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Le annualità 2017 e 2019 per i controlli formali delle dichiarazioni scadono a fine anno

 

Le annualità 2017 e 2019 per i controlli formali delle dichiarazioni scadono a fine anno

alfio cissello

Per quanto riguarda il controllo formale delle dichiarazioni, disciplinato dall’art. 36-ter del DPR 600/73, la cartella di pagamento, ai sensi dell’art. 25 comma 1 lett. b) del DPR 602/73 va notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Bisogna però “fare i conti” con la legislazione emergenziale che ha caratterizzato il biennio 2020-2021, la quale ha introdotto varie proroghe dei termini, spesso confuse e mal coordinate tra loro.

Rammentiamo che l’art. 36-ter del DPR 600/73 consente di disconoscere, ad esempio, le detrazioni di imposta, le deduzioni dall’imponibile e le ritenute di acconto scomputate in dichiarazione ma non adeguatamente documentate.
Entro il 31 dicembre 2024 devono essere notificate le cartelle di pagamento:
- derivanti da controllo formale sull’anno 2017 (dichiarazioni presentate nel 2018) in quanto il termine, avente scadenza “naturale” il 31 dicembre 2022, è stato posticipato al 31 dicembre 2024 dal combinato disposto degli artt. 68 comma 4-bis del DL 18/2020 e 157 comma 3 del DL 34/2020;
- derivanti da controllo formale sull’anno 2019 (dichiarazioni presentate nel 2020) operando il consueto termine dei 4 anni ex art. 25 del DPR 602/73.

Si tratta di una situazione un po’ strana in quanto l’anno 2017 scade a fine anno, l’anno 2018 è scaduto l’anno scorso (non essendo oggetto di nessuna proroga, vale il termine dei 4 anni ordinario), mentre l’anno 2019 torna a scadere a fine anno in base ai termini ordinari.
Capire esattamente come si arriva al 31 dicembre 2024 per l’anno 2017 richiede una certa attenzione.

A nostro avviso, sarebbe tecnicamente errato cumulare le due proroghe (arrivando a uno slittamento in avanti del termine di 38 mesi), considerato che l’art. 68 comma 4-bis del DL 18/2020 si riferisce non “ai termini” interessati dall’art. 157 comma 3 del DL 34/2020, ma “alle dichiarazioni” oggetto di quest’ultima norma.

Per semplicità, abbiamo fatto riferimento all’anno di imposta 2017, dichiarazioni presentate nel 2018.

Ciò non è proprio corretto, siccome l’art. 157 comma 3 del DL 34/2020 non parla di dichiarazioni relative all’anno 2017 ma di dichiarazioni “presentate” nel 2018. Sembra potersi sostenere che se la dichiarazione che avrebbe dovuto essere presentata nel 2018 sia stata presentata l’anno successivo, quindi nel 2019, opererebbe l’art. 25 del DPR 602/73, sicché la decadenza si verificherebbe il 31 dicembre 2023, il che sarebbe paradossale (l’unica via di uscita sarebbe interpretare la norma come riferita all’anno di imposta 2017).
Se si tratta di carichi consegnati all’Agente della riscossione dall’8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021, c’è una proroga di 24 mesi (cfr. sempre l’art. 68 comma 4-bis del DL 18/2020). Si tratta di una disposizione generale che sembra prevalere su altre disposizioni di proroga eventualmente applicabili nella specie.

Un ultimo aspetto riguarda l’eventualità in cui il contribuente, ricevuto l’avviso bonario, lo abbia dilazionato ai sensi dell’art. 3-bis del DLgs. 462/97: se si decade dalla dilazione, opera non la lett. b) bensì la lett. c-bis) del richiamato art. 25, con termine del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’ultima rata, il che allunga di molto i termini che si sarebbero applicati se non fosse stato definito l’avviso bonario.

AnnoDichiarazioneTermineDisposizioni di proroga
20132014
31 dicembre 2018
-
2014201531 dicembre 2019
-
2015201631 dicembre 2023
Art. 12 comma 2 del DLgs. 159/2015
2016201731 dicembre 2023
Artt. 68 comma 4-bis del DL 18/2020 e 157 del DL 34/2020
2017201831 dicembre 2024
Artt. 68 comma 4-bis del DL 18/2020 e 157 del DL 34/2020
2018201931 dicembre 2023
-
2019202031 dicembre 2024
-
2020202131 dicembre 2025
-
2021202231 dicembre 2026
-
20222023
31 dicembre 2027
-
Carichi affidati dall’8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021
Proroga di 24 mesi dei termini di decadenza e di prescrizione
Somme dilazionate a seguito di avviso bonario31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’ultima rata

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