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RUOLI SCADUTI – PROROGA della DEFINIZIONE AGEVOLATA NOVITÀ della L. 68/2014

RUOLI SCADUTI – PROROGA
della DEFINIZIONE AGEVOLATA
NOVITÀ della L. 68/2014


In questa Circolare

  1. Ambito oggettivo
  1. Versamento e riscossione
  1. Effetti
L’art. 1, co. 618-624, L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha concesso la possibilità di fruire della definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo affidate dagli enti creditori (es. Agenzia delle Entrate, Regioni, Comuni, ecc.) all’agente della riscossione entro il 31.10.2013.
Originariamente la norma prevedeva che, se il contribuente avesse voluto aderire alla definizione agevolata, avrebbe dovuto effettuare il pagamento:
  • delle somme originariamente iscritte a ruolo,
  • delle sanzioni,
  • dell’aggio di riscossione (art. 17, D.Lgs. 13.4.1999, n. 112),
  • delle eventuali spese per l’attivazione, da parte dell’ente di riscossione, di procedure esecutive o cautelari,
senza pagare interessi (il beneficio, di fatto, consiste proprio nell’esclusione degli interessi dal debito maturato), in unica soluzione entro il 28.2.2014 (co. 620).
Gli interessi, che non sono da pagare in caso di adesione alla definizione agevolata, sono;
  • sia quelli per ritardata iscrizione a ruolo (art. 20, D.P.R. 602/1973), ossia quelli maturati a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla consegna, all’agente della riscossione, dei ruoli nei quali sono iscritte le imposte accertate (l’azzeramento degli interessi riguarda, quindi, solo quelli relativi ad entrate tributarie dello Stato e non anche, ad esempio, le maggiorazioni del 10% previste dall’art. 27, co. 6, L. 689/1981 conseguenti all’irrogazione, da parte degli organi accertatori dei Comuni, di sanzioni amministrative a seguito di violazioni al Codice della strada);
  • sia quelli di mora (art. 30, D.P.R. 602/1973), che maturano dalla data di notifica della cartella in caso di mancato pagamento delle somme entro i 60 giorni previsti.
Successivamente, l’art. 2, co. 1, lett. c), D.L. 6.3.2014, n. 16 (cd. decreto «salva Roma ter») ha differito il termine di pagamento al 31.3.2014, mentre la relativa legge di conversione (L. 2.5.2014, n. 68) ha ulteriormente prorogato detto termine al 31.5.2014.
Si ritiene utile, in vista della scadenza del termine, valutare l’ambito applicativo e gli effetti di questa opportunità, colta – al momento – da non molti contribuenti (secondo le stime di Equitalia, fino al 28.2.2014, sono stati riscossi 300 milioni di euro e si sono registrate 75.000 adesioni fra i contribuenti). Probabilmente la procedura avrebbe avuto maggiore appeal se fosse stata prevista almeno la possibilità di un pagamento rateale.
Si ricorda che né l’ente impositore né l’agente della riscossione hanno l’obbligo di inviare al debitore una comunicazione con la quale lo si avvisa dell’opportunità. Equitalia, comunque, ha programmato di contattare i contribuenti che vantano crediti verso la pubblica Amministrazione, la quale – prima di procedere al pagamento – verificherà la presenza di eventuali debiti statali superiori a 10.000 euro (art. 48-bis, D.P.R. 602/1973).
I primi chiarimenti sono giunti con la Circolare Equitalia 20.1.2014, n. 37 e con il Comunicato stampa Equitalia 7.5.2014.
1. AMBITO OGGETTIVO
Possono essere definiti i ruoli emessi da «uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni» affidati all’agente della riscossione fino al 31.10.2013 (co. 618), a prescindere dalla natura del debito; quindi, oltre ai debiti di natura tributaria, possono essere definiti anche debiti di altra natura, come sanzioni per infrazioni al Codice della strada, canoni, risarcimenti, bollo auto, ecc.
Per «uffici statali» s’intendono gli uffici dell’Amministrazione statale «in senso stretto» (in pratica, i Ministeri, le Prefetture e le Commissioni tributarie; cfr. Comunicato Agenzia Entrate 28.2.2003), mentre per «agenzie fiscali» s’intendono le Agenzie delle Entrate, del Territorio (oggi accorpata all’Agenzia delle Entrate), delle Dogane, dei Monopoli e del Demanio.
Alcuni esempi di ruoli emessi dall’Agenzia delle Entrate sono quelli relativi alla riscossione di tributi:
  • a seguito di controllo meccanizzato e di controllo formale, rispettivamente previsti dagli artt. 36-bis e 36-ter, D.P.R. 600/1973;
  • in pendenza di giudizio di un atto impugnato, ai sensi dell’art. 15, D.P.R. 602/1973 e dell’art. 68, D.Lgs. 546/1992.
Nel concetto di «ruoli» rientrano anche gli avvisi di accertamento esecutivi (art. 29, co. 1, D.L. 31.5.2010, n. 78, conv. con modif. dalla L. 30.7.2010, n. 122) emessi dalle Agenzie fiscali ed affidati in riscossione fino al 31.10.2013 (co. 624).
Si deve evidenziare che la data di consegna del ruolo non risulta né sulla cartella di pagamento né consultando l’estratto dei ruoli dal portale web di Equitalia. Diventa, pertanto, opportuno verificare la data di consegna direttamente presso l’agente della riscossione.
Ad ogni modo, preme segnalare che – ancorché l’art. 4, D.M. 3.9.1999, n. 321 stabilisca che per i ruoli trasmessi tra il giorno 16 e la fine del mese la consegna s’intende effettuata al giorno 10 del mese successivo – i ruoli trasmessi tra il 16 e il 31.10.2013 sono definibili, ancorché s’intendano consegnati entro il 10.11.2013 (R.M. 19.10.2005, n. 150/E e C.M. 28.4.2003, n. 22/E, par. 9.1, diffuse in relazione alla precedente «rottamazione» delle cartelle disposta dall’art. 12, L. 27.12.2002, n. 289).
Per espressa previsione di legge (co. 619, art. 1, L. 147/2013), la definizione agevolata non è ammessa relativamente:
  • alle somme dovute a seguito di condanna della Corte dei Conti;
  • ai ruoli emessi da istituti previdenziali ed assistenziali (es. Inps e Inail) per la riscossione di contributi previdenziali e premi assicurativi;
  • alle riscossioni attuate mediante ingiunzione fiscale, ossia senza il tramite dell’agente della riscossione (si veda l’elenco completo degli enti, i cui ruoli sono definibili, sul sito www.gruppoequitalia.it).
La definizione agevolata è ammessa anche in presenza di rateazioni o di sospensioni giudiziali.
2. VERSAMENTO e RISCOSSIONE
Il pagamento delle somme definite va effettuato presso gli uffici di Equitalia ovvero negli uffici postali, utilizzando per ogni cartella o avviso che s’intende definire il c.c.p. Mod. F35 ed indicando, nel campo «eseguito da», la dicitura «DEFINIZIONE RUOLI – L.S. 2014».
Nel caso in cui fosse in corso un piano di rateazione del ruolo, il pagamento potrà avvenire solo presso l’agente della riscossione (per individuare gli interessi di dilazione), che procederà a rimodulare il piano di rateazione (concesso ai sensi dell’art. 19, D.P.R. 602/1973) senza considerare le somme versate in definizione e gli interessi non più dovuti sul ruolo definito.
Al fine di consentire il versamento delle somme, la norma prevedeva che la riscossione sarebbe rimasta sospesa fino al 15.3.2014 (co. 623). L’art. 2, co. 1, D.L. 16/2014 differisce il blocco delle azioni esecutive al 15.6.2014.
Per il corrispondente periodo di tempo sono sospesi i termini di prescrizione.

ESEMPIO n. 1
A fronte di un ruolo emesso entro il 31.10.2013, definibile secondo le disposizioni in commento, l’agente della riscossione non è legittimato a porre in essere atti di riscossione: la sospensione opera dall’entrata in vigore della Legge di stabilità (1.1.2014) fino alla citata data del 15.6.2014.
Eventuali atti di riscossione sono illegittimi.

3. EFFETTI
Con riguardo agli effetti della definizione, si segnala che se un contribuente ha impugnato un ruolo, la definizione dello stesso fa cessare la materia del contendere (qualora la definizione riguardi l’intera pretesa tributaria), ivi incluse le spese di giudizio, che restano a carico della parte che le ha anticipate (restano, invece, a carico del contribuente le spese di giudizio in presenza di una sentenza definitiva che condanna il contribuente alla rifusione delle stesse).
Se, invece, la definizione riguarda solo una parte della pretesa tributaria che si sta discutendo in giudizio, il contenzioso rimane in essere; ma anche se la sentenza fosse favorevole al contribuente, esso non potrà richiedere il rimborso delle somme definite mediante la norma in commento.

ESEMPIO n. 2
Un contribuente ha in corso un giudizio in Ctp.
Le somme richieste dall’Agenzia delle Entrate ammontano a 9.600 euro (di cui 9.000 euro per tributi e 600 euro per interessi), oltre a 3.500 euro a titolo di sanzione amministrativa.
Se l’agente della riscossione avesse iscritto a ruolo 1/3 della somma indicata nell’avviso (per tributi e interessi), pari a 3.200 euro (di cui 3.000 euro per tributi e 200 euro per interessi), il contribuente potrebbe definire la pretesa versando i soli tributi (3.000 euro), senza cioè versare gli interessi.
Le somme così versate diventano definitive e, pertanto, se la sentenza successivamente emessa dalla Ctp fosse favorevole al contribuente, questi non potrebbe chiedere la restituzione delle somme definite.

Quanto all’agente della riscossione, con l’integrale pagamento dell’importo iscritto a ruolo e delle altre somme dovute, il procedimento si considera perfezionato e l’agente stesso è discaricato degli importi residui.
Oltre alla sospensione della riscossione di cui si è già detto, è previsto che – a seguito del pagamento da parte del debitore – l’agente della riscossione comunichi l’avvenuta estinzione del debito sia al contribuente (per posta ordinaria) sia agli enti creditori emittenti il ruolo (anche in via telematica). Dette comunicazioni dovevano avvenire entro il 30.6.2014.
L’art. 2, co. 1, D.L. 16/2014 allunga anche i tempi di chiusura della procedura, prevedendo che le suddette comunicazioni avvengano entro il 31.10.2014.

«ROTTAMAZIONE» dei RUOLI – TERMINI
Adempimento
Termine post legge
di conversione
del D.L. 16/2014
Termine originariamente previsto
dalla Legge di Stabilità 2014
Trasmissione del ruolo (o affidamento) all’agente della riscossione
31.10.2013
Pagamento in unica soluzione del debito (esclusi gli interessi)
31.5.2014
28.2.2014
Sospensione della riscossione e dei termini di prescrizione
15.6.2014
15.3.2014
Formazione dell’elenco dei debitori che hanno aderito alla definizione agevolata e comunicazione dell’avvenuta estinzione del debito
31.10.2014
30.6.2014



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