È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri, 14 novembre, il DL 167/2024, che introduce modifiche significative all’art. 2-bis del DL 113/2024. Questo decreto prevede un'indennità una tantum di 100 euro per i lavoratori dipendenti che soddisfano specifici requisiti, oltre alla tredicesima mensilità (noto come “bonus Natale”), e riapre i termini per l’adesione al concordato preventivo biennale per i soggetti ISA (si veda “In vigore il decreto sulla riapertura dei termini del CPB” di oggi).
In particolare, l’art. 2 del DL 167/2024 estende l’indennità una tantum di 100 euro anche ai lavoratori senza coniuge a carico, ma solo uno per famiglia potrà beneficiare dell’importo aggiuntivo previsto unitamente alla tredicesima.
La modifica riguarda specificamente il comma 1 della norma, che elenca i requisiti di accesso all’indennità una tantum, e in particolare il requisito relativo alla condizione familiare previsto dalla lett. b), che viene integralmente sostituito. In dettaglio, si prevede che il lavoratore debba avere almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico. A tal proposito, si ricorda che, ai sensi dell’art. 12 comma 2 del TUIR, si considerano fiscalmente a carico i familiari che possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, incrementato a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni.
La precedente formulazione della norma subordinava l’accesso al bonus alla presenza di:
coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio (anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato), entrambi fiscalmente a carico;
in alternativa, almeno un figlio fiscalmente a carico e per il quale sussistano anche le circostanze previste dall’art. 12 comma 1, lett. c), decimo periodo, del TUIR, vale a dire far parte di un nucleo familiare monogenitoriale.
Con la novità prevista dal decreto, si amplia quindi la platea dei beneficiari dell’indennità, il cui diritto non è più subordinato anche alla presenza del coniuge a carico. Tuttavia, solo un lavoratore per famiglia potrà beneficiare del bonus. Il decreto prevede infatti anche l’inserimento del comma 2-bis, il quale stabilisce che l’indennità non spetta al lavoratore dipendente, coniugato o convivente, il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente, sia beneficiario della stessa indennità. In sostanza, nel caso in cui il lavoratore dipendente sia coniugato o convivente con altro lavoratore dipendente in possesso dei medesimi requisiti, l’indennità spetta ad uno solo di essi.
Viene modificato anche il comma 4, nella parte in cui si prevede la richiesta scritta del lavoratore al proprio datore. In particolare, sarà adesso necessario indicare il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli.
Non cambiano gli ulteriori requisiti previsti dall’art. 2-bis e illustrati con la circolare n. 19/2024 dell’Agenzia delle Entrate. Si ricorda infatti che l’indennità in argomento spetta ai soli lavoratori titolari di un reddito di lavoro dipendente nel corso dell’anno 2024 (a prescindere dalla tipologia contrattuale del rapporto di lavoro dipendente), mentre non possono beneficiare i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50 del TUIR. Per ottenere il bonus occorre che il lavoratore sia in possesso congiunto di specifici requisiti. Oltre al requisito legato alla condizione familiare appena illustrato, è necessario che il lavoratore abbia:
un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
un’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del TUIR (con esclusione delle pensioni), percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’art. 13 comma 1 del TUIR.
Non cambia nemmeno l’importo del bonus, che rimane fermo a 100 euro per chi ha effettuato un intero anno di lavoro, senza che questo concorra alla formazione del reddito complessivo del lavoratore. In merito, infatti, si ricorda che l’importo deve essere rapportato al periodo di lavoro dipendente svolto nel periodo d’imposta 2024 e i giorni per i quali spetta l’indennità coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione (l’importo non viene riproporzionato in caso di part time orizzontale, verticale o ciclico).