Per evitare i tempi lunghi del rimborso, si consiglia di correggere l’F24 a suo tempo presentato tramite CIVIS
Non essendo più soggette a IRAP dal 2022 a prescindere dalla sussistenza, o meno, di un’autonoma organizzazione (ex art. 1 comma 8 della L. 234/2021), dal medesimo anno le persone fisiche esercenti attività commerciali o arti e professioni non dovevano più corrispondere nemmeno il relativo acconto.
Tuttavia, nel caso in cui questo sia stato erroneamente versato, avvicinandosi il termine per la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi (fissato, per i soggetti “solari”, al 30 novembre 2023), si pone la questione di come procedere al relativo recupero. Infatti, le somme pagate non possono essere evidenziate come saldo “a credito” nel quadro IR della dichiarazione IRAP 2023, non essendo tali soggetti più tenuti alla relativa presentazione.
Il problema è analogo a quello affrontato dagli stessi professionisti e imprenditori quando l’esclusione dal tributo non era ancora stata sancita ex lege, i quali magari versavano l’acconto, ma poi, in prossimità dei termini per il pagamento del saldo e la predisposizione della dichiarazione, si ritenevano privi di autonoma organizzazione, dovendo recuperare quanto versato.
Ciò posto, ai nostri fini non si ritengono applicabili i chiarimenti della ris. n. 79/2011, che tratta il diverso caso del riporto “in avanti” del credito IRAP emergente da una precedente dichiarazione, in assenza di obbligo di presentazione della medesima.
In particolare, l’ipotesi affrontata nel documento di prassi è quella del professionista o del piccolo imprenditore che ha chiuso “a credito”, ad esempio, la dichiarazione IRAP 2022 (relativa al periodo d’imposta 2021) e che, essendo escluso ex lege dal tributo dal 2022, non può più riportarlo a nuovo nella dichiarazione IRAP 2023, che non può più essere presentata.
In questo caso, secondo l’Agenzia, ai fini dell’utilizzo in compensazione, il saldo IRAP 2021 “a credito” dovrebbe essere riportato nella sezione II del quadro RX del modello REDDITI 2023 (dedicata alla gestione di eccedenze e crediti pregressi non riportabili nella dichiarazione o nel quadro corrispondenti a quelli di provenienza), con l’indicazione del codice tributo 3800.
Nell’ipotesi, invece, dell’acconto IRAP 2022 erroneamente versato, non esiste il preventivo “transito” del saldo “a credito” in dichiarazione e, pertanto, bisogna ricorrere a una modalità di recupero alternativa.
Al riguardo, appare dubbia la possibilità di compensare l’erroneo versamento direttamente nel modello F24, senza prima averlo esposto in dichiarazione: questo, infatti, dovrebbe essere indicato nella colonna “Importi a credito” con il codice tributo del saldo IRAP (3800) e non dell’acconto (3812 e/o 3813), posto che i codici tributo relativi all’acconto non consentono comunque l’esposizione di un importo a credito.
La perplessità è ulteriormente alimentata dalla circostanza che, con riguardo a ipotesi analoghe, in passato la giurisprudenza di merito ha espresso posizioni altalenanti. In senso affermativo, si sono pronunciate la C.T. Prov. Milano (sentenze nn. 141/16/10 e 3/41/12) e la C.T. Reg. Milano n. 121/35/2013, mentre la possibilità di compensazione “diretta” è stata negata dalla C.T. Prov. Treviso n. 116/05/10 e dalla C.T. Reg. Milano n. 1160/2016.
In ogni caso, in base alle istruzioni ai modelli di dichiarazione e alle regole generali in materia di compensazione (ex art. 17 del DLgs. 241/97), il credito IRAP utilizzato nel modello F24 deve emergere dalla relativa dichiarazione, anche se, materialmente, la compensazione può avvenire prima della relativa presentazione. Condizione che, nel caso di compensazione immediata nel modello F24, non sarebbe soddisfatta.
Come alternativa, potrebbe essere presentata l’ordinaria istanza di rimborso (ex art. 38 del DPR 602/73) entro 48 mesi dalla data di versamento dell’acconto.
Tuttavia, tale procedura ha tempi lunghi e, pertanto, se si desidera una “via” più rapida, si potrebbe inoltrare all’Agenzia delle Entrate un’istanza di correzione del modello F24, allo scopo di imputare gli acconti IRAP 2022 ad altro titolo (es. IRPEF), così da poter gestire interamente nel modello REDDITI 2023 il “recupero” di tali somme.
Per gli abilitati a Entratel o Fisconline, tale istanza di correzione può essere gestita telematicamente tramite il canale CIVIS (senza applicazione di sanzioni, né interessi), attraverso la funzionalità “Richiesta modifica delega F24”.
Nello specifico, andrebbe domandata la modifica del codice tributo, da 3812 (IRAP acconto prima rata) e/o 3813 (IRAP acconto seconda rata o acconto in unica soluzione) a 4033 (IRPEF acconto prima rata) e/o 4034 (IRPEF acconto seconda rata o acconto in unica soluzione).
In questo modo, se la variazione è accettata, l’importo originariamente versato a titolo di acconto IRAP 2022 può essere riportato nel rigo RN38 del modello REDDITI 2023 come acconto IRPEF 2022 e scomputato dall’IRPEF dovuta a saldo per lo stesso 2022, che viene poi indicata nel rigo RN45 (se a debito) o RN46 (se a credito).