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Il nuovo regime dei minimi dal 2012

Finalmente disponibili i provvedimenti attuativi del nuovo regime dei minimi e degli “ex minimi”. Con i Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate pubblicati ieri, 22 dicembre, sono state diffuse le attese disposizioni attuative dei regimi predetti, come modificati dall’art. 27 del DL 98/2011, applicabili dal prossimo 1° gennaio.
Per quel che riguarda il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (nuovi minimi), viene precisato che tale regime è regolato dalle disposizioni recate dai commi 1 e 2 dell’art. 27 del DL 98/2011 e, per quanto non espressamente previsto dal Provvedimento stesso, ove compatibile, dalle norme che disciplinano i “vecchi minimi” (commi da 96 a 117 della L. 244/2007 e DM 2 gennaio 2008).
Vengono confermati i limiti all’accesso al regime per coloro che:
- hanno iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2007 o la inizieranno dal 1° gennaio 2012 (avendo riguardo, per quest’ultimo caso, allo svolgimento effettivo dell’attività e non alla mera apertura della partita IVA);
- possiedono i requisiti “tradizionali” dei minimi e quelli nuovi previsti dal comma 2 dell’art. 27 (novità dell’attività; non mera prosecuzione di attività precedente svolta, ad esclusione del caso in cui il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà).
I soggetti in possesso dei predetti requisiti che hanno intrapreso un’attività d’impresa, arte o professione successivamente al 31 dicembre 2007 e che hanno optato per il regime ordinario oppure per il “forfettino” possono accedere al regime fiscale di vantaggio per i periodi d’imposta residui al completamento del quinquennio, ovvero non oltre il periodo d’imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età.
La fuoriuscita dal regime di vantaggio, per scelta o per il verificarsi di un motivo di esclusione, comporta l’impossibilità di avvalersi successivamente del medesimo anche nell’ipotesi in cui, nel corso del quinquennio o non oltre il periodo d’imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età, si torni in possesso dei requisiti necessari per avvalersene.
Il Provvedimento dà risposta anche ai dubbi di coloro che si erano preoccupati della ritenuta d’acconto, precisando che “i ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto di imposta. A tal fine i contribuenti rilasciano un’apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva”.
Il secondo provvedimento, recante la medesima data, invece, regola il regime soprannominato degli “ex minimi”, vale a dire il complesso delle agevolazioni previste dal comma 3 dell’art. 27 del DL 98/2011 per i soggetti che:
- non possono beneficiare del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità perché non possiedono gli ulteriori requisiti previsti dai commi 1 e 2 del citato art. 27;
- fuoriescono dal suddetto regime di vantaggio per decorrenza dei termini di applicazione (periodo d’inizio attività e i quattro successivi, compimento del 35° anno di età).
Viene precisato che, oltre a tali soggetti, possono fruire delle agevolazioni anche:
- coloro che, pur avendo le caratteristiche “tradizionali” per i minimi (commi 96 e 99 dell’art. 1 della L. 244), hanno optato per il regime ordinario ovvero per il “forfettino”;
- coloro che, pur avendo le caratteristiche per i “nuovi minimi” (commi 1 e 2 dell’art. 27 del DL 98), hanno optato per il regime ordinario ovvero per il “forfettino”.
Non possono usufruire delle agevolazioni i soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA, con esclusione dei produttori agricoli che esercitano l’attività nei limiti dell’art. 32 del TUIR.
I contribuenti che si avvalgono di tale regime sono esonerati dai seguenti obblighi:
- registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, IRAP e IVA;
- tenuta del registro dei beni ammortizzabili qualora, a seguito di richiesta dell’Amministrazione finanziaria, forniscano, ordinati in forma sistematica, i dati necessari;
- liquidazioni, versamenti periodici e versamento dell’acconto annuale ai fini IVA;
- presentazione della dichiarazione IRAP e versamento della relativa imposta.
Viene, inoltre, confermato l’assoggettamento agli studi di settore e ai parametri contabili e la determinazione del reddito secondo la disciplina ordinaria prevista dal TUIR (artt. 54 e 66).
Fonte: Eutekne
Documenti: Provvedimento Agenzia Entrate 185820 del 22/12/2012 

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