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Regime degli «ex minimi», ancora da chiarire l’ambito di applicazione

Non è chiaro se l’esonero dalle scritture contabili possa estendersi a tutti i soggetti che escono nel 2012 dal regime agevolato

Se con una recente risposta a un’interpellanza parlamentare, l’Amministrazione finanziaria ha sciolto i dubbi circa le modalità di determinazione del reddito per i soggetti aderenti al cosiddetto regime egli “ex minimi”, sussistono ancora grosse perplessità circa il suo ambito applicativo.
Come ormai noto, l’articolo 27 del DL 98/2011 è intervenuto sul regime dei contribuenti minimi, previsto originariamente dall’articolo 1, commi da 96 a 117, della L. 244/2007. Tra le varie modifiche apportate dal decreto, sono stati previsti nuovi e più stringenti requisiti all’accesso e alla permanenza in tale regime. Innanzitutto, il primo comma del predetto articolo 27 ha introdotto una durata massima quinquennale di applicazione del regime dei minimi, salvo che il contribuente, al termine dei cinque anni, non abbia raggiunto il suo trentacinquesimo anno di età, nella cui ipotesi, l’utilizzo del regime può avvenire sino al periodo d’imposta in cui sopraggiunge tale limite anagrafico. Il comma due dello stesso articolo 27, poi, ha aggiunto ai vecchi “requisiti” previsti dalla L. 244/2007 anche quelli che erano già stati fissati in precedenza per l’accesso al regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo di cui all’articolo 13 della L. 388/2000, che si risolvono sostanzialmente nel divieto di esercizio di una precedente attività ai fini dell’accesso al regime agevolato.
Con l’introduzione di tali nuove e più rigorose condizioni, è stato calcolato che circa il 96%degli attuali contribuenti minimi uscirà dal regime dal 2012, non possedendo più i requisiti per l’utilizzo dello stesso. Per questi soggetti, che, in valore assoluto, dovrebbero essere circa mezzo milione, il DL 98/2011 ha previsto una sorta di “via d’uscita agevolata”. Il comma 3 del succitato articolo 27 dispone, infatti, che coloro che, per effetto delle disposizioni di cui al predetto comma 1, pur avendo i “vecchi” requisiti previsti dalla L. 244/2007, non possono beneficiare del regime semplificato per i contribuenti minimi ovvero ne fuoriescono, sono soggetti alle ordinarie regole di determinazione del reddito previste dal TUIR, nonché alle aliquote IRPEF a scaglioni (come indicato nella risposta all’interrogazione parlamentare del 28 settembre scorso, numero 5-05408), ma sono esonerati dalla tenuta delle scritture contabili, dalle liquidazioni e dai versamenti periodici IVA, nonché dall’IRAP, anche se sono comunque obbligati alla conservazione dei documenti emessi e ricevuti e alla fatturazione e certificazione dei corrispettivi. Nel silenzio della norma, peraltro, deve ritenersi che a tali soggetti si rendano altresì applicabili gli studi di settore.
Definite così le regole di tale regime, già ribattezzato degli “ex minimi”, si pone un problema di ambito applicativo: il comma 3 fa riferimento ai soggetti che fuoriescono o che non possono beneficiare del regime dei minimi per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, ovvero quelle relative alla durata massima quinquennale di utilizzo del regime. Non è chiaro, allora, se questa formulazione letterale significhi che gli altri soggetti, pur possedendo i“vecchi” requisiti della L. 244/2007, ma non potendo accedere o rimanere nel nuovo regime dei minimi a causa delle condizioni poste dal comma 2 (non aver svolto una precedente attività), siano esclusi dall’accesso anche a tale regime che potremmo definire super-semplificato, oppure possano comunque accedervi, benché il comma 3 che reca la relativa disciplina si riferisca soltanto alle condizioni di cui al comma 1 e non anche a quelle del comma 2.
Resta, poi, da chiarire, se, come effettivamente si desumerebbe dalla formulazione letterale della disposizione, tale regime super-semplificato sia un vero e proprio “nuovo regime” adottabile da tutti coloro che hanno i vecchi requisiti dei minimi di cui alla legge 244/2007, oppure soltanto da coloro che per effetto delle nuove disposizioni ne fuoriescono. Certo è che se fosse un nuovo regime di applicazione generale, ciò contrasterebbe con la stessa finalità dell’intero articolo 27, che è quella, come indicato in apertura, di riformare e “concentrare” tutti i regimi forfettari.
In proposito, la relazione tecnica al DL 98/2011 si limita ad affermare che il nuovo regime degli “ex minimi” si applica anche a tutti coloro che, pur avendo le “vecchie” caratteristiche dei minimi, non hanno intrapreso una nuova attività, lasciando così intendere che si tratti di un vero e proprio regime esteso a tutti, ex minimi e non, ma una conferma ministeriale in proposito è ovviamente necessaria.

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