Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Comunicazione di opzione dei bonus edilizi entro il 16 marzo per le spese del 2024

Si avvicina la data del 16 marzo 2025 entro cui deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate la comunicazione di opzione per il c.d. “sconto sul corrispettivo” o la cessione della detrazione spettante, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, relativa alle spese sostenute nel 2024 per gli interventi “edilizi” elencati al comma 2 del citato articolo (provv. Agenzia delle Entrate 3 febbraio 2022 n. 35873).

Giova ricordare che soltanto per il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, le opzioni possono essere esercitate per le spese sostenute nel 2025, mentre per tutti gli altri bonus fiscali l’opzione di cessione/sconto può riguardare soltanto le spese sostenute fino alla fine del 2024.


La data del 16 marzo 2025 rappresenta il termine ultimo entro cui è possibile optare in relazione alle spese 2024 e il mancato invio della comunicazione nei termini, oltre a essere inefficace nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, non può nemmeno essere sanata aderendo alla remissione in bonis, di cui all’art. 2 comma 1 del DL 16/2012, in quanto espressamente soppressa per questo adempimento dall’art. 2 comma 1 del DL 39/2024.


Per via del fatto che la possibilità di optare per cessione/sconto è stata ridimensionata notevolmente a partire dal 17 febbraio 2023 dall’art. 2 comma 1 del DL 11/2023 e successivamente dagli artt. 2 e 3 del DL 212/2023 e dall’art. 1 del DL 39/2024, è evidente che con riguardo alle spese sostenute nel 2024 avranno facoltà di aderire all’opzione coloro che rientrano nelle diverse clausole di salvaguardia ivi previste.


Con riferimento alla condizione dell’avvenuto sostenimento di spese, documentate da fattura, per lavori già effettuati, alla data del 30 marzo 2024, di cui all’art. 1 comma 5 del DL 39/2024, affinché continuino a operare le deroghe al “blocco delle opzioni” di sconto o cessione (a decorrere dal 17 febbraio 2023), di cui all’art. 2 del DL 11/2023, si è occupata anche la risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 26 di ieri, che va ad aggiungersi ai chiarimenti della stessa Agenzia resi nella risposta 28 gennaio 2025 n. 15 (si vedano “Opzioni di sconto o cessione salve con logica «di cantiere»” del 29 gennaio 2025 e “Con pagamento entro il 30 marzo 2024 del general contractor opzioni salve” del 4 febbraio 2025; cfr. interpello 19 giugno 2024 n. 956-1402/2024).


Tutte le condizioni richieste dalla norma devono ricorrere congiuntamente


Quanto alla corretta interpretazione da dare alla disposizione contenuta nell’art. 1 comma 5 del DL 39/2024, è confermato che devono ricorrere congiuntamente tutte le condizioni richieste dalla norma, ossia che alla data del 30 marzo 2024 sia sostenuta parte della spesa, “documentata da fattura, per lavori già effettuati”.


Dalla locuzione “lavori già effettuati”, inoltre, sono escluse, “a titolo esemplificativo, le spese professionali nonché quelle sostenute per il pagamento degli oneri di urbanizzazione, per il pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico, per l’ottenimento delle autorizzazioni amministrative” e “le spese relative ai servizi tecnici propedeutici all’inizio dei lavori e le mere attività preparatorie del cantiere (ad esempio, per l’acquisto dei materiali o l’installazione di ponteggi), in quanto tali spese non afferiscono ad un intervento realizzato nella sua consistenza strutturale”.


Post popolari in questo blog

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Quale aliquota Iva per l'impianto fotovoltaico?

  ⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...