Le annualità 2017 e 2019 per i controlli formali delle dichiarazioni scadono a fine anno
Per quanto riguarda il controllo formale delle dichiarazioni, disciplinato dall’art. 36-ter del DPR 600/73, la cartella di pagamento, ai sensi dell’art. 25 comma 1 lett. b) del DPR 602/73 va notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Bisogna però “fare i conti” con la legislazione emergenziale che ha caratterizzato il biennio 2020-2021, la quale ha introdotto varie proroghe dei termini, spesso confuse e mal coordinate tra loro.
Rammentiamo che l’art. 36-ter
del DPR 600/73 consente di disconoscere, ad esempio, le detrazioni di
imposta, le deduzioni dall’imponibile e le ritenute di acconto
scomputate in dichiarazione ma non adeguatamente documentate.
Entro il 31 dicembre 2024 devono essere notificate le cartelle di pagamento:
- derivanti da controllo formale sull’anno 2017 (dichiarazioni presentate nel 2018)
in quanto il termine, avente scadenza “naturale” il 31 dicembre 2022, è
stato posticipato al 31 dicembre 2024 dal combinato disposto degli artt. 68 comma 4-bis del DL 18/2020 e 157 comma 3 del DL 34/2020;
- derivanti da controllo formale sull’anno 2019 (dichiarazioni presentate nel 2020) operando il consueto termine dei 4 anni ex art. 25 del DPR 602/73.
Si
tratta di una situazione un po’ strana in quanto l’anno 2017 scade a
fine anno, l’anno 2018 è scaduto l’anno scorso (non essendo oggetto di
nessuna proroga, vale il termine dei 4 anni ordinario), mentre l’anno
2019 torna a scadere a fine anno in base ai termini ordinari.
Capire esattamente come si arriva al 31 dicembre 2024 per l’anno 2017 richiede una certa attenzione.
A nostro avviso, sarebbe tecnicamente errato cumulare le due proroghe (arrivando a uno slittamento in avanti del termine di 38 mesi), considerato che l’art. 68 comma 4-bis del DL 18/2020 si riferisce non “ai termini” interessati dall’art. 157 comma 3 del DL 34/2020, ma “alle dichiarazioni” oggetto di quest’ultima norma.
Per semplicità, abbiamo fatto riferimento all’anno di imposta 2017, dichiarazioni presentate nel 2018.
Ciò
non è proprio corretto, siccome l’art. 157 comma 3 del DL 34/2020 non
parla di dichiarazioni relative all’anno 2017 ma di dichiarazioni
“presentate” nel 2018. Sembra potersi sostenere che se la dichiarazione
che avrebbe dovuto essere presentata nel 2018 sia stata presentata
l’anno successivo, quindi nel 2019, opererebbe l’art. 25 del DPR 602/73,
sicché la decadenza si verificherebbe il 31 dicembre 2023, il che
sarebbe paradossale (l’unica via di uscita sarebbe interpretare la norma
come riferita all’anno di imposta 2017).
Se si tratta di carichi
consegnati all’Agente della riscossione dall’8 marzo 2020 al 31 dicembre
2021, c’è una proroga di 24 mesi (cfr. sempre l’art. 68 comma 4-bis del DL 18/2020). Si tratta di una disposizione generale che sembra prevalere su altre disposizioni di proroga eventualmente applicabili nella specie.
Un ultimo aspetto riguarda l’eventualità in cui il contribuente, ricevuto l’avviso bonario, lo abbia dilazionato ai sensi dell’art. 3-bis del DLgs. 462/97: se si decade dalla dilazione, opera non la lett. b) bensì la lett. c-bis) del richiamato art. 25, con termine del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’ultima rata, il che allunga di molto i termini che si sarebbero applicati se non fosse stato definito l’avviso bonario.
| Anno | Dichiarazione | Termine | Disposizioni di proroga |
| 2013 | 2014 | 31 dicembre 2018 | - |
| 2014 | 2015 | 31 dicembre 2019 | - |
| 2015 | 2016 | 31 dicembre 2023 | Art. 12 comma 2 del DLgs. 159/2015 |
| 2016 | 2017 | 31 dicembre 2023 | Artt. 68 comma 4-bis del DL 18/2020 e 157 del DL 34/2020 |
| 2017 | 2018 | 31 dicembre 2024 | Artt. 68 comma 4-bis del DL 18/2020 e 157 del DL 34/2020 |
| 2018 | 2019 | 31 dicembre 2023 | - |
| 2019 | 2020 | 31 dicembre 2024 | - |
| 2020 | 2021 | 31 dicembre 2025 | - |
| 2021 | 2022 | 31 dicembre 2026 | - |
| 2022 | 2023 | 31 dicembre 2027 | - |
| Carichi affidati dall’8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021 | Proroga di 24 mesi dei termini di decadenza e di prescrizione | ||
| Somme dilazionate a seguito di avviso bonario | 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’ultima rata | ||