Ai sensi dell’art. 43 del DPR 600/73, dopo le modifiche della L. 208/2015, operanti dalle dichiarazioni presentate nel 2017 (quindi dal periodo d’imposta 2016), l’avviso di accertamento relativo alle imposte sui redditi/IRAP va notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo (e non più quarto) a quello di presentazione della dichiarazione, e lo stesso vale per l’IVA in virtù dell’art. 57 del DPR 633/72.
Entro il 31 dicembre 2023 devono essere notificati gli accertamenti sull’anno 2017 (REDDITI, IRAP, IVA 2018) in caso di dichiarazione presentata.
Considerato che il 31 dicembre, quest’anno, cade di domenica si verifica lo slittamento a martedì 2 gennaio 2024 in forza dell’art. 66 del DPR 600/73. Gli atti in scadenza il 31 dicembre 2023 sono pertanto tempestivi se notificati sino al 2 gennaio 2024.
Rimane fermo che, in base al principio emergente dall’art. 60 del DPR 600/73, ai fini del rispetto della decadenza bisogna riferirsi al giorno in cui l’ente impositore ha consegnato il plico al messo notificatore, lo ha spedito a mezzo posta oppure al giorno in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della PEC.
Il giorno in cui il contribuente ha materialmente ricevuto l’atto rileva, invece, ai fini del termine per presentare ricorso.
Bisogna però considerare che secondo la prassi (risposte Agenzia delle Entrate nella Videoconferenza del 27 gennaio 2022) opera l’art. 67 comma 1 del DL 18/2020, secondo cui “sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”.
Di conseguenza, per le annualità ancora “aperte” all’entrata in vigore del DL 18/2020 al termine decadenziale scadente il 31 dicembre bisogna aggiungere 85 giorni, pari alla sospensione intervenuta tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
Allora, l’accertamento sul periodo di imposta 2017 (modello REDDITI/IVA/IRAP 2018) non scade, secondo questa tesi, il 31 dicembre 2023 ma il 26 marzo 2024.
La prima giurisprudenza occupatasi del tema ha censurato questa tesi (C.G.T. I Torino 21 novembre 2022 n. 890/6/22, C.G.T. I Prato 31 ottobre 2023 n. 87/2/23, C.G.T. I Latina 25 ottobre 2023 n. 974/3/23), sebbene non manchino opinioni contrarie (C.G.T. I Taranto 13 luglio 2023 n. 734/2/23).
Il tema delle proroghe dei termini introdotte dalla legislazione emergenziale può ritenersi disciplinato in modo esaustivo unicamente dall’art. 157 comma 1 del DL 34/2020, norma in base alla quale gli atti di accertamento in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 dovevano essere emessi (dunque sottoscritti dal funzionario competente) entro il 31 dicembre 2020 ma notificati tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022.
Nell’ipotesi di omessa dichiarazione, sempre dopo la L. 208/2015 (operante dalle dichiarazioni da presentare nel 2017, anno d’imposta 2016), sia per le imposte sui redditi sia per l’IVA, il termine coincide con il 31 dicembre del settimo anno successivo (e non più quinto) a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Alcuna annualità decade il 31 dicembre 2023, considerando che ci si trova “a cavallo” delle modifiche apportate dalla L. 208/2015:
– l’anno 2016 (REDDITI, IRAP, IVA 2017) decadrà il 31 dicembre 2024 (salvo proroga al 26 marzo 2025), operando il sistema post L. 208/2015;
– mentre l’anno 2015 (UNICO, IRAP, IVA 2016) è decaduto il 31 dicembre 2021 (salvo proroga al 26 marzo 2022), operando ancora il sistema ante L. 208/2015.