- Funzione
- Maturazione
- Soggetti interessati
- Potere di decisione
- Modalità di richiesta e svolgimento
- Richiamo in servizio e modifiche del periodo feriale
- Ferie collettive
- Misura e fruizione
- Periodi di ferie
- Indennità sostitutiva
- Periodo di preavviso
- Malattia insorta prima o durante le ferie
- Periodo di comporto
- Ricovero del figlio fino a 8 anni di età
- Permessi ex L. 104/1992
- Ferie e Cassa integrazione
- Apprendistato
- Part-time
- Dirigenti
- Cure termali
- Sanzioni
Il
diritto del lavoratore a godere di ferie annuali retribuite è
previsto direttamente dall’art. 36. co. 3, Costituzione il quale
dispone anche che questi «non può rinunciarvi». Il
quadro normativo è completato dall’art. 2109, Codice civile e
dall’art. 10, D.Lgs. 8.4.2003, n. 66. Disposizioni
importanti per la gestione pratica di questo istituto sono contenute
nei singoli contratti collettivi, ai quali occorre sempre fare
riferimento.
1.
FUNZIONE
L’istituto
delle ferie – nella sua accezione classica – è esplicitamente
volto a consentire al dipendente di «fare una pausa» dopo un anno
di lavoro e di reintegrare le proprie energie psichiche e fisiche
usurate dalla prestazione di lavoro; non solo, esso ha anche lo scopo
di consentirgli di porre maggior cura e tempo nelle relazioni
affettive e sociali.
2.
MATURAZIONE
Il
diritto alle ferie matura pro quota, ossia
normalmente in dodicesimi in relazione ai mesi di servizio
prestato: a tal fine, salvo previsione contraria da parte del
contratto collettivo, l’aver lavorato per una frazione di mese pari
o superiore a 15 giorni normalmente comporta la spettanza di
un rateo mensile di ferie.
Le
ferie maturano anche durante una serie di assenze, tra le
quali vanno annoverate: l’astensione obbligatoria della madre e il
congedo di paternità, la malattia, le ferie stesse e il congedo
matrimoniale.
Per
contro, salvo diverso accordo delle parti, non maturano
le ferie durante l’aspettativa, lo sciopero e le
assenze non giustificate, la sospensione per Cassa
integrazione a zero ore, il congedo parentale (art. 34,
co. 5, D.Lgs. 26.3.2001, n. 151).
3.
SOGGETTI INTERESSATI
Sono
tenuti a consentire l’effettuazione delle ferie tutti i datori
di lavoro siano essi imprese o meno e, per converso, hanno
diritto alla relativa fruizione, tutte le categorie e le tipologie
di lavoratori, inclusi i collaboratori domestici. Il diritto alle
ferie spetta, quindi, anche al lavoratore assunto in
prova in caso di licenziamento durante la prova. La Corte
Costituzionale ha, infatti, dichiarato costituzionalmente illegittimo
l’art. 2109, Codice civile nella parte in cui non prevede il
diritto a ferie retribuite anche per il lavoratore assunto in prova
in caso di recesso dal contratto durante il periodo di prova medesimo
(Corte Costituzionale 16.12.1980, n. 189).
4.
POTERE di DECISIONE
Se
la determinazione della misura delle ferie dipende di fatto da quanto
prevede il contratto collettivo che regolamenta il rapporto, il
potere di stabilire quando il dipendente può assentarsi
spetta al datore di lavoro, il quale tuttavia, oltre che delle
esigenze dell’impresa, deve tener conto degli interessi
del prestatore subordinato (art. 2109, co. 2, Codice civile).
L’imprenditore
deve preventivamente comunicare al prestatore il
periodo stabilito per il godimento (art. 2109, co. 3, Codice
civile).
Il
lavoratore non può scegliere arbitrariamente il periodo di
godimento delle ferie, trattandosi di un evento che va coordinato con
le esigenze di ordinato svolgimento dell’attività dell’impresa e
la cui concessione costituisce una prerogativa riconducibile al
potere organizzativo del datore di lavoro: in questo caso l’assenza
si configura come ingiustificata con conseguente legittimità
dell’applicazione delle sanzioni disciplinari, fino ad
arrivare al licenziamento (Cass. 14.4.2008, n. 9816).
5.
MODALITÀ di RICHIESTA
e SVOLGIMENTO
e SVOLGIMENTO
Non
esistono prescrizioni normative in ordine alla modalità con la quale
le ferie possono o debbono essere richieste: infatti se non è
prescritta una determinata forma, la richiesta di ferie
può avvenire anche in forma orale, e altrettanto è a
dirsi per il consenso da parte del datore di lavoro o del superiore
gerarchico.
È
anche possibile che il contratto collettivo o il regolamento
aziendale impongano l’uso della forma scritta, talvolta
mediante il ricorso a fac-simile prestampati da compilare con
il nome e cognome del lavoratore e l’indicazione del periodo.
È
legittima, se fondata su una consolidata prassi aziendale, la
richiesta di ferie fatta via e-mail al capo del
personale e al presidente della società: in questi casi non si
configura un’assenza ingiustificata (Cass. 18.5.2012, n. 7863).
Anche
se il lavoratore resta libero, una volta autorizzato alla fruizione
delle proprie ferie, di trascorrerle nel luogo che ritiene più
opportuno, egli è comunque soggetto al rispetto dei principi
di correttezza e buona fede, i quali devono ritenersi
violati – con conseguente legittimità del recesso per giusta
causa – nel caso in cui il lavoratore ripetutamente e per
lunghi periodi si rechi e soggiorni in Paesi dalle sfavorevoli
condizioni ambientali, e a seguito di ciò subisca ripetuti attacchi
di malaria, comportanti assenze dal lavoro per malattia di
lungo periodo (Cass. 25.1.2011, n. 1699).
6.
RICHIAMO in SERVIZIO
e MODIFICHE del PERIODO FERIALE
e MODIFICHE del PERIODO FERIALE
Alcuni
contratti collettivi disciplinano la facoltà del datore di
lavoro, normalmente per serie e apprezzabili ragioni, di
richiamare il lavoratore che si sia recato, debitamente
autorizzato, in ferie. In questi casi, il lavoratore è tenuto a
ubbidire.
I
contratti collettivi stabiliscono regole e causali e regolamentano
gli aspetti economici; in ogni caso, il lavoratore ha diritto
ad effettuare in seguito il periodo di assenza non regolarmente
fruito e al rimborso delle spese per il rientro in azienda.
Le
modifiche al periodo feriale derivanti da una riconsiderazione
datoriale delle esigenze aziendali sono consentite a condizione che
ne sia data comunicazione al lavoratore con un congruo preavviso
e prima dell’inizio del godimento delle ferie, non
essendo il prestatore tenuto a essere reperibile durante tale periodo
(Cass. 3.12.2013, n. 27057).
7.
FERIE COLLETTIVE
In
virtù del proprio potere di determinare il periodo di godimento
delle ferie, il datore di lavoro può legittimamente decidere (ciò
avviene normalmente in agosto, specie per le attività di tipo
produttivo) di chiudere l’impresa, sospendendo in toto
l’attività oppure di fermare solo alcuni reparti: in questi casi
il lavoratore non può opporsi.
Il
lavoratore, la cui malattia cada durante un periodo di ferie
annuali, ha diritto, una volta ristabilitosi, di godere delle proprie
ferie in un periodo diverso, concordandolo con il datore di lavoro
(Corte Ue 21.6.2012, C-78/11; Corte Ue 10.9.2009, C-277/08).
La
fruizione di ferie collettive comporta la possibilità del
differimento del versamento contributivo (Messaggio Inps
8.6.2011, n. 12442): tale domanda deve ora essere effettuata
esclusivamente tramite il canale telematico entro il 31 maggio di
ogni anno (Determinazione Inps 24.6.2011, n. 277).
8.
MISURA e FRUIZIONE
Salvo
disposizioni più favorevoli dei contratti collettivi o di quello
individuale, il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo
annuale di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane
(art. 10, D.Lgs. 66/2003): quindi, nel caso di fruizione di un
periodo feriale consecutivo di 4 settimane, tale periodo equivale a
28 giorni di calendario (C.M. Lavoro 3.3.2005, n. 8).
Eccezion
fatta per particolari
categorie di lavoratori
(protezione civile, vigili del fuoco, strutture giudiziarie,
penitenziarie, ordine e sicurezza pubblica, ecc. – art. 2, co. 2,
D.Lgs. 66/2003), e salvo quanto previsto dalla contrattazione
collettiva, il periodo di 4 settimane va goduto per almeno
2 settimane, consecutive
in caso di richiesta
del lavoratore, nel corso
dell’anno di maturazione
e, per le restanti
2 settimane,
nei 18 mesi successivi
al termine dell’anno di maturazione (art. 10, D.Lgs. 66/2003).
L’imprenditore
deve preventivamente
comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il
godimento delle ferie.
Qualora
la fruizione
delle ferie, come da contratto collettivo o da programma concordato
tra datore di lavoro e lavoratore, sia impedita
da eventi
di malattia, infortuni o maternità, non si ha violazione delle norme
di legge e le parti concorderanno tra loro l’individuazione di un
nuovo periodo,
considerando sempre in via prioritaria gli interessi dell’impresa
(C.M. Lavoro 3.3.2005, n. 8).
9.
PERIODI di FERIE
In
base alla lettera della legge è, quindi, possibile distinguere 3
diversi periodi di ferie, e precisamente:
- un primo periodo, di almeno 2 settimane, da fruire nel corso dell’anno di maturazione. Questo, se così richiesto dal lavoratore, deve essere goduto in maniera continuativa; è, quindi, indispensabile che il lavoratore lo richieda per tempo, così da consentire al datore di lavoro di organizzarsi. La contrattazione collettiva può ridurre tale limite minimo solo in presenza di eccezionali ragioni di servizio (Nota Ministero Lavoro 18.10.2006, prot. 25/I/0004908);
- un secondo periodo, anch’esso di 2 settimane, che può essere fruito anche in modo frazionato. Salvo particolari previsioni della contrattazione collettiva, le 2 settimane in questione (ossia 14 giorni) vanno godute entro un periodo di 18 mesi dal termine dell’anno di maturazione. Quindi, in relazione a questo secondo «blocco» di 2 settimane di ferie, la contrattazione collettiva può anche spostare il termine per il godimento oltre i 18 mesi previsti dalla legge. Invece, nel caso in cui il termine stabilito dal contratto collettivo sia più breve dei 18 mesi, il superamento di esso non dà luogo alla sanzione prevista dalla legge ma alle sanzioni eventualmente previste dal contratto collettivo (C.M. Lavoro 3.3.2005, n. 8; Fondazione Studi CDL, Parere 11.2.2007, n. 3);
|
Il
30.6.2014, se il contratto collettivo non prevede una data
diversa, scade il termine per godere delle seconde 2
settimane di ferie maturate nel corso dell’anno 2012.
|
- un terzo periodo dato dal fatto che il contratto collettivo o quello individuale prevedono più di 4 settimane di ferie: in questo caso, esso può essere fruito in modo frazionato con possibilità di monetizzazione (C.M. Lavoro 3.3.2005, n. 8).
10.
INDENNITÀ SOSTITUTIVA
La
monetizzazione delle ferie – ossia il loro pagamento per il tramite
della cd. indennità sostitutiva – è esclusa in
relazione ai primi 2 periodi, per un totale quindi delle prime 4
settimane, ossia dei primi 28 giorni. Non è legittimo
l’accordo che preveda la concessione di un superminimo che
abbia anche lo scopo di remunerare le ferie non godute (Cass.
19.12.2013, n. 28428). Essa è però ammessa nei seguenti casi:
- anche con riferimento alle prime 4 settimane in caso di risoluzione del rapporto di lavoro in corso d’anno (art. 10, co. 2, D.Lgs. 66/2003);
- per le giornate spettanti al lavoratore che eccedono le prime 4 settimane;
- in virtù di quanto al primo punto, con riferimento ai contratti a tempo determinato di durata inferiore all’anno (C.M. Lavoro 3.3.2005, n. 8); in tal caso, tuttavia, non è ammissibile programmare anticipatamente la mancata fruizione delle ferie e prevedere il pagamento mensile di una maggiorazione retributiva (Nota Ministero Lavoro 27.7.2005).
CONTRIBUZIONE
PREVIDENZIALE: l’indennità sostitutiva di ferie
non godute è assoggettabile a contribuzione previdenziale a
norma dell’art. 12, L. 153/1969 (Cass. 26.1.2012, n. 1101; Cass.
10.5.2010, n. 11262).
IMPOSTE
sui REDDITI: l’indennità sostitutiva di ferie, agli effetti
fiscali, ha natura retributiva, e pertanto è soggetta a
Irpef (Cass., sez. trib., 5.5.2006, n. 10363). La questione
non è del tutto piana ma l’orientamento prevalente è nel senso
che l’indennità per ferie non godute debba essere assoggettata a
tassazione ordinaria (C.M. 23.12.1997, n. 326). In senso
contrario, altri giudici ritengono che tale indennità abbia natura
risarcitoria e, in quanto tale, sia esente da
imposta (Ctr Lazio 6.2.2013, n. 88/2004).
11.
PERIODO di PREAVVISO
Per
espressa previsione di legge, il periodo di preavviso non
può essere computato nelle ferie (art. 2109, Codice
civile).
Secondo
parte della giurisprudenza, avendo il preavviso efficacia
obbligatoria, consegue che, nell’ipotesi in cui una delle parti
eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato, il rapporto
si risolve immediatamente, con l’unico obbligo della
parte recedente di corrispondere l’indennità sostitutiva: quindi
tale indennità non rientra nella base di calcolo di una serie di
altri istituti tra cui le ferie, non riferendosi a un periodo
lavorato dal dipendente (Cass. 5.10.2009, n. 21216).
12.
MALATTIA INSORTA PRIMA
o DURANTE le FERIE
o DURANTE le FERIE
Nel
caso in cui l’assenza per malattia si verifichi prima
dell’inizio del periodo feriale, il lavoratore va considerato
in malattia e le sue ferie – in caso di chiusura
dell’azienda per ferie collettive – inizieranno al termine della
malattia, fatta salva la necessità del consenso del datore di lavoro
per l’eventuale prosieguo delle ferie oltre la data di piena
ripresa dell’attività produttiva.
Diverso
è il caso in cui l’evento di malattia si verifichi durante il
godimento delle ferie: infatti, la Corte Costituzionale ha
dichiarato illegittimo l’art. 2109, Codice civile nella parte in
cui non prevede che la malattia insorta durante il periodo feriale ne
sospenda il decorso (Corte Costituzionale 16.12.1987, n. 616).
Secondo
la Cassazione a Sezioni Unite, tuttavia, con riguardo alla malattia
insorta durante il periodo di godimento delle ferie, il principio
dell’effetto sospensivo non ha valore
assoluto ma tollera eccezioni, per la cui individuazione occorre
aver riguardo alla specificità degli stati morbosi e alla loro
incompatibilità con l’essenziale funzione di riposo, recupero
delle energie psicofisiche e ricreazione, propria delle ferie.
Quindi,
l’avviso, comunicato dal lavoratore, del suo stato di malattia, sul
presupposto della sua incompatibilità con le finalità delle ferie,
determina – dalla data della conoscenza di esso da parte del datore
di lavoro – la conversione dell’assenza per ferie in
assenza per malattia, salvo che il datore medesimo
non provi l’infondatezza di detto presupposto
allegando la compatibilità della malattia con il godimento
delle ferie; sicché in tal caso il giudice di merito deve valutare
il sostanziale e apprezzabile pregiudizio anche temporale che la
malattia arrechi alle ferie e al beneficio che ne deve derivare in
riferimento alla natura e all’entità dello stato morboso (Cass.,
S.U., 23.2.1998, n. 1947).
13.
PERIODO di COMPORTO
Il
lavoratore ha la facoltà di sostituire alla
malattia la fruizione delle ferie, maturate e non godute, allo
scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto, dovendosi
escludere un’incompatibilità assoluta tra ferie e
malattia.
In
tali casi non sarebbe costituzionalmente corretto precludere il
diritto alle ferie in ragione delle condizioni psico-fisiche inidonee
al loro pieno godimento – non potendo operare, a causa della
probabile perdita del posto di lavoro conseguente al superamento del
comporto, il criterio della sospensione delle stesse e del loro
spostamento al termine della malattia – perché si renderebbe così
impossibile l’effettiva fruizione delle ferie.
Spetta
al datore di lavoro, cui è generalmente riservato il diritto di
scelta del tempo delle ferie, dimostrare – ove sia stato
investito di tale richiesta – di aver tenuto conto, nell’assumere
la relativa decisione, del rilevante e fondamentale interesse del
lavoratore a evitare in tal modo la possibile perdita del posto di
lavoro per scadenza del periodo di comporto (Cass. 3.3.2009, n. 5078;
Cass. 15.12.2008, n. 29317).
Va
anche ricordato che, sempre più spesso, i contratti collettivi
prevedono il diritto del dipendente di chiedere di fruire di
un periodo di aspettativa, onde evitare il superamento del
periodo di comporto.
14.
RICOVERO del FIGLIO
FINO a 8 ANNI di ETÀ
FINO a 8 ANNI di ETÀ
La
malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero
interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle
sue ferie (art. 47, D.Lgs. 26.3.2001, n. 151).
15.
PERMESSI ex L. 104/1992
Stante
la diversa finalità dei due istituti, uno volto al recupero delle
energie psico-fisiche e l’altro volto ad agevolare i familiari che
assistono persone con handicap e gli stessi lavoratori con
disabilità, deve escludersi che la fruizione delle
ferie incida sul godimento dei permessi di cui
all’art. 33, L. 104/1992, e quindi non è possibile un
riproporzionamento dei permessi in base ai giorni di ferie fruiti nel
medesimo mese (Nota Ministero Lavoro 17.6.2011, n. 21).
Il
godimento dei permessi in questione, qualunque sia la modalità di
fruizione, è utile ai fini della maturazione delle ferie
(Circolare Inps 1.3.2011, n. 45).
16.
FERIE e CASSA INTEGRAZIONE
FRUIZIONE:
nel caso di intervento della Cassa integrazione guadagni (ordinaria,
straordinaria o in deroga), qualora si abbia la sospensione totale
dell’attività lavorativa, ovvero si ricada nell’ipotesi di Cassa
integrazione a zero ore, non sussiste alcuna necessità in
capo al lavoratore di recuperare le energie psico-fisiche e quindi,
anche alla luce del potere datoriale di stabilire il momento di
godimento delle ferie, sia con riferimento al godimento delle ferie
annuali residue sia per quanto concerne le 2 settimane da fruire nel
corso dell’anno di maturazione, è possibile che il momento
della fruizione venga posticipato al momento della
cessazione dell’evento sospensivo coincidente con la
ripresa dell’attività produttiva.
A
diversa conclusione deve giungersi nel caso di Cassa integrazione
a orario ridotto: in questo caso il differimento totale non pare
giustificato in quanto una prestazione parziale comporta la necessità
di fruire delle ferie almeno in misura parziale (Nota
Ministero Lavoro 17.6.2011, n. 19).
MATURAZIONE:
appare ormai consolidato l’orientamento che prevede la maturazione
delle ferie nei periodi di Cassa integrazione a orario ridotto
e la non maturazione delle stesse durante i periodi di
Cassa integrazione a zero ore. Qualche dubbio in più emerge,
invece, nel caso in cui si alternino periodi di CIG a zero ore a
periodi di lavoro o di CIG a orario ridotto (ovvero ad altri periodi
che danno diritto alla maturazione delle ferie). Su tale problematica
si possono evidenziare due orientamenti:
- il primo, che possiamo definire sindacale, prevede la maturazione delle ferie interamente nel momento in cui il periodo utile alla loro maturazione nel mese sia almeno pari a 15 giorni di calendario;
- il secondo, che possiamo definire datoriale, prevede la maturazione proporzionale delle ferie in relazione all’effettiva prestazione lavorativa nel mese.
17.
APPRENDISTATO
Nel
caso della fruizione di un periodo di ferie, ci si trova di fronte ad
una sospensione fisiologica del rapporto di lavoro, da
cui consegue che essa deve essere vista come preventivamente
considerata nel periodo di tempo concordato per l’apprendistato e,
pertanto, non comporta un prolungamento dello stesso
(Fondazione Studi CDL, Parere 26.4.2011, n. 9; Cass. 19.12.2000, n.
15915).
18.
PART-TIME
In
base al principio di non discriminazione, il lavoratore a
tempo parziale ha diritto al medesimo numero di giorni di
ferie dei colleghi a tempo pieno (art. 4, co. 1, D.Lgs.
25.2.2000, n. 61), salvo ovviamente il necessario riproporzionamento,
in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa, della
retribuzione feriale. Nel caso di part-time di tipo verticale, il
numero dei giorni di ferie deve essere riproporzionato in relazione
all’orario di lavoro effettivamente prestato (C.M. Lavoro
18.4.2000, n. 24).
|
ESEMPIO
|
|
Il
personale in regime di tempo pieno su 5 giorni lavorativi
usufruisce di 35 giorni di ferie; il calcolo delle ferie per
dipendenti con contratto a tempo parziale di tipo verticale deve
avvenire mediante la seguente formula:
35
: 5 = x : gg
laddove
x è uguale al numero dei giorni di ferie spettanti e gg
rappresenta il numero delle giornate di lavoro del dipendente
part-time nella settimana.
Quindi,
il lavoratore a tempo parziale verticale avrà diritto a 7 giorni
di ferie l’anno qualora lavori un solo giorno alla settimana, 14
giorni di ferie nel caso di prestazione resa su 2 giorni a
settimana e così via.
|
Nel
caso in cui il dipendente trasformi il proprio contratto da
tempo pieno a tempo parziale, egli ha diritto a fruire in misura
intera delle ferie maturate sino a quel momento; qualora venga
erogata un’indennità compensativa, anch’essa spetta in misura
intera (Corte Giustizia Cee, 22.4.2010, n. 486/08).
19.
DIRIGENTI
Non
spetta a tutti i dirigenti, in quanto tali, la piena autonomia
decisionale nella determinazione del se e quando
godere delle ferie, non potendo presumersi il contrario in forza del
principio per cui il dirigente che, pur avendo il potere di
attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza del datore di
lavoro, non eserciti il potere medesimo e non usufruisca, quindi, del
periodo di riposo annuale, non ha il diritto
all’indennità sostitutiva delle ferie non godute, a
meno che non provi la ricorrenza di necessità aziendali
assolutamente eccezionali e obiettive ostative alla suddetta
fruizione (Cass. 16.6.2009, n. 13953).
20.
CURE TERMALI
Per
i lavoratori dipendenti pubblici e privati, le prestazioni
idrotermali possono essere concesse, al di fuori dei
congedi ordinari e delle ferie annuali, esclusivamente per
effettive esigenze terapeutiche o riabilitative, su motivata
prescrizione di un medico specialista dell’Unità sanitaria locale
ovvero, limitatamente ai lavoratori avviati alle cure da Inps e
Inail, su motivata prescrizione dei medici dei predetti Istituti. Tra
i periodi di cura e i congedi ordinari e ferie annuali deve
intercorrere un intervallo di almeno 15 giorni (art. 13, D.L.
12.9.1983, n. 463, conv. con modif. dalla L. 11.11.1983, n. 638). Al
fine della non coincidenza delle cure con le ferie, il medico
specialista della Asl deve esprimersi in ordine alla «maggiore
efficacia e utilità terapeutica o riabilitativa della cura termale
se non differita sino alle ferie e ai congedi ordinari». L’Inps
non eroga l’indennità di malattia qualora il
lavoratore disponga di periodi di ferie utili per l’esecuzione
della cura (Circolare Inps 18.12.1992, n. 287). A tal fine, il datore
di lavoro deve fornire all’Inps un’apposita
dichiarazione dalla quale risulti che il lavoratore non può
essere collocato in ferie nel periodo indicato per l’esecuzione
della cura, in quanto non consentito dal contratto ovvero per
mancanza o insufficienza di residui giorni di ferie (Circolare Inps
18.12.1992, n. 287). L’onere della prova circa
l’impossibilità di effettuare le cure termali durante un periodo
di ferie ricade sul lavoratore (Cass. 2.2.1998, n. 1007).
21.
SANZIONI
Il
mancato godimento del periodo minimo legale delle ferie,
ossia le 4 settimane entro il termine stabilito dalla legge o
entro quello più ampio previsto dai contratti collettivi è punito
con una sanzione amministrativa pecuniaria articolata come
segue:
- sanzione base da 100 a 600 euro;
- violazione riferita a più di 5 lavoratori (quindi almeno 6) o verificata in almeno 2 anni: sanzione da 400 a 1.500 euro;
- violazione riferita a più di 10 lavoratori (quindi almeno 11) o verificata in almeno 4 anni: sanzione da 800 a 4.500 euro, senza possibilità di applicazione della sanzione ridotta (art. 18-bis, co. 3, D.Lgs. 66/2003, e art. 7, L. 4.11.2010, n. 183).
La
violazione si configura, dando luogo alle sanzioni di cui sopra, non
solo nel caso in cui il lavoratore, nei periodi indicati, non abbia
in alcun modo fruito delle ferie cui ha diritto, ma anche qualora
egli non abbia goduto anche solo di una parte di detto periodo e ciò
anche nel caso in cui il godimento di detto congedo annuale sia in
corso di godimento, in quanto il periodo deve essere fruito nel
corso dell’anno di maturazione e non oltre il termine di esso (C.M.
Lavoro 3.3.2005, n. 8).
Al
fine di evitare l’applicazione della sanzione, vanno
imputate con criterio di priorità le ferie maturate nei
periodi rispetto ai quali è più vicina la data di scadenza
del termine per il godimento (Nota Ministero Lavoro 13.6.2006, prot.
n. 25/I/0000496).