Durante la chiusura estiva dello studio alcuni adempimenti urgenti possono essere effettuati direttamente dal datore di lavoro
La chiusura per ferie dello studio di consulenza a cui sono affidati gli adempimenti in materia di lavoro non fa venire meno gli obblighi di legge al verificarsi di determinati eventi, come in caso di nuove assunzioni o di infortuni sul lavoro.
Tuttavia, le aziende, adeguatamente informate dal professionista, potranno assicurarsi di essere in regola procedendo autonomamente alle comunicazioni/denunce in forma semplificata ammesse dalla prassi amministrativa.
Con riguardo alle comunicazioni obbligatorie di assunzione, il Ministero del Lavoro ha a suo tempo ammesso l’inapplicabilità della maxi-sanzione qualora il datore di lavoro sia impossibilitato a effettuare la comunicazione a causa della chiusura dello studio o dell’associazione di categoria a cui sono stati affidati tali adempimenti.
A tal fine, è necessario che il datore di lavoro comunichi i dati essenziali relativi al nuovo rapporto di lavoro attraverso il modello UniUrg, da inviare via fax al numero 848-800-131.
GRAZIE ALL'INAIL SI RITORNA GIOVANI, SI USA IL FAX!
Il professionista o l’associazione dovranno però inviare la comunicazione completa entro il primo girono successivo alla ripresa dell’attività.
È quindi indispensabile una chiara comunicazione tra il cliente e il professionista. In particolare, è consigliabile che il datore di lavoro fornisca al consulente copia della comunicazione inviata via fax e della relativa ricevuta. Il professionista, per parte sua, dovrà dare al cliente chiare indicazioni, preferibilmente in forma scritta, utile per l’azienda in caso di accessi ispettivi, circa il periodo di indisponibilità.
In sede di controllo, oltre alla presenza della comunicazione urgente via fax, sarà verificata l’effettività delle deleghe al professionista. L’ammissibilità di questa procedura è stata da ultimo confermata dall’INL con la nota 19 aprile 2022 n. 856.
Denuncia di infortunio tramite PEC o raccomandata
Con riguardo, invece, alle denunce di eventuali infortuni sul lavoro nel periodo di chiusura per ferie degli studi professionali, l’INAIL ha aperto alla possibilità che i datori di lavoro oggettivamente impossibilitati ad avvalersi dei canali telematici dell’Istituto possano inviare la denuncia “con modalità diverse” da quelle previste, ossia tramite PEC o raccomandata A/R, che certifichino la data di invio.
L’INAIL ammette “eccezionalmente” tale procedura e incarica le singole strutture territoriali competenti di valutare le singole situazioni di oggettiva impossibilità di avvalersi del servizio telematico ordinario. Laddove possibile, dunque, le aziende saranno meglio tutelate se potranno dotarsi delle necessarie chiavi di accesso al sito istituzionale dell’Istituto assicuratore.
Le aziende devono ricordare che l’invio della denuncia di infortunio deve essere effettuato entro i due giorni successivi a quello in cui si sono ricevuti gli estremi del certificato medico; se però l’infortunio è mortale o determina pericolo di morte, l’evento deve essere segnalato entro 24 ore con qualunque mezzo (ad es. telegramma o PEC), che fornisca prova dell’avvenuto invio della comunicazione.
La denuncia dovrà comunque essere successivamente inviata nei termini ordinari.
Il datore di lavoro che provveda autonomamente all’invio della denuncia via PEC o raccomandata A/R dovrà utilizzare la modulistica presente sul sito dell’Istituto.
L’azienda potrà trascurare la compilazione dei dati retributivi del lavoratore infortunato; in tal caso, il professionista provvederà all’invio della denuncia completa dopo il rientro dalla pausa feriale.