Contribuenti in regime di franchigia che hanno l'obbligo di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2024
Sintesi:
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito il formato da utilizzare per le fatture relative a operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2023 da soggetti in regime di franchigia che all'epoca non erano tenuti alla fatturazione elettronica.
È stato inoltre chiarito l'utilizzo del codice TD28 per la comunicazione degli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti identificati in Italia ma non stabiliti nel territorio dello Stato.
Dettaglio:
1. Formato delle fatture per operazioni del 2023:
Per le operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2023 dai soggetti in regime di franchigia che all'epoca non erano tenuti alla fatturazione elettronica, era ammessa la spedizione o la messa a disposizione della fattura in formato cartaceo o elettronico extra SdI entro il 31 dicembre 2023.
A partire dal 1° gennaio 2024 è consentita esclusivamente la trasmissione in formato XML via SdI.
Le fatture relative a operazioni del 2023 emesse dopo il 31 dicembre 2023 in formato cartaceo o elettronico extra SdI non saranno considerate emesse.
Esempio:
Una fattura relativa a un'operazione del 29 dicembre 2023, spedita o messa a disposizione in formato analogico o elettronico extra SdI il 4 gennaio 2024, si intenderà come non emessa.
2. Codice TD28:
Il codice TD28, già utilizzato per comunicare gli acquisti da soggetti stabiliti nella Repubblica di San Marino documentati con fattura cartacea con addebito dell'imposta, può essere utilizzato anche per la comunicazione degli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti identificati in Italia ma non stabiliti nel territorio dello Stato, laddove questi ultimi abbiano erroneamente emesso fattura con addebito dell'imposta tramite la posizione IVA italiana.
L'invio del file con codice TD28 permette di adempiere solo all'obbligo di comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere.
In caso di errore nell'emissione della fattura da parte del fornitore non residente, al cessionario o committente si applica la sanzione amministrativa da 250 euro a 10.000 euro, salvo che l'errore non sia stato commesso con intento fraudolento.