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I costi elevati in dichiarazione stoppano il rimborso dell’Irap

La presenza di spese rilevanti contrasta con l’asserita mancanza di autonoma organizzazione.



L’Amministrazione finanziaria può negare al professionista il rimborso dell’Irap sulla base del fatto che ha esposto spese “importanti” nella dichiarazione dei redditi. I costi possono rappresentare un elemento significativo per il giudice chiamato a decidere su un’istanza di rimborso rifiutata.
È quanto si evince dall’ordinanza n. 18704 del 13 agosto 2010 della Corte di cassazione.


Il fatto


Il caso trattato riguarda una contribuente che aveva esposto nelle proprie dichiarazioni dei redditi costi molto elevati. Aveva assolto l’Irap, ma poi ne aveva chiesto all’Amministrazione finanziaria il rimborso perché si riteneva, quale professionista, non soggetta al tributo per mancanza del requisito dell’autonoma organizzazione.


La formazione del silenzio-rifiuto veniva opposto con ricorso, respinto dalla Commissione tributaria provinciale adita, la cui sentenza era riformata in appello dalla Ctr, che riteneva non provata l’esistenza dell’organizzazione.


L’Amministrazione finanziaria propone ricorso per cassazione, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, censurando la sentenza impugnata per avere apoditticamente affermato l’inesistenza del requisito dell’autonoma organizzazione senza dare conto della circostanza, sottolineata dall’ufficio nella propria attività difensiva, che nelle dichiarazioni dei redditi relativi agli anni di imposta considerati la contribuente aveva esposto spese di rilevante entità.


La decisione


La Suprema corte ritiene fondata l’opposizione, argomentando che gli alti costi inseriti nelle dichiarazioni dei redditi del contribuente possono essere un elemento e un indice molto significativo per il giudice che deve decidere su un’istanza di rimborso negata.


L’esposizione di detti componenti negativi di reddito ha giocato un eminente ruolo, poiché proprio su questo motivo il Collegio ha appuntato l’attenzione, ritenendo fondata l’eccezione.




Il condivisibile giudizio logico e deduttivo che ne è seguito mostra come, in effetti, la valutazione di una rappresentazione tributaria deve essere effettuata in tutta la sua completezza, senza limitarsi a considerare un elemento soltanto, come è accaduto nella specie.


La Commissione regionale avrebbe dovuto valorizzare proprio il rapporto costi/organizzazione d’impresa, dato che questo rapporto va ad incidere sul presupposto impositivo dell’Irap (esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi).


Per la verifica della sussistenza dell’autonoma organizzazione occorreva accertare, nella realtà, se gli elementi patrimoniali e le prestazioni di lavoro dipendente, nonché di altri servizi acquistati, erano di entità tale che la prestazione di quella professionista non fosse assolutamente indispensabile nell’azienda. Certamente i costi elevati depongono a favore della soluzione positiva, in quanto gli stessi, concorrendo alla produzione dei ricavi, sono indice di autonomia che potenzia e accresce la capacità produttiva del contribuente (cfr. sentenza 13570/2007).


Autonoma organizzazione


Per il resto, la motivazione del Collegio giudicante, per avvalorare le ragioni dell’Amministrazione finanziaria, ha richiamato i principi generali ripetutamente affermati in materia dalla sentenza 3676/2007, che decise sul “destino” dei piccoli professionisti.


Il principio richiamato e confermato consiste nella circostanza che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, comma 1, primo periodo, e 3, comma 1, lettera c), del Dlgs 446/1997, istitutivo dell’Irap, l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 49, comma 1, del Dpr 917/1986 (nella versione vigente fino al 31 dicembre 2003) e all’articolo 53, comma 1, del medesimo Tuir (nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004), è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive solo se si tratta di attività non “autonomamente organizzata”.


Il requisito dell’“autonoma organizzazione”, secondo la Corte suprema, ricorre al verificarsi delle seguenti condizioni:


  1. che il contribuente sia il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse
  2. che lo stesso impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
Quindi, è onere del contribuente che richiede il rimborso dell’imposta dare la prova dell’assenza delle condizioni elencate (ex articolo 2697 c.c.) (Cassazione 27959/2008), non il contrario.


Insufficiente motivazione


L’altro caposaldo su cui poggia l’ordinanza 18704/2010 consiste nel rilevamento della carenza di motivazione della sentenza impugnata.


Infatti, la Cassazione ha “bacchettato” il Collegio di merito per non avere dato conto dell’iter logico sulla base del quale è pervenuto al giudizio di non imponibilità e non aver tenuto in alcun conto i significativi elementi evidenziati dall’ufficio (gli elevati costi inseriti in dichiarazione).




Al riguardo, infatti, vige il principio (Cassazione 1756/2006) in base al quale ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il giudice di merito omette di indicare, nella stessa, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità della propria ratio decidendi (cfr. anche ordinanza 18809/2010).

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