati in 18 rate scadenti:
- le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute, il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023;
- le altre, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno.
È possibile presentare, entro il 30 giugno, più istanze di rottamazione dei ruoli e ogni domanda genera un differente piano di dilazione (comunicato stampa Agenzia delle Entrate-Riscossione 16 febbraio 2023). Tale aspetto è molto importante per la ragione seguente: se si decade da un piano la rottamazione viene meno solo per esso e non anche per gli altri, relativamente ai quali si stanno pagando le rate per intero e nei termini.
Presentata la domanda, non si possono avviare azioni esecutive né disporre fermi amministrativi e ipoteche. Inoltre, con la domanda di rottamazione si può ottenere il DURC (comunicato stampa Agenzia delle Entrate-Riscossione 20 gennaio 2023).
La rottamazione si perfeziona con il tempestivo e integrale pagamento della totalità degli importi dovuti o di tutte le rate; se ci sono inadempimenti, viene dunque meno lo stralcio delle sanzioni, degli interessi e degli aggi (il carico potrà essere nuovamente dilazionato ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73).
C’è tuttavia una tolleranza di cinque giorni per i tardivi versamenti.
Liquidazione entro il prossimo 30 settembre
Per i contribuenti che, al 1° maggio 2023, avevano la residenza o la sede nei territori individuati nell’allegato 1 al DL 61/2023 delle Regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana:
- il termine per la domanda di rottamazione dei ruoli è posticipato dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023;
- il termine per la comunicazione di liquidazione delle somme è posticipato dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023;
- il termine di pagamento della prima rata è posticipato dal 31 ottobre 2023 al 31 gennaio 2024, e così via (art. 1 comma 9 del DL 61/2023).
Gli enti territoriali che riscuotono in proprio (a mezzo di ingiunzione fiscale o di accertamento esecutivo) possono deliberare l’accesso alla rottamazione entro il 29 luglio 2023 (art. 17-bis del DL 34/2023).