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Bonus non utilizzabili da comunicare dal 1° dicembre 2023

Disponibile sul sito dell’Agenzia una nuova funzionalità nella «Piattaforma cessione crediti» per i crediti inutilizzabili

I crediti d’imposta per interventi edilizi derivanti dalle opzioni, che non sono utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini, devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate tramite la “Piattaforma cessione crediti”. Detta comunicazione può essere inviata a partire dal 1° dicembre 2023 direttamente da parte dell’ultimo cessionario dei crediti (o dal fornitore nel caso non li abbia ulteriormente ceduti).


Con il provvedimento n. 410221 di ieri, 23 novembre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha approvato, infatti, le disposizioni attuative del nuovo adempimento legato alle opzioni di cessione dei crediti relativi alla detrazione spettante e al c.d. “sconto sul corrispettivo”, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, previsto dall’art. 25 del DL 10 agosto 2023 n. 104 (si veda “Crediti da bonus edilizi inutilizzabili da comunicare all’Agenzia pena sanzione” dell’11 agosto 2023).


L’art. 25 comma 1 del DL stabilisce, infatti, che “Nelle ipotesi in cui i crediti non ancora utilizzati, derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi crediti di cui all’articolo 121, comma 3, l’ultimo cessionario è tenuto a comunicare tale circostanza all’Agenzia delle entrate entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano a partire dal 1° dicembre 2023. Nel caso in cui la conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta prima del 1° dicembre 2023, la comunicazione è effettuata entro il 2 gennaio 2024”.


A regime, quindi, i cessionari finali che si trovano in una situazione di inutilizzabilità, diversa da quella dell’avvenuta scadenza dei termini per il loro utilizzo in compensazione, dovranno segnalarlo all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento che l’ha determinata. Se detto evento è avvenuto prima del 1° dicembre 2023, tuttavia, la comunicazione deve essere trasmessa entro il 2 gennaio 2024.


Si ricorda che per espressa disposizione contenuta nell’art. 25 comma 2 del DL 104/2023, la mancata comunicazione entro i suddetti termini comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro.


Quanto al contenuto della comunicazione il provvedimento n. 410221/2023 distingue i c.d. “crediti tracciabili” dai c.d. “crediti non tracciabili”.

Nello specifico, il cessionario finale deve comunicare:

- per i “crediti tracciabili”, il numero di protocollo telematico della comunicazione di prima cessione o sconto in fattura da cui sono derivate le rate dei crediti inutilizzabili;

- per i “crediti non tracciabili”, “gli estremi identificativi della rata annuale del credito derivante dalla comunicazione di prima cessione del credito o sconto in fattura”.


In entrambi i casi, nella comunicazione in commento dovrà altresì essere indicata la data in cui si è venuti a conoscenza dell’evento che ha determinato l’inutilizzabilità del credito.


Le comunicazioni accolte sono immediatamente efficaci e i crediti non saranno più a disposizione del cessionario finale.


Non sono da comunicare i crediti sottoposti a sequestro

Con riguardo al nuovo adempimento previsto dall’art. 25 del DL 104/2023, inoltre, in una FAQ della stessa Agenzia delle Entrate del 23 novembre 2023 viene precisato che “i crediti sottoposti a sequestro non debbano essere oggetto di comunicazione all’Agenzia delle entrate, atteso che tale informazione è già in possesso della stessa. Il sequestro di tali crediti, infatti, viene comunicato dall’Autorità giudiziaria all’Amministrazione finanziaria che ne sospende tempestivamente la possibilità di utilizzo in compensazione, eliminandoli dal cassetto fiscale”.


Devono, invece, essere comunicati “i crediti che siano stati oggetto di irregolarità procedurali che ne inibiscono l’utilizzo”.

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