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Visualizzazione dei post da maggio, 2024

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Ravvedimento operoso meno caro ma dal prossimo settembre

Riviste le riduzioni delle sanzioni e ammesso il cumulo giuridico A seguito del decreto di riforma delle sanzioni tributarie, approvato in via definitiva il 24 maggio scorso dal Consiglio dei Ministri, il ravvedimento operoso, per le violazioni commesse dal prossimo 1° settembre 2024 assumerà un nuovo volto. Due sono le novità che balzano all’occhio: - anche in sede di ravvedimento sarà applicabile il cumulo giuridico delle violazioni, sia pure in forma attenuata applicandosi l’art. 12 comma 8 del DLgs. 472/97 (il cumulo opera limitatamente alla singola imposta e al singolo periodo di imposta); - vengono rimodulate le riduzioni delle sanzioni, in sintonia con l’introduzione del nuovo contraddittorio preventivo ex art. 6-bis della L. 212/2000 e, aspetto molto rilevante, spirato il termine dell’anno o della dichiarazione dell’anno in cui l’errore è stato commesso, la riduzione a 1/8 lascia definitivamente il passo alla riduzione al settimo. In altre parole, viene meno il livello intermed...

Crediti bonus edili, nuova stretta per le banche

 DL 39/2024: cosa cambia per le banche con i crediti edilizi dal 2025 Stop alla cessione del credito e sconto in fattura per i condomini Il Decreto Superbonus 110% è stato definitivamente modificato con il DL 39/2024, convertito in legge il 25 maggio 2024. La novità più importante riguarda la cessazione della cessione del credito e dello sconto in fattura per i condomini, a partire dal 1° gennaio 2024. Cosa cambia per le banche? Per le banche e gli altri intermediari finanziari, il DL 39/2024 introduce un'ulteriore limitazione: a partire dal 1° gennaio 2025, non potranno più utilizzare i crediti d'imposta derivanti dai bonus edilizi per compensare alcuni debiti fiscali, in particolare quelli relativi a: Contributi previdenziali e assistenziali Premi INAIL Quali sono le eccezioni? Il divieto di compensazione non si applica ai crediti derivanti da bonus edilizi acquisiti prima del 1° gennaio 2024. Inoltre, resta la possibilità di utilizzare i crediti per compensare altri tipi di ...

Bonus investimenti 4.0 ma senza noleggio

 L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è possibile beneficiare del bonus investimenti 4.0 per l’acquisto di un bene precedentemente utilizzato in noleggio, in quanto non soddisfa il requisito della novità. Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, secondo l’articolo 1 commi da 1051 a 1063 della Legge 178/2020, è riconosciuto solo per beni “nuovi” destinati a strutture produttive nel territorio dello Stato. Nel caso specifico, l’acquisto di un impianto precedentemente noleggiato dalla società acquirente non rientra nell’agevolazione. A differenza di un comodato d’uso gratuito di breve durata, dove il precedente utilizzo non influisce sul requisito della novità, un contratto di noleggio a titolo oneroso e di lunga durata non può essere considerato un “periodo di prova”. Pertanto, non si applica il bonus se il bene è stato utilizzato in precedenza sotto un contratto di noleggio, specialmente se non includeva una clausola di riscatto finale.

Stretta per le banche sulle compensazioni dei crediti da bonus edilizi

Nell’emendamento del governo al DL «Superbonus» 39/2024 anche la «spalmatura obbligatoria» in 10 anni per superbonus, sismabonus e bonus barriere 75% per le spese sostenute dal 2024 L’attesissimo emendamento del Governo al DL “superbonus” 39/2024, bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato e depositato in Commissione Finanze del Senato, concentra nella proposta di inserimento del nuovo art. 4-bis la gran parte delle novità più rilevanti in esso contenute. I primi tre commi dell’introducendo art. 4-bis prevedono che, per le compensazioni eseguite a partire dal 1° gennaio 2025, i c.d. “soggetti qualificati” dell’art. 121 del DL 34/2020 (ossia le banche e gli altri intermediari finanziari, nonché le società appartenenti a un gruppo bancario e le imprese di assicurazione) non possono utilizzare i crediti d’imposta, derivanti dalle opzioni di sconto o cessione di cui al medesimo art. 121, in compensazione con i debiti per contributi previdenziali e per premi assicurativi INAIL. Il divi...

Restano dubbi sul titolare effettivo di società di capitali

 Restano dubbi sul titolare effettivo di società di capitali Non chiari i rapporti tra i criteri e il peso del voto in presenza di usufrutto e pegno di partecipazioni Il titolare effettivo di soggetti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo (art. 20 comma 1 del DLgs. 231/2007). Ai fini dell’individuazione del titolare effettivo di una società di capitali, l’art. 20 comma 2 del DLgs. 231/2007 precisa che: - costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale, detenuta da una persona fisica; - costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona. Il comma 3, invece, precisa che, “nelle ipotesi in cui l’esame d...