Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Onorari da 650 euro per il concordato preventivo biennale

L’ADC pubblica un vademecum sui compensi consigliati: 250 euro per la compilazione del modello, 400 per la valutazione della proposta

Per gli adempimenti relativi al concordato preventivo biennale il commercialista potrà richiedere un compenso complessivo di 650 euro, ulteriormente incrementabile in caso di accettazione della proposta pervenuta dal Fisco. È questo l’onorario consigliato dall’Associazione dottori commercialisti, che ieri ha pubblicato un apposito Vademecum sui compensi, a integrazione di quello già realizzato e aggiornato annualmente dall’ANC.


Il documento, infatti, non si sofferma su tutte le attività svolte dagli iscritti all’albo, ma solo su quegli adempimenti su cui, per novità e complessità, è difficile orientarsi ai fini della determinazione del compenso. L’obiettivo, lungi dal voler reintrodurre surrettiziamente la tariffa professionale, è quello di offrire punti di riferimento più aggiornati ed evoluti rispetto agli unici a oggi disponibili, ovvero i parametri del DM 140/2012.


La novità principale riguarda proprio il concordato preventivo biennale, che debutterà quest’anno e che minaccia di incidere anche sui costi sostenuti dai professionisti per l’adeguamento dei propri programmi informatici (alcune case di software avrebbero già fatto pervenire richieste di aumento).


L’Associazione guidata da Maria Pia Nucera suddivide l’adempimento in due distinte attività: la prima, spiega, è qualificabile come assistenza tributaria, consistente nella compilazione del modello ISA (che andrà remunerata a parte) e nella compilazione e trasmissione del modello CPB, per cui si potrà richiedere un compenso di 250 euro. La seconda, invece, sarà una vera e propria consulenza. Il commercialista dovrà valutare la convenienza della proposta e per farlo sarà chiamato a elaborare previsioni economiche sul biennio di attività del proprio cliente. Per questo si prevede un onorario di 400 euro, ma in caso di adesione al concordato, l’ADC consiglia di parametrare il compenso al reddito imponibile proposto, con una percentuale variabile dall’1 al 3%.


Il documento si sofferma poi sulla rendicontazione di sostenibilità, ambito relativamente nuovo su cui i commercialisti stanno investendo molto nell’ottica di creare nuovi sbocchi professionali (l’attività è stata inserita anche nella bozza di riforma della legge ordinamentale tra le competenze tipiche degli iscritti). Tale rendicontazione, spiega l’ADC, prevede normalmente un ciclo triennale, quindi gli onorari indicati sono da considerarsi al 100% per il primo anno e al 50% per il secondo e il terzo. I compensi per le diverse attività previste (audit iniziale, sviluppo della strategia, analisi di materialità, stesura del report, ecc.) sono suddivisi per classi di fatturato dell’impresa cliente. Per quelle sotto i 10 milioni, ad esempio, si va dai 1.500 ai 4 mila euro, ma si possono superare anche i 12 mila euro in caso di aziende con fatturati oltre i 100 milioni.


Il compenso per la consulenza nell’elaborazione del MOG (modello di organizzazione, gestione e controllo) deve essere calcolato su base oraria, a partire da 150 per ora o frazione di ora, mentre l’onorario per l’attività di membro dell’organismo di vigilanza sarà parametrato all’ammontare delle attività e dei componenti positivi di reddito: da un minimo di 500 euro a un massimo di 2 mila più 250 euro ogni milione o frazione ulteriore se attività e componenti positivi superano i 10 milioni di euro.


Collegati a ricavi e fatturato, invece, i compensi per la valutazione dell’adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile delle aziende (comunque non inferiori ai mille euro), per la progettazione e l’implementazione di un sistema di controllo di gestione basato sulla contabilità analitica e per la gestione della tesoreria e dei flussi di cassa (dall’1,5 al 3% con fatturato fino a un milione, dallo 0,1 allo 0,5% oltre i 10 milioni).


Per le attività collegate alla pianificazione patrimoniale e al passaggio generazionale di imprese e patrimoni, il compenso dovrà essere parametrato al valore del patrimonio (dal 4 al 6% fino a un milione, dall’1% al 2% oltre i 10 milioni), mentre per i componimenti amichevoli, ovvero i concordati stragiudiziali, la cessione dei beni e in genere tutte le sistemazioni liberatorie del debitore, si consiglia di prevedere un compenso parametrato sull’ammontare del passivo: dal 4 al 6% con passivi fino a 100 mila euro, dallo 0,05 allo 0,1% se il passivo è compreso tra 2,5 e 50 milioni. In ogni caso, scrive l’ADC, il compenso non potrà essere inferiore ai 4 mila euro, ma potranno essere applicate riduzioni (o maggiorazioni) in base al numero dei creditori.

Post popolari in questo blog

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Quale aliquota Iva per l'impianto fotovoltaico?

  ⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...