Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Parole al vento - Una neolingua in stile Orwell - Di Claudio Siciliotti

Esiste una sottile tirannia nel modo in cui le istituzioni scelgono le parole. Ci abituiamo a tal punto a certe locuzioni da smettere di analizzarle, interiorizzandole come verità assolute. Eppure, grattando la superficie di questo lessico burocratico e politico, emerge un’intollerabile ipocrisia: il linguaggio viene piegato per colpevolizzare il cittadino o l’impresa, assolvendo lo Stato dalle proprie inefficienze o giustificando le sue pretese.

Ecco una riflessione su come quattro esempi della “neolingua” istituzionale ribaltino la realtà dei fatti.


Il primo è il paradosso dell’“Abuso di diritto”.

In uno Stato di diritto, le regole del gioco sono scritte dal legislatore. Il cittadino e l’imprenditore non hanno il potere di determinare il perimetro della norma, ma solo il dovere (e il diritto) di muoversi al suo interno. Eppure, se un contribuente si muove con troppa efficienza, pur restando nel recinto del lecito, ecco palesarsi l’accusa di “abuso di diritto”.

È un ossimoro logico come è stato già osservato: se un’azione è un diritto, esercitarla non può costituire un abuso. Se un vuoto normativo permette un vantaggio legittimo, la colpa è di chi ha scritto male la legge, non di chi si è limitato ad applicarla a proprio favore. Con questa locuzione, lo Stato maschera la propria incapacità di legiferare in modo chiaro, scaricando l’onere e la colpa su chi subisce le regole.


Il secondo esempio è la morale cattolica del “Ravvedimento operoso”.

In tutto il resto del mondo, accorgersi di non aver pagato una tassa e rimediare si chiama, banalmente, “adempimento tardivo” o “late payment”. È un fatto tecnico e amministrativo, il più delle volte generato da una dimenticanza, da un errore o dalla mancata comprensione di una giungla normativa inestricabile. In Italia, invece, il Fisco indossa l’abito del confessore. Non basta pagare il dovuto con gli interessi e le sanzioni; il cittadino deve compiere un “ravvedimento operoso”. Si utilizza infatti un termine intriso di moralismo religioso, quasi si dovesse espiare un peccato capitale, quando si tratta semplicemente di sanare un errore materiale all’interno di un sistema fiscale che per primo è colpevole di non essere né semplice né chiaro.


Il terzo è lo stigma sulle “Società di comodo”.

Il nostro Codice civile prevede specifiche forme societarie, senza imporre limiti aprioristici o morali al loro utilizzo, purché avvenga nel rispetto della legge. Una società può nascere per produrre beni, ma anche per la gestione statica di un patrimonio o di un immobile.

Tuttavia, il termine “società di comodo” introduce un giudizio di valore negativo, un’ombra di elusività e di parassitismo su uno strumento perfettamente legale. Come può essere “di comodo” – nell’accezione spregiativa usata dal legislatore – qualcosa che ottempera esattamente alle norme previste dal diritto societario? L’ipocrisia sta nello stigmatizzare un veicolo giuridico creato dallo Stato stesso, solo perché non produce il gettito fiscale che l’Erario, arbitrariamente, si aspetterebbe.


Vi è infine la demonizzazione del successo: gli “Extraprofitti”.

In un’economia di mercato, l’obiettivo di un’impresa è generare valore, gestire il rischio e prosperare. Ma ecco che la politica, ciclicamente, tira fuori dal cilindro la locuzione “extraprofitti”. Chi e quando stabilisce la soglia esatta oltre la quale un profitto diventa “extra” e, per sottinteso, “ingiusto”? Questa espressione ignora una regola economica basilare: sono i bilanci in salute, i risultati confortanti e gli utili a generare i capitali necessari per fare nuovi investimenti, assumere personale e far crescere il Pil del Paese. Etichettare un profitto come “extra” è l’alibi semantico perfetto per giustificare prelievi fiscali estemporanei e punitivi, trasformando l’efficienza e il successo aziendale in una colpa da punire invece che in una risorsa da valorizzare.


In sintesi, le parole sono importanti. Smascherare queste locuzioni significa rifiutare un rapporto di sudditanza in cui lo Stato ha sempre ragione e il cittadino è sempre in difetto, in malafede o “troppo ricco”.

Chiamare finalmente le cose con il loro vero nome — lacune legislative, ritardi nei pagamenti, veicoli patrimoniali e utili d’impresa — è il primo passo per pretendere un sistema più equo e trasparente.

Post popolari in questo blog

Quale aliquota Iva per l'impianto fotovoltaico?

  ⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Utilizzo del credito IVA nella dichiarazione integrativa

Utilizzo del credito IVA nella dichiarazione integrativa Per l’Agenzia si può indicare l’impiego in compensazione o a rimborso entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva Con la circolare n.  35 , pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha reso note le risposte ad alcuni dei principali dubbi sull’esecuzione dei rimborsi IVA a seguito delle modifiche di cui al DLgs.  175/2014.  In particolare, l’Agenzia delle Entrate, specifica che, nel caso in cui il contribuente abbia chiesto a rimborso dell’IVA annuale senza apporre il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa, è possibile correggere l’errore o l’omissione mediante dichiarazione integrativa, da inviarsi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo,  art. 2 , comma 8- del DPR n. 322/1998. Tuttavia, per i rimborsi chiesti prima dell’entrata in vigore delle modifiche all’ art. 38-  e a quella data non an...