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Per i bonus edilizi rileva l’accordo di cessione

La cessione si perfeziona con il rilascio dell’attestazione del consulente della banca

Una fattispecie che ricorre con frequenza, nell’ambito delle detrazioni edilizie, è quella per cui il fornitore, che ha applicato lo sconto sul corrispettivo ex art. 121 del DL 34/2020 (conv. L. 77/2020), cede successivamente il corrispondente credito d’imposta a una banca.


In base al documento OIC agosto 2021, in tale ipotesi, il fornitore rileva, in contropartita al ricavo (§§ 13 e 20.b):

- un credito corrispondente all’ammontare che sarà erogato tramite disponibilità liquide;

- un credito che, al verificarsi dei presupposti previsti dalla normativa di riferimento per il riconoscimento dello sconto in fattura, è iscritto nella voce “C.II.5-bis - Crediti tributari” dello Stato patrimoniale.


Il credito tributario è rilevato (quale trattamento contabile principale, applicabile sia alle imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria, sia alle imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata e alle micro imprese) al valore di mercato (sul presupposto che lo stesso sia individuabile, in quanto si era formato un mercato attivo dei crediti) del bonus fiscale ricevuto per effetto dello sconto in fattura (§§ 13 e 20.b).


Il credito è, quindi, iscritto a un valore inferiore rispetto allo sconto applicato e, conseguentemente, i ricavi di vendita sono iscritti a un valore inferiore rispetto al corrispettivo risultante dalla fattura.


Al momento della cessione del credito d’imposta, occorre, poi:

- stornare il credito tributario;

- rilevare il credito verso l’istituto bancario o l’entrata di banca.


L’eventuale differenza tra il corrispettivo pattuito e il valore contabile del credito tributario al momento della cessione è rilevata a Conto economico tra i proventi o gli oneri finanziari (§§ 15 e 16).

Occorre, peraltro, evidenziare che, per effetto della rilevazione iniziale del credito d’imposta al valore di mercato (e, quindi, ad un valore inferiore al suo valore nominale), al momento della cessione non dovrebbero evidenziarsi componenti di reddito rilevanti, salvo che il corrispettivo pattuito per la vendita non sia allineato ai valori di mercato.


Con riferimento ai profili di imputazione temporale, secondo la dottrina che si è occupata della materia, il credito tributario dovrebbe essere stornato (con conseguente imputazione dei relativi componenti di reddito) al momento di perfezionamento dell’accordo di cessione con il cessionario.


Occorre, tuttavia, considerare come si sono evoluti nel tempo i rapporti tra le parti.

La prassi degli istituti bancari prevede, infatti, generalmente:

- la stipula di un accordo quadro attraverso il quale viene definito l’importo massimo dei crediti acquistabili, nonché il corrispettivo di acquisto (determinato in percentuale rispetto al valore nominale);

- la presentazione della documentazione probatoria a un consulente dell’istituto di credito, ai fini dell’esame da parte dello stesso;

- il rilascio (a ogni SAL, ove previsti, e/o a fine lavori), da parte del consulente dell’istituto di credito, dell’attestazione comprovante l’avvenuta esistenza del credito, la sua regolarità, la titolarità in capo al cedente e la cedibilità al cessionario, e contenente, altresì, l’elenco dei lavori effettuati, l’elenco delle fatture e la copia della comunicazione all’Agenzia delle Entrate relativa all’opzione per lo sconto in fattura. In particolare, l’accordo di cessione stipulato da uno dei principali istituti bancari italiani subordina l’efficacia della cessione alla ricezione, da parte del cessionario, dell’attestazione in esame;

- la comunicazione, a cura del cedente, della cessione tramite la piattaforma resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate;

- l’accettazione, da parte dell’istituto bancario, del credito tramite la medesima piattaforma;

- il pagamento del corrispettivo da parte dell’istituto.


Ove i rapporti tra le parti siano improntati a tale prassi, si ritiene che, ai fini della rilevazione contabile della cessione del credito d’imposta, non assuma rilevanza la data di sottoscrizione dell’accordo quadro, bensì la successiva data in cui il consulente dell’istituto di credito rilasci l’attestazione comprovante la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la cessione.


In particolare, in caso di lavori fatturati nel 2023, ove l’accordo quadro sia stato stipulato nel 2023, ma la banca abbia acquisito e verificato i relativi documenti, tramite il proprio consulente, soltanto nel 2024, con emissione della fattura e conseguente erogazione della somma corrispondente, sembrerebbe possibile contabilizzare la cessione del credito soltanto nel 2024.


A diverse conclusioni si potrebbe giungere ove l’attestazione fosse stata rilasciata dal consulente dell’istituto bancario già nel 2023, ma la relativa fattura fosse stata emessa nel successivo esercizio. In questo caso, sembrerebbe corretto imputare il costo per lo smobilizzo del credito all’esercizio 2023.

A tal riguardo, pare utile sottolineare che tale componente di reddito rappresenta l’onere per l’incasso anticipato del credito ed è, quindi, di competenza dell’esercizio in cui avviene la cessione e non, invece, dell’esercizio in cui i lavori sono stati realizzati.

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