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Comunicazione parziale per le operazioni IVA «a cavallo»

Per le operazioni effettuate tra 2009 e 2010, l’obbligo di elenco «clienti e fornitori» scatta solo se la soglia di 25.000 euro è superata nel 2010
Entro il prossimo 31 dicembre 2011, i soggetti passivi IVA devono presentare, ai sensi dell’art. 21 del DL 78/2010, la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, effettuate e ricevute nell’anno 2010. Come stabilito dal provvedimento direttoriale del 22 dicembre 2010 (§ 2.3), per l’anno 2010 la soglia minima di riferimento, per l’inclusione dell’operazione nella comunicazione, è pari a 25.000 euro al netto dell’IVA e sono escluse, in ogni caso, le operazioni per le quali non sussiste l’obbligo di fatturazione.
In ogni caso, per la verifica della soglia dell’operazione, anche per tale anno è necessario far riferimento, quale regola generale, ai corrispettivi dovuti ovvero:
- in presenza di contratti tra loro collegati si deve tener conto dell’ammontare complessivodei corrispettivi previsti per tutti i contratti, anche se riferiti ad anni solari diversi;
- per i contratti con corrispettivi periodici la soglia è determinata tenendo conto delcorrispettivo dovuto in ciascun anno solare.
Tra i numerosi problemi che gli operatori interessati devono affrontare nella predisposizione della comunicazione per l’anno 2010, vi è anche quello di verificare l’obbligo di inclusione di operazioni per le quali il contratto è stato perfezionato nell’anno 2009 ma che, ai fini IVA, si considerano effettuate anche nell’anno 2010. Si pensi, ad esempio, a un contratto di fornitura di merci, perfezionato in data 28 dicembre 2009, di importo pari a 30.000 euro più IVA per il quale le parti hanno pattuito la corresponsione di un acconto di 10.000 euro alla data di sottoscrizione dell’accordo e il saldo, di 20.000 euro, al momento della consegna dei beni, avvenuta in data 4 gennaio 2010.
Un aiuto alla risoluzione della questione prospettata arriva dalle risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate in data 24 ottobre 2011, con le quali è stato precisato che, in relazione alle operazioni effettuate con soggetti privati dal 1° luglio 2011 (data da cui decorre l’obbligo dimonitoraggio, come stabilito dal provvedimento direttoriale del 22 dicembre 2010 e successive modifiche),  al fine di stabilire il superamento del limite dei 3.600 euro, non devono essere prese in considerazione le operazioni effettuate dal 1° gennaio al 30 giugno 2011.
Dalla precisazione dell’Agenzia dovrebbe derivare che la cessione di un bene ad un soggetto privato, perfezionata in data 28 giugno 2011, di importo complessivo pari a 4.000 euro, di cui 2.000 corrisposti in data 28 giugno ed il saldo alla consegna, avvenuta in data 2 luglio 2011, non deve essere oggetto di comunicazione, in quanto nella determinazione della soglia si deve aver riguardo solo delle operazioni effettuate (ai fini IVA, pare di capire) a partire dal 1° luglio 2011. Posto che, nell’esempio, l’operazione realizzata ai fini IVA dal 1° luglio 2011 è inferiore a 3.600 euro, non sussiste alcun obbligo di comunicazione dell’operazione stessa.
Nessun obbligo per le operazioni effettuate, ai fini IVA, nel 2009
Applicando tali indicazioni alle operazioni che ai fini IVA si riflettono sia nell’anno 2009 sia nell’anno 2010 e riprendendo l’esempio proposto in precedenza, si ritiene che l’operazione, per gli stessi motivi sopra descritti, in relazione alle operazioni effettuate con soggetti privati, non debba essere oggetto di comunicazione in quanto l’operazione effettuata nell’anno 2010 èinferiore alla soglia minima di 25.000 euro (infatti il saldo alla consegna, avvenuta nell’anno 2010, è pari a 20.000 euro).
A differenti conclusioni, invece, si dovrebbe pervenire se, facendo riferimento ad un contratto di fornitura di beni di euro 30.000 più IVA, perfezionato in data 29 dicembre 2009, le parti si accordano come segue: acconto di 5.000 euro in data 29 dicembre 2009 e saldo di 25.000 euro alla consegna dei beni, in data 4 gennaio 2010. In tal caso, considerando che l’operazione effettuata ai fini IVA nel 2010 è di 25.000 euro (e quindi sopra soglia), l’operazione deve essere inserita nella comunicazione di cui all’art. 21 del DL 78/2010, ovviamente solo per il predetto importo, posto che il pagamento dell’acconto di euro 5.000 euro è avvenuto (e quindi è stato effettuato ai fini IVA) nell’anno 2009, per il quale non sussiste alcun obbligo di monitoraggio

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