La conversione in legge del DL 38/2026, approvata definitivamente dalla Camera il 20 maggio 2026, introduce una novità di rilievo per il sistema della riscossione: l’art. 10‑quinquies estende la rottamazione‑quinquies anche ai carichi degli enti territoriali.
Si tratta di un ampliamento significativo del perimetro della definizione agevolata, che finora riguardava esclusivamente i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione.
1. Ambito soggettivo: quali enti rientrano
L’estensione riguarda tutti gli enti territoriali, tra cui:
- Regioni
- Province
- Comuni
- Città metropolitane
- Altri enti locali dotati di autonomia impositiva
L’applicazione della definizione agevolata è tuttavia subordinata a un presupposto essenziale: i carichi devono essere stati affidati alla riscossione.
2. Finestra temporale per l’adesione
Il legislatore ha fissato un periodo preciso per la presentazione delle domande:
- dal 16 settembre 2026
- al 31 ottobre 2026
Una finestra relativamente breve, che richiederà una ricognizione tempestiva dei carichi potenzialmente definibili.
3. Benefici previsti
La rottamazione‑quinquies mantiene la struttura tipica delle precedenti definizioni agevolate. In linea generale, il contribuente potrà beneficiare di:
- stralcio di sanzioni e interessi
- pagamento del solo capitale e delle spese di notifica
- possibilità di rateizzazione agevolata
L’estensione agli enti territoriali consente quindi di uniformare il trattamento dei tributi locali a quello dei carichi erariali.
4. Adesione degli enti: non automatica
Un punto cruciale: l’adesione degli enti territoriali non è automatica né obbligatoria.
Ogni ente dovrà deliberare espressamente la propria partecipazione alla definizione agevolata, in coerenza con i principi di autonomia finanziaria e regolamentare.
In assenza di delibera:
- i carichi dell’ente non rientrano nella rottamazione‑quinquies
- il contribuente non può accedere ai benefici per quei debiti
È quindi prevedibile una situazione eterogenea, con enti che aderiranno integralmente, altri parzialmente e altri ancora che potrebbero non aderire.
5. Impatti operativi
Per professionisti e contribuenti, l’estensione comporta alcune attività operative:
- verificare quali enti territoriali deliberano l’adesione
- controllare quali carichi risultano affidati alla riscossione
- valutare la convenienza della definizione in relazione alle singole posizioni debitorie
- monitorare i provvedimenti attuativi che definiranno modalità e criteri applicativi
6. Cosa attendere dai provvedimenti attuativi
I decreti e le istruzioni operative dovranno chiarire:
- l’elenco puntuale dei carichi ammessi
- eventuali esclusioni
- modalità tecniche di presentazione delle domande
- criteri di rateizzazione e scadenze dei pagamenti