RUOLI
SCADUTI – PROROGA
della DEFINIZIONE AGEVOLATA
della DEFINIZIONE AGEVOLATA
NOVITÀ
della L. 68/2014
In
questa Circolare
- Ambito oggettivo
- Versamento e riscossione
- Effetti
L’art.
1, co. 618-624, L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha
concesso la possibilità di fruire della definizione agevolata
delle somme iscritte a ruolo affidate dagli enti creditori
(es. Agenzia delle Entrate, Regioni, Comuni, ecc.) all’agente della
riscossione entro il 31.10.2013.
Originariamente
la norma prevedeva che, se il contribuente avesse voluto aderire alla
definizione agevolata, avrebbe dovuto effettuare il pagamento:
- delle somme originariamente iscritte a ruolo,
- delle sanzioni,
- dell’aggio di riscossione (art. 17, D.Lgs. 13.4.1999, n. 112),
- delle eventuali spese per l’attivazione, da parte dell’ente di riscossione, di procedure esecutive o cautelari,
senza
pagare interessi (il beneficio, di fatto, consiste proprio
nell’esclusione degli interessi dal debito maturato), in unica
soluzione entro il 28.2.2014 (co. 620).
Gli
interessi, che non sono da pagare in caso di adesione alla
definizione agevolata, sono;
- sia quelli per ritardata iscrizione a ruolo (art. 20, D.P.R. 602/1973), ossia quelli maturati a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla consegna, all’agente della riscossione, dei ruoli nei quali sono iscritte le imposte accertate (l’azzeramento degli interessi riguarda, quindi, solo quelli relativi ad entrate tributarie dello Stato e non anche, ad esempio, le maggiorazioni del 10% previste dall’art. 27, co. 6, L. 689/1981 conseguenti all’irrogazione, da parte degli organi accertatori dei Comuni, di sanzioni amministrative a seguito di violazioni al Codice della strada);
- sia quelli di mora (art. 30, D.P.R. 602/1973), che maturano dalla data di notifica della cartella in caso di mancato pagamento delle somme entro i 60 giorni previsti.
Successivamente,
l’art. 2, co. 1, lett. c), D.L. 6.3.2014, n. 16 (cd. decreto «salva
Roma ter») ha differito il termine di pagamento al 31.3.2014,
mentre la relativa legge di conversione (L. 2.5.2014, n. 68) ha
ulteriormente prorogato detto termine al 31.5.2014.
Si
ritiene utile, in vista della scadenza del termine, valutare l’ambito
applicativo e gli effetti di questa opportunità, colta – al
momento – da non molti contribuenti (secondo le stime di Equitalia,
fino al 28.2.2014, sono stati riscossi 300 milioni di euro e si sono
registrate 75.000 adesioni fra i contribuenti). Probabilmente la
procedura avrebbe avuto maggiore appeal se fosse stata
prevista almeno la possibilità di un pagamento rateale.
Si
ricorda che né l’ente impositore né l’agente della riscossione
hanno l’obbligo di inviare al debitore una comunicazione con la
quale lo si avvisa dell’opportunità. Equitalia, comunque, ha
programmato di contattare i contribuenti che vantano crediti verso la
pubblica Amministrazione, la quale – prima di procedere al
pagamento – verificherà la presenza di eventuali debiti statali
superiori a 10.000 euro (art. 48-bis, D.P.R. 602/1973).
I
primi chiarimenti sono giunti con la Circolare Equitalia
20.1.2014, n. 37 e con il Comunicato stampa Equitalia 7.5.2014.
1.
AMBITO OGGETTIVO
Possono
essere definiti i ruoli emessi da «uffici statali, agenzie
fiscali, regioni, province e comuni» affidati all’agente della
riscossione fino al 31.10.2013 (co. 618), a prescindere dalla
natura del debito; quindi, oltre ai debiti di natura
tributaria, possono essere definiti anche debiti di altra natura,
come sanzioni per infrazioni al Codice della strada, canoni,
risarcimenti, bollo auto, ecc.
Per
«uffici statali» s’intendono gli uffici
dell’Amministrazione statale «in senso stretto» (in
pratica, i Ministeri, le Prefetture e le Commissioni tributarie; cfr.
Comunicato Agenzia Entrate 28.2.2003), mentre per «agenzie
fiscali» s’intendono le Agenzie delle Entrate, del Territorio
(oggi accorpata all’Agenzia delle Entrate), delle Dogane, dei
Monopoli e del Demanio.
Alcuni
esempi di ruoli emessi dall’Agenzia delle Entrate sono
quelli relativi alla riscossione di tributi:
- a seguito di controllo meccanizzato e di controllo formale, rispettivamente previsti dagli artt. 36-bis e 36-ter, D.P.R. 600/1973;
- in pendenza di giudizio di un atto impugnato, ai sensi dell’art. 15, D.P.R. 602/1973 e dell’art. 68, D.Lgs. 546/1992.
Nel
concetto di «ruoli» rientrano anche gli avvisi di
accertamento esecutivi (art. 29, co. 1, D.L. 31.5.2010, n. 78,
conv. con modif. dalla L. 30.7.2010, n. 122) emessi dalle Agenzie
fiscali ed affidati in riscossione fino al 31.10.2013 (co. 624).
Si
deve evidenziare che la data di consegna del ruolo non risulta
né sulla cartella di pagamento né consultando l’estratto dei
ruoli dal portale web di Equitalia. Diventa, pertanto, opportuno
verificare la data di consegna direttamente presso l’agente
della riscossione.
Ad
ogni modo, preme segnalare che – ancorché l’art. 4, D.M.
3.9.1999, n. 321 stabilisca che per i ruoli trasmessi tra il giorno
16 e la fine del mese la consegna s’intende effettuata al giorno 10
del mese successivo – i ruoli trasmessi tra il 16 e il
31.10.2013 sono definibili, ancorché s’intendano
consegnati entro il 10.11.2013 (R.M. 19.10.2005, n. 150/E e
C.M. 28.4.2003, n. 22/E, par. 9.1, diffuse in relazione alla
precedente «rottamazione» delle cartelle disposta dall’art. 12,
L. 27.12.2002, n. 289).
Per
espressa previsione di legge (co. 619, art. 1, L. 147/2013), la
definizione agevolata non è ammessa relativamente:
- alle somme dovute a seguito di condanna della Corte dei Conti;
- ai ruoli emessi da istituti previdenziali ed assistenziali (es. Inps e Inail) per la riscossione di contributi previdenziali e premi assicurativi;
- alle riscossioni attuate mediante ingiunzione fiscale, ossia senza il tramite dell’agente della riscossione (si veda l’elenco completo degli enti, i cui ruoli sono definibili, sul sito www.gruppoequitalia.it).
La
definizione agevolata è ammessa anche in presenza di
rateazioni o di sospensioni giudiziali.
2.
VERSAMENTO e RISCOSSIONE
Il
pagamento delle somme definite va effettuato presso gli uffici
di Equitalia ovvero negli uffici postali, utilizzando per
ogni cartella o avviso che s’intende definire il c.c.p. Mod. F35
ed indicando, nel campo «eseguito da», la dicitura
«DEFINIZIONE RUOLI – L.S. 2014».
Nel
caso in cui fosse in corso un piano di rateazione del ruolo,
il pagamento potrà avvenire solo presso l’agente della
riscossione (per individuare gli interessi di dilazione), che
procederà a rimodulare il piano di rateazione
(concesso ai sensi dell’art. 19, D.P.R. 602/1973) senza considerare
le somme versate in definizione e gli interessi non più dovuti sul
ruolo definito.
Al
fine di consentire il versamento delle somme, la norma prevedeva che
la riscossione sarebbe rimasta sospesa fino al 15.3.2014 (co.
623). L’art. 2, co. 1, D.L. 16/2014 differisce il blocco
delle azioni esecutive al 15.6.2014.
Per
il corrispondente periodo di tempo sono sospesi i termini
di prescrizione.
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ESEMPIO
n. 1
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A
fronte di un ruolo emesso entro il 31.10.2013, definibile secondo
le disposizioni in commento, l’agente della riscossione non è
legittimato a porre in essere atti di riscossione: la sospensione
opera dall’entrata in vigore della Legge di stabilità
(1.1.2014) fino alla citata data del 15.6.2014.
Eventuali
atti di riscossione sono illegittimi. |
3.
EFFETTI
Con
riguardo agli effetti della definizione, si segnala che se un
contribuente ha impugnato un ruolo, la definizione
dello stesso fa cessare la materia del contendere (qualora la
definizione riguardi l’intera pretesa tributaria), ivi incluse le
spese di giudizio, che restano a carico della parte che le ha
anticipate (restano, invece, a carico del contribuente le spese di
giudizio in presenza di una sentenza definitiva che condanna il
contribuente alla rifusione delle stesse).
Se,
invece, la definizione riguarda solo una parte della pretesa
tributaria che si sta discutendo in giudizio, il contenzioso rimane
in essere; ma anche se la sentenza fosse favorevole al contribuente,
esso non potrà richiedere il rimborso delle somme definite mediante
la norma in commento.
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ESEMPIO
n. 2
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Un
contribuente ha in corso un giudizio in Ctp.
Le
somme richieste dall’Agenzia delle Entrate ammontano a 9.600
euro (di cui 9.000 euro per tributi e 600 euro per interessi),
oltre a 3.500 euro a titolo di sanzione amministrativa.
Se
l’agente della riscossione avesse iscritto a ruolo 1/3 della
somma indicata nell’avviso (per tributi e interessi), pari a
3.200 euro (di cui 3.000 euro per tributi e 200 euro per
interessi), il contribuente potrebbe definire la pretesa versando
i soli tributi (3.000 euro), senza cioè versare gli interessi.
Le
somme così versate diventano definitive e, pertanto, se la
sentenza successivamente emessa dalla Ctp fosse favorevole al
contribuente, questi non potrebbe chiedere la restituzione delle
somme definite. |
Quanto
all’agente della riscossione, con l’integrale pagamento
dell’importo iscritto a ruolo e delle altre somme dovute, il
procedimento si considera perfezionato e l’agente
stesso è discaricato degli importi residui.
Oltre
alla sospensione della riscossione di cui si è già detto, è
previsto che – a seguito del pagamento da parte del debitore –
l’agente della riscossione comunichi l’avvenuta estinzione del
debito sia al contribuente (per posta ordinaria) sia agli enti
creditori emittenti il ruolo (anche in via telematica). Dette
comunicazioni dovevano avvenire entro il 30.6.2014.
L’art.
2, co. 1, D.L. 16/2014 allunga anche i tempi di chiusura
della procedura, prevedendo che le suddette comunicazioni
avvengano entro il 31.10.2014.
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«ROTTAMAZIONE»
dei RUOLI – TERMINI
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Adempimento
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Termine
post legge
di conversione del D.L. 16/2014 |
Termine
originariamente previsto
dalla Legge di Stabilità 2014 |
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Trasmissione
del ruolo (o affidamento) all’agente della riscossione
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31.10.2013
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Pagamento
in unica soluzione del debito (esclusi gli interessi)
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31.5.2014
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28.2.2014
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Sospensione
della riscossione e dei termini di prescrizione
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15.6.2014
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15.3.2014 |
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Formazione
dell’elenco dei debitori che hanno aderito alla definizione
agevolata e comunicazione dell’avvenuta estinzione del debito
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31.10.2014
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30.6.2014
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